I figli “legittimi” e “illegittimi” non esistono più: il riconoscimento dei nati fuori dal matrimonio

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La versione originale del codice civile riportava che il figlio nato fuori dal matrimonio

(figlio naturale) era definito illegittimo.

Non poteva essere riconosciuto legalmente dal padre e non poteva assumerne il cognome.

Nel 2012, è entrata in vigore una legge che ha riformato l’istituto del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, equiparando lo stato giuridico di ogni figlio (L. n. 219/2012).

La distinzione tra figli naturali e figli legittimi o tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, non esiste più.

Se il figlio nasce fuori dal matrimonio, il padre e la madre hanno il diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente.

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In che cosa consiste riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio

Secondo la legge il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se all’epoca del concepimento erano sposati con un’altra persona.

Il riconoscimento può avvenire in modo congiunto oppure separato (art. 250 co. 1 c.c.).

Se avviene in modo separato ci deve essere il consenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio, se lo stesso non ha ancora compiuto i 14 anni (art. 250 co. 2 c.c.).

I genitori per potere effettuare il riconoscimento devono avere compiuto i sedici anni di età, salvo che il giudice li autorizzi, in relazione alle circostanze del caso concreto e nell’interesse del figlio (art. 250 co. 5 c.c.).

Se i genitori non hanno compiuto i sedici anni, il figlio non viene messo in stato di adottabilità sino al raggiungimento dell’età per il riconoscimento da parte del padre o della madre, se si occupano del minore o se lo fanno i parenti.

In che modo avviene il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto nell’atto di nascita.

Si procede dopo la nascita o il concepimento, con un’apposita dichiarazione rilasciata davanti a un ufficiale di stato civile, in un atto pubblico redatto da un notaio, in un testamento, qualunque sia la forma dello stesso (art. 254 c.c.), che dovrà provenire da un notaio o da altro pubblico ufficiale con poteri di ufficiale di stato civile.

Il riconoscimento attraverso testamento produce effetto dall’apertura della successione, dal giorno della morte del testatore.

Una volta effettuato, il riconoscimento non può essere revocato, neanche con testamento (art. 256 c.c.).

Il riconoscimento da parte del padre è subordinato al riconoscimento materno, come previsto dalle disposizioni in tema di stato civile, che specificano i requisiti e le forme per il riconoscimento del figlio naturale e richiedono il nulla osta al riconoscimento da esibire all’ufficiale dello stato civile. Se il riconoscimento viene effettuato con un altro atto successivo alla nascita in un altro Comune, l’ufficiale dello stato civile dovrà acquisire la relativa documentazione.

La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale deve essere annotata nell’atto di nascita (artt. 42 e ss. D.P.R. n. 396/2000).

In quali circostanze non è ammesso il riconoscimento

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio non è ammesso se dovesse essere in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio naturale.

Non è ammesso il riconoscimento fatto da una persona dello stesso sesso di altro genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio (art. 253 c.c.).

Le condizioni del riconoscimento

L’atto di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio deve avere efficacia giuridica, e per questo sono necessarie determinate condizioni.

Se il minore da riconoscere ha compiuto i quattordici anni, deve prestare il suo consenso al riconoscimento.

Se non li ha ancora compiuti ed è stato riconosciuto dall’altro genitore, lo stesso deve acconsentire al suo riconoscimento.

La legge prevede che il genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio non può rifiutare il consenso al riconoscimento dell’altro genitore, se risponde all’interesse del figlio(art. 250 co. 2 c.c.).

Se il consenso dovesse essere rifiutato, il genitore si potrà rivolgere al giudice competente, che gli assegnerà  un termine entro il quale notificare il ricorso all’altro genitore.

Se entro trenta giorni dalla notifica non viene proposta opposizione, il giudice pronuncia una sentenza nella quale tiene conto della mancanza del consenso.

Se dovesse essere proposta impugnazione, il giudice dovrà sentire il minore se ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento e dovrà assumere i relativi provvedimenti per instaurare la relazione.

Con la sentenza che tiene conto del consenso mancante, il giudice assumerà i relativi provvedimenti sull’affidamento e il mantenimento del minore (art. 315-bis c.c.) e il suo cognome (art. 262 c.c.).

Il riconoscimento di un figlio incestuoso

Il riconoscimento di un figlio incestuoso, vale a dire, nato da genitori con un legame di parentela o di affinità, è ammesso previa autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni, in relazione all’interesse del figlio e per evitargli qualunque pregiudizio.

 

Il figlio incestuoso può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione o l’educazione e, se maggiorenne, e in stato di bisogno, gli alimenti.

Gli effetti del riconoscimento

Quando viene fatto il riconoscimento, il genitore che lo ha effettuato assume gli stessi diritti doveri che ha nei confronti di un figlio nato durante il matrimonio.

Nasce un rapporto di filiazione ed entrambi assumono i diritti e i doveri di responsabilità, assistenza morale e materiale.

Nasce un rapporto di parentela tra il figlio riconosciuto e i parenti del genitore (art. 258 c.c.).

Al figlio viene attribuito il cognome del genitore che lo ha riconosciuto.

Se dovesse essere riconosciuto in contemporanea da entrambi i genitori assume il cognome del padre, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo (art. 262 co. 1 c.c.).

Se il padre lo riconosce dopo la madre, il figlio può scegliere se assumere il cognome dello stesso aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 co. 2 c.c.).

Se il figlio viene riconosciuto dopo che il cognome gli è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile, lo può mantenere, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo con il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo oppure a quello di entrambi che lo hanno riconosciuto in contemporanea (art. 262 co. 3 c.c.).

Se il figlio dovesse essere minorenne, la decisione verrà presa dal giudice dopo avere sentito il minore se ha compiuto dodici anni oppure di età inferiore, se capace di discernimento (art. 262 co. 4 c.c.).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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