I dubbi in proposito che la situazione contributiva sia stata sanata all’ultimo momento restano tali, sia per l’inesistenza concreta di prove contrarie, sia per il fatto che la sanatoria è possibile in alcuni casi e sia perché non sarebbe neppure nota la

Lazzini Sonia 07/10/10
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i dubbi in proposito che la situazione contributiva sia stata sanata all’ultimo momento restano tali, sia per l’inesistenza concreta di prove contrarie, sia per il fatto che la sanatoria è possibile in alcuni casi e sia perché non sarebbe neppure nota la ragione per cui l’appellata si sarebbe trovata in condizione di irregolarità, potendosi trattare benissimo di irregolarità appunto sanabili

ancora, dopo, il giudice di primo grado, in presenza del permanere delle perplessità dell’attuale appellante ha formulato una istruttoria, richiedendo appunto all’Istituto nazionale della previdenza sociale la posizione contributiva dell’appellata e questa è risultata ancora una volta regolare.

Anche di fronte a tale inequivocabile certificazione da parte dell’Istituto previdenziale, l’appellante ancora ha persistito nel ricercare a tutti i costi una irregolarità pacificamente smentita, richiedendo anche a questo giudice una seconda istruttoria, la cui superfluità appare evidente.

Ricorre in appello la società cooperativa indicata in epigrafe, la quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha rigettato un ricorso proposto in quella sede dalla medesima cooperativa avverso il provvedimento di aggiudicazione per l’assistenza scolastica ad altra cooperativa.

Rileva sul punto l’appellante società che la posizione previdenziale dell’aggiudicataria era irregolare, in quanto, alla data di pubblicazione del bando, la stessa non era, da indagini svolte, in regola con i versamenti contributivi, mentre la verifica “ex post” dell’autodichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara non riesce ad attestare la regolarità se non al momento della verifica e non anche con riferimento alla data precedente della pubblicazione del bando di gara.

Ciò premesso, e premessa la legittimazione dell’appellante e l’interesse a ricorrere della stessa, vengono svolti i seguenti motivi di gravame:

Disapplicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di istruttoria; in quanto la regolarità del DURC ad un certo momento non garantisce della regolarità anche nel passato e, in particolare, al momento della pubblicazione del bando di gara;

Errore della sentenza, violazione dell’art. 12, lett. d) del decreto legislativo n. 157 del 1995 e travisamento dei fatti; per avere il primo giudice ignorato che le irregolarità esistenti sono state sanate poco prima della richiesta del DURC;

Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difformità tra il chiesto e il pronunciato; avendo chiesto il ricorrente in primo grado l’accesso agli atti dell’INPS e la richiesta viene ora riproposta anche in forma istruttoria;

Costituito in giudizio solo l’Istituto nazionale della Previdenza sociale, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 23 aprile 2010.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

L’appello è infondato.

Va rilevato, infatti, che contro ogni evidenza documentale e sulla base di indagini personali, esplicate volontariamente e senza nessuna richiesta, l’appellante sostiene con ossessiva insistenza che l’impresa aggiudicataria, sebbene abbia dimostrato in tutte le sedi in cui ne sia stata richiesta (in sede di accertamento dell’Amministrazione appaltante e in sede di istruttoria davanti al primo giudice), la regolarità della sua posizione contributiva, che la stessa, al momento della partecipazione alla gara pubblica, non era in possesso della regolarità contributiva.

Ora, in sede di partecipazione alla gara la società cooperativa appellata ha dichiarato (con autodichiarazione) di essere in regola con il versamento dei contributi, e ciò è stato sufficiente per ammetterla alla gara; successivamente, l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione, ha chiesto il documento unico per la regolarità contributiva e questo è stato correttamente presentato (i dubbi in proposito che la situazione contributiva sia stata sanata all’ultimo momento restano tali, sia per l’inesistenza concreta di prove contrarie, sia per il fatto che la sanatoria è possibile in alcuni casi e sia perché non sarebbe neppure nota la ragione per cui l’appellata si sarebbe trovata in condizione di irregolarità, potendosi trattare benissimo di irregolarità appunto sanabili); ancora, dopo, il giudice di primo grado, in presenza del permanere delle perplessità dell’attuale appellante ha formulato una istruttoria, richiedendo appunto all’Istituto nazionale della previdenza sociale la posizione contributiva dell’appellata e questa è risultata ancora una volta regolare.

Anche di fronte a tale inequivocabile certificazione da parte dell’Istituto previdenziale, l’appellante ancora ha persistito nel ricercare a tutti i costi una irregolarità pacificamente smentita, richiedendo anche a questo giudice una seconda istruttoria, la cui superfluità appare evidente.

L’appello è, perciò, infondato e va respinto.

 

 

A Cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5840 del 18 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 05840/2010 REG.DEC.

N. 06619/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6619 del 2009, proposto da:
Soc.Cooperativa A R.L. “Ricorrente” Q.Mandante Ati, Ati-Consorzio Cooperative Sociali Ricorrente due, rappresentati e difesi dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso Studio Legale Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, N.114;

contro

Comune di Ardea;

nei confronti di

Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. *************, **************, **************, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inps in Roma, via della Frezza 17; Comune di Ardea -Dirig.Pt Area Iii-Serv.Alla Pers.-Serv.Soc., Soc. Coop. Sociale **********************************;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 04101/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2010 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati ****** e *******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorre in appello la società cooperativa indicata in epigrafe, la quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha rigettato un ricorso proposto in quella sede dalla medesima cooperativa avverso il provvedimento di aggiudicazione per l’assistenza scolastica ad altra cooperativa.

Rileva sul punto l’appellante società che la posizione previdenziale dell’aggiudicataria era irregolare, in quanto, alla data di pubblicazione del bando, la stessa non era, da indagini svolte, in regola con i versamenti contributivi, mentre la verifica “ex post” dell’autodichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara non riesce ad attestare la regolarità se non al momento della verifica e non anche con riferimento alla data precedente della pubblicazione del bando di gara.

Ciò premesso, e premessa la legittimazione dell’appellante e l’interesse a ricorrere della stessa, vengono svolti i seguenti motivi di gravame:

Disapplicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di istruttoria; in quanto la regolarità del DURC ad un certo momento non garantisce della regolarità anche nel passato e, in particolare, al momento della pubblicazione del bando di gara;

Errore della sentenza, violazione dell’art. 12, lett. d) del decreto legislativo n. 157 del 1995 e travisamento dei fatti; per avere il primo giudice ignorato che le irregolarità esistenti sono state sanate poco prima della richiesta del DURC;

Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difformità tra il chiesto e il pronunciato; avendo chiesto il ricorrente in primo grado l’accesso agli atti dell’INPS e la richiesta viene ora riproposta anche in forma istruttoria;

Costituito in giudizio solo l’Istituto nazionale della Previdenza sociale, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 23 aprile 2010.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Va rilevato, infatti, che contro ogni evidenza documentale e sulla base di indagini personali, esplicate volontariamente e senza nessuna richiesta, l’appellante sostiene con ossessiva insistenza che l’impresa aggiudicataria, sebbene abbia dimostrato in tutte le sedi in cui ne sia stata richiesta (in sede di accertamento dell’Amministrazione appaltante e in sede di istruttoria davanti al primo giudice), la regolarità della sua posizione contributiva, che la stessa, al momento della partecipazione alla gara pubblica, non era in possesso della regolarità contributiva.

Ora, in sede di partecipazione alla gara la società cooperativa appellata ha dichiarato (con autodichiarazione) di essere in regola con il versamento dei contributi, e ciò è stato sufficiente per ammetterla alla gara; successivamente, l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione, ha chiesto il documento unico per la regolarità contributiva e questo è stato correttamente presentato (i dubbi in proposito che la situazione contributiva sia stata sanata all’ultimo momento restano tali, sia per l’inesistenza concreta di prove contrarie, sia per il fatto che la sanatoria è possibile in alcuni casi e sia perché non sarebbe neppure nota la ragione per cui l’appellata si sarebbe trovata in condizione di irregolarità, potendosi trattare benissimo di irregolarità appunto sanabili); ancora, dopo, il giudice di primo grado, in presenza del permanere delle perplessità dell’attuale appellante ha formulato una istruttoria, richiedendo appunto all’Istituto nazionale della previdenza sociale la posizione contributiva dell’appellata e questa è risultata ancora una volta regolare.

Anche di fronte a tale inequivocabile certificazione da parte dell’Istituto previdenziale, l’appellante ancora ha persistito nel ricercare a tutti i costi una irregolarità pacificamente smentita, richiedendo anche a questo giudice una seconda istruttoria, la cui superfluità appare evidente.

L’appello è, perciò, infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’appellato Istituto della Previdenza sociale in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

************, Consigliere

Eugenio Mele, ***********, Estensore

************, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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