I diritti e i doveri dei genitori affidatari e il contributo a loro favore

Scarica PDF Stampa
L’esperienza che deriva dal diventare genitori affidatari potrebbe essere molto gratificante.

Con l’affido, si ha la possibilità di rivolgere le proprie attenzioni a quei minori le quali famiglie  abbiano dei periodi di difficoltà che non consentono loro di riuscire a provvedere in modo adeguato ai figli, oppure, quei minori i che hanno dei genitori non idonei a ricoprire un simile ruolo.

Volume consigliato

Il processo penale minorile

Il volume, aggiornato alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Riforma della giustizia penale), è uno strumento di supporto per quanti chiamati a gestire le criticità legate al processo penale minorile.Con giurisprudenza e formulario, l’opera esamina infatti in maniera ragionata e compiuta l’intero procedimento penale minorile, partendo dai principi generali che lo regolano e dalle principali convenzioni internazionali, passando per la fase delle indagini preliminari fino al dibattimento, alle impugnazioni e all’esecuzione.Ciascun capitolo è completato con una rassegna di quesiti aventi come risposta le interpretazioni giurisprudenziali sull’argomento trattato.Notevole attenzione è dedicata innanzitutto ai soggetti: dal giudice al pubblico ministero, dall’imputato ai servizi minorili e agli esercenti la responsabilità genitoriale sino alla disamina della difesa e dell’assistenza tecnica del minore. La trattazione prosegue con l’analisi delle misure precautelari e cautelari, con ampio spazio dedicato alla scelta delle cautele da attuare e alla loro tipologia e durata. Apposita sezione è dedicata al tema, di grande attualità, dell’ascolto del minore e all’incidente probatorio, il cui utilizzo è stato rafforzato sin dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2012.Al volume sono collegate utili risorse on line: al sito www.approfondimenti.maggioli.it è possibile accedere alla raccolta della giurisprudenza, alla normativa di riferimento e al formulario compilabile e stampabile.Debora Tripiccione, Magistrato dal 1996. Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma con funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare fino al 2015. Attualmente in servizio presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione. Armando Macrillò, Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. Guido Mussini, Avvocato del foro di Roma dal 1994 con esperienza professionale principale in diritto penale della famiglia, reati di violenza sessuale e reati di sfruttamento sessuale del minore e procedimento penale minorile. Curatore speciale del minore nei procedimenti civili avanti le autorità giudiziarie competenti.  Fulvio Filocamo, Magistrato in servizio quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni di Roma, già addetto all’esecuzione penale. 

Armando Macrillò – Fulvio Filocamo – Guido Mussini | 2017 Maggioli Editore

58.00 €  55.10 €

La procedura per essere nominati genitori affidatari non è complicata, però il compito che ne deriva è molto oneroso in relazione ai doveri che vengono a gravare sulle famiglie affidatarie.

Allo stesso tempo, possono vantare alcuni specifici diritti, anche di tipo economico.

Il giudice che decide l’affidamento, se ne fosse il caso e in relazione alla sua durata, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative ai minori siano erogati in modo temporaneo in favore delle famiglie affidatarie, come ad esempio nel caso dell’indennità di frequenza.

Le famiglie affidatarie ricevono un contributo fisso mensile svincolato dal reddito.

L’importo è determinato dall’entità dell’impegno richiesto agli affidatari e dalle decisioni delle singole amministrazioni che devono provvedere al pagamento.

I soldi che devono essere erogati alle famiglie affidatarie variano da caso a caso, sia in relazione al numero dei minori affidati, sia in base a quanto stabilito in merito dagli enti amministrativi competenti.

In che cosa consiste l’affido  e quanti tipi ne esistono

L’affido è una misura temporanea, che può essere disposta per due anni, prorogabili, ma quando cessa la situazione di difficoltà dal quale è derivato, il minore può fare rientro nella sua famiglia d’origine.

Non sono rari i casi nei quali l’affido si prolunga nel tempo, oppure,  quando mancano le condizioni necessarie per il ritorno del bambino nel nucleo familiare originario.

L’affido può essere consensuale o giudiziale.

Il primo caso si ha quando sono i servizi sociali locali a stabilire con un apposito atto amministrativo, la necessità di affidare temporaneamente un minore a una famiglia diversa da quella di origine con il consenso di entrambi i genitori.

Il giudice tutelare competente per territorio in relazione al luogo dove si trova il minore, pronuncia un decreto con il quale dà esecuzione al provvedimento dei servizi sociali locali.

Il secondo caso viene disposto dal Tribunale per i minorenni, senza il consenso dei genitori, ad esempio quando il minore è stato allontanato da una famiglia di origine perché vittima di abusi o maltrattamenti oppure perché i genitori sono tossicodipendenti.

I doveri delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie accolgono presso di sé il minorenne, provvedono al suo mantenimento e alla sua all’educazione, soddisfano i suoi bisogni e le sue esigenze affettive e materiali.

Nell’adempiere a simili compiti devono considerare le indicazioni dei genitori, se non è stata pronunciata la decadenza della potestà genitoriale oppure se il bambino non è stato allontanato da loro per comportamento pregiudizievole (art. 333 c.c.).

Se dovesse essere nominato un tutore, gli affidatari devono considerare le sue indicazioni, osservando le prescrizioni stabilite da parte dell’autorità affidante.

In relazione ai rapporti con la famiglia d’origine, le famiglie affidatarie devono seguire le indicazioni degli operatori dei servizi sociali e, se ci dovessero essere, le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

È importante che il rientro del minore nel proprio nucleo familiare sia favorito secondo gli obiettivi definiti dai progetti predisposti dai servizi sociali.

I genitori affidatari devono consultare e ottenere il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, vale a dire, la famiglia di origine o il tutore, in merito ad eventuali situazioni medico-sanitarie che non fanno parte dei comportamenti ordinari, e non anche per la cura delle comuni malattie del minore, come ad esempio il morbillo, la varicella e simili.

Allo stesso modo, non possono scegliere in modo autonomo nei confronti del minore in relazione  alla confessione religiosa, come ad esempio, l’amministrazione del battesimo, comunione e cresima, devono sempre concordare con coloro che esercitano la potestà genitoriale o con il tutore.

Agli affidatari sono delegati i rapporti con la scuola.

Ad esempio è un loro compito firmare sul diario scolastico, giustificare le assenze, autorizzare le uscite, gestire i rapporti con gli insegnanti, esercitare l’elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

Devono anche assicurare la massima riservatezza sulla situazione del minore e della sua famiglia di origine.

I diritti delle famiglia affidatarie

Ai genitori affidatari devono essere informati prima delle condizioni dell’affido, anche in attuazione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.

Devono essere coinvolti nelle fasi del progetto di affido predisposto dai servizi sociali locali.

Devono essere sentiti nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità del minore affidato.

I genitori affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori biologici in materia di astensione obbligatoria e facoltativa, permessi e riposi dal lavoro, mentre cambia la decorrenza, in considerazione del fatto che ci si deve rivolgere alla data dell’ingresso del minore nel nucleo familiare e varia l’età massima dello stesso.

Sono previste specifiche coperture assicurative, i minori in affido devono essere assicurati dal relativo ente locale per infortuni, incidenti e danni provocati e subiti durante l’affidamento.

L’ammontare dei soldi sono erogati alle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie ricevono un contributo fisso mensile di importo variabile.

Ogni ente amministrativo competente al pagamento, di solito il Comune, lo stabilisce con apposite delibere e lo eroga su apposita richiesta della famiglia affidataria.

In relazione all’importo, il contributo deve essere  pari almeno alla pensione minima Inps e deve essere adeguato ogni anno secondo l’indice Istat, anche se non succede sempre così.,,

A parte il Contributo mensile, alcune amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per determinate cure di particolare rilevanza per il progetto di affido.

In presenza di simili ipotesi, le amministrazioni devono indicare le spese per le quali i è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l’erogazione dello stesso.

Volume consigliato

Il processo penale minorile

Il volume, aggiornato alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Riforma della giustizia penale), è uno strumento di supporto per quanti chiamati a gestire le criticità legate al processo penale minorile.Con giurisprudenza e formulario, l’opera esamina infatti in maniera ragionata e compiuta l’intero procedimento penale minorile, partendo dai principi generali che lo regolano e dalle principali convenzioni internazionali, passando per la fase delle indagini preliminari fino al dibattimento, alle impugnazioni e all’esecuzione.Ciascun capitolo è completato con una rassegna di quesiti aventi come risposta le interpretazioni giurisprudenziali sull’argomento trattato.Notevole attenzione è dedicata innanzitutto ai soggetti: dal giudice al pubblico ministero, dall’imputato ai servizi minorili e agli esercenti la responsabilità genitoriale sino alla disamina della difesa e dell’assistenza tecnica del minore. La trattazione prosegue con l’analisi delle misure precautelari e cautelari, con ampio spazio dedicato alla scelta delle cautele da attuare e alla loro tipologia e durata. Apposita sezione è dedicata al tema, di grande attualità, dell’ascolto del minore e all’incidente probatorio, il cui utilizzo è stato rafforzato sin dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2012.Al volume sono collegate utili risorse on line: al sito www.approfondimenti.maggioli.it è possibile accedere alla raccolta della giurisprudenza, alla normativa di riferimento e al formulario compilabile e stampabile.Debora Tripiccione, Magistrato dal 1996. Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma con funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare fino al 2015. Attualmente in servizio presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione. Armando Macrillò, Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. Guido Mussini, Avvocato del foro di Roma dal 1994 con esperienza professionale principale in diritto penale della famiglia, reati di violenza sessuale e reati di sfruttamento sessuale del minore e procedimento penale minorile. Curatore speciale del minore nei procedimenti civili avanti le autorità giudiziarie competenti.  Fulvio Filocamo, Magistrato in servizio quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni di Roma, già addetto all’esecuzione penale. 

Armando Macrillò – Fulvio Filocamo – Guido Mussini | 2017 Maggioli Editore

58.00 €  55.10 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento