I comportamenti da adottare quando l’ex coniuge non adempie al pagamento delle spese straordinarie atte ad educare e mantenere i figli

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Quando una coppia di coniugi decide di separarsi si devono affrontare le questioni di carattere legale e si deve procedere alla ripartizione delle spese che occorrono per educare e mantenere i figli.

Il pagamento di queste somme spetta a entrambi i genitori, sulla base di diversi parametri, il primo dei quali è la capacità economica e di reddito di ognuno di loro.

Quando si ottiene il provvedimento del giudice con il quale si ordina ai genitori di contribuire alle spese della prole, gli stessi devono adempiere.

A questo proposito qualcuno si è chiesto che cosa fare se l’ex coniuge non paga le spese straordinarie e che cosa succede se non vengono rispettate le decisioni rese in giudizio.

In questo articolo si scriverà sulle questioni, provando a capire se il provvedimento giudiziale ottenuto in sede di separazione, o divorzio, sia sufficiente per costringere il coniuge inadempiente a pagare la somma non versata in occasione del mantenimento del figlio, oppure se si deve ottenere un’altra pronuncia in giudizio per avere diritto al recupero di quel credito.

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Il mantenimento dei figli

Quando il giudice emette il provvedimento di separazione tra coniugi, dovrà fare attenzione a quale sia l’interesse da tutelare di più nella vicenda, vale a dire, l’affidamento e il mantenimento dei figli.

Oggi il legislatore e la giurisprudenza sostengono che la regola sia finalizzata alla parità di gestione tra i genitori, a meno di casi particolari, che coinvolgono in negativo uno dei due, in relazione al mantenimento.

Il principio regolatore stabilisce degli strumenti di ripartizione che dipendono dalla capacità economica dei due coniugi.

Il giudice dovendo stabilire l’assegno di mantenimento da corrispondere al genitore collocatario dei figli dovrà fare una valutazione relativa a:

La capacità patrimoniale dei genitori

Le esigenze del figlio, dal lato scolastico, sociale, sportivo, adeguate a rispondere a tutte le sue necessità

Il tenore tenuto dal figlio in costanza di matrimonio

I tempi di permanenza del figlio presso i genitori

Gli argomenti a disposizione di ogni genitore per gestire la vita familiare, in rapporto agli impegni lavorativi.

Le spese ordinarie e straordinarie

Se si parla di mantenimento, non si può non fare la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie in relazione ai bisogni dei figli.

La differenza è molto importante, anche in sede giudiziale, quando si deve stabilire quali siano gli oneri di entrambi i genitori.

Sono risultate essere spese ordinarie quelle dirette a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli, che sono prevedibili e rientrano negli stili normali di vita dei figli minori sino a quel momento, oppure spese che si possono quantificare o determinare prima, che sono di lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.

Rientrano tra queste le ricariche telefoniche, l’acquisto dei libri, le spese alimentari.

Le spese occasionali sono ritenute straordinarie, sono quelle spese che per rilevanza e imprevedibilità allontanano dal regime di vita ordinario dei figli, il quale ammontare eccede rispetto all’ordinaria possibilità dei genitori e altera in modo sensibile la regolamentazione stabilita con la determinazione dell’assegno di mantenimento ordinario.

Sono spese che hanno carattere eccezionale, oppure episodico, la quale necessità non sorge in modo abituale, e delle quali non è possibile determinarne prima l’importo.

Queste spese devono essere considerate estranee all’assegno periodico di mantenimento.

Ad esempio, i viaggi si devono considerare una spesa straordinaria.

In relazione alle esigenze sanitarie della prole, si deve ritenere che rientrino tra le spese ordinarie le cosiddette cure ordinarie, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco oppure di utilizzo frequente, mentre dovranno essere qualificate come straordinarie le spese relative a  trattamenti psicoterapeutici, cicli di fisioterapia, l’acquisto di un paio di occhiali da vista, oppure l’apparecchio ortodontico.

La vita dei minori comprende anche momenti di svago che nei limiti della loro situazione economica e di reddito, i genitori devono soddisfare.

Ad esempio, si dovrà ritenere straordinario l’acquisto di un computer oppure quello di un motorino, come anche le somme necessarie per arrivare a conseguire la patente di guida e a pagare le eventuali contravvenzioni dovute a violazione del Codice della strada da parte dei figli.

Le modalità per la ripartizione delle spese straordinarie

La regola stabilita dai tribunali considera i genitori onerati al 50% per le spese straordinarie da sostenere.

Questa  regola può subire un’eccezione quando la capacità economica degli stessi sia molto squilibrata a favore di uno dei due.

Per semplificare la ripartizione, che non è sempre di facile decisione, è stato ideato un protocollo d’intesa siglato tra magistrati e avvocati del foro competente.

Se non è stata emessa nessuna pronuncia sulla questione delle spese straordinarie, le stesse non devono essere ripartite in ragione della metà, secondo il principio che vige in materia di debito solidale, ma si deve tenere conto delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ognuno di loro (Cassazione civile, sez. VI, n. 25723/2016 del 14/12/2016).

In che modo procedere se l’ex coniuge non paga

In giurisprudenza si discute da anni su quale strumento sia riconosciuto al genitore che paga prima le spese straordinarie, per recuperare la quota non versata dall’ex coniuge.

Da una parte si è sostenuto che per agire in modo esecutivo il coniuge adempiente si deve procurare un autonomo titolo esecutivo, dall’altra si è detto che il decreto presidenziale, oppure il provvedimento che abbia disposto la separazione, o il divorzio, siano sufficienti per procedere in modo diretto con un’azione esecutiva per ottenere il recupero del credito.

La Suprema Corte di Cassazione, con un’ordinanza ha cercato di chiarire le modalità per il recupero del credito maturato dal coniuge adempiente (Cassazione civile, sez. I, ord. n.379/2020 del 13/01/2021).

I giudici di merito avevano ritenuto che perché le spese straordinarie potessero essere oggetto di esecuzione forzata si dovesse ritenere necessario l’accertamento in una sede giudiziale autonoma, non potendosi intendere come subito esecutivo il provvedimento cautelare disposto nel giudizio di separazione, o scioglimento del matrimonio.

Secondo la Cassazione le spese, nonostante siano qualificate come straordinarie, finiscono per rispondere ad esigenze di mantenimento dei figli ordinarie e prevedibili.

Anche se non sono comprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore che paga prima facendo un allegato al titolo in sede esecutiva, senza che si debba ottenere un decreto ingiuntivo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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