Guerriglia a Roma: vietato al black block l’accesso ai file audio-video della polizia.

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15 ottobre 2011 una data da ricordare per Roma: un’imponente manifestazione, cui parteciparono molti blacks blocks e facinorosi, sulla scia del movimento occupy (indignati) degenerò in guerriglia urbana con numerosi scontri e danni. Uno degli imputati chiedeva l’accesso alle comunicazioni intercorse tra i funzionari di polizia ed alle riprese aeree effettuate da due elicotteri che sorvegliavano l’area del corteo, ma gli è stata lecitamente negata perché non era finalizzata a scopi difensivi bensì ad un controllo dell’operato della PA.

È quanto stabilito dal Tar Roma sez. I ter n.13358 depositata il 31/12/14.

Il caso. L’imputato nel processo penale presso il Tribunale di Roma <<9507/2013 r.g. dib.>>, relativo ai citati scontri durante la manifestazione del 15/10/11, per tutelarsi aveva <<presentato istanza di accesso volta a conoscere: le comunicazioni intercorse tra la sala operativa della Questura di Roma ed i funzionari in servizio in occasione di una manifestazione svoltasi a Roma il 15.10.2011 in piazza San Giovanni, relativamente al periodo compreso tra le ore 16.00 e le ore 18.30 del 15.10.2011; i video delle riprese effettuate dai due elicotteri in servizio in tale occasione nel periodo compreso tra le ore 16.00 e le ore 18.30 del 15.10.2011>>. La Questura rifiutò l’ostensione perché la richiesta era generica e soprattutto perché rientrante nei casi di esclusione ex art. 24 comma III L. 241/90 essendo finalizzata a controllare l’operato della PA. Il Tar ha confermato il diniego e compensato le spese per la peculiarità della vicenda e delle questioni trattate.

Impossibile individuare l’area interessata ed i funzionari preposti ai controlli. <<Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato in quanto la manifestazione del 15.10.2011 ha riguardato una vastissima area di operazione e solo una parte dei funzionari che facevano parte del contingente predisposto per la stessa sono stati impegnati nella fase degli scontri (di interesse per il ricorrente) mentre la maggior parte erano responsabili di contingenti posti a tutela di sedi ed obiettivi istituzionali e a tutela dell’incolumità dei cittadini(circostanza non contestata in giudizio). Inoltre, come correttamente osservato dall’Amministrazione resistente, avuto riguardo alla formulazione dell’istanza di accesso del ricorrente, l’area indicata dall’interessato non è facilmente individuabile, riguardando un’area indefinita tra via Merulana, P.zza San Giovanni e via Labicana>>.

È tutelato solo il diritto di difesa. Nella fattispecie, rileva il Tar, il diritto d’accesso era preordinato non già ad una difesa nel menzionato processo penale, bensì  <<ad un controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione>>. Infatti, secondo il nuovo corso normativo e giurisprudenziale, più volte citato nei commenti su questo argomento, << l’accesso non può essere negato qualora la richiesta sia motivata con la necessità di difendersi in giudizio; tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda; qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato; a decidere sul diritto di accesso è l’amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo>> (Tar Friuli Venezia Giulia 599/14, Parma 370/14 e Lazio 12590/14). Ergo, per quanto sopra esplicato, non riguardando esigenze difensive, rientrava nei casi di esclusione previsti dalla legge in materia e quindi il rifiuto era lecito e corretto.

Dott.ssa Milizia Giulia

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