Guardare filmati erotici e contenuti per adulti è infedeltà coniugale?

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Quando una coppia si sposa, marito e moglie si giurano amore eterno.

A volte è realtà altre un modo di dire.

La legge non impone ai coniugi di amarsi, ma di rispettarsi e di assistersi l’un l’altro, sia dal lato  materiale sia da quello umano.

Significa che i coniugi ci devono essere l’uno per l’altra.

La facilità con la quale è possibile  rintracciare materiale pornografico in rete fa cadere molte persone sposate nella tentazione di dare un’occhiata, mentre per altre quello con il porno è un appuntamento fisso.

A questo proposito ci si chiede se consultare siti porno e Onlyfans sia infedeltà coniugale.

Marito e moglie quando si sposano, si promettono fedeltà reciproca.

La legge non specifica che cosa si debba intendere per “essere fedeli”.

Se in questo concetto rientra di sicuro l’astensione dall’avere rapporti sessuali con altre persone, è anche vero che esistono molti modi di tradire.

Ci si chiede se tra questi rientri anche visionare materiale pornografico e se consultare siti porno e Onlyfans sia infedeltà coniugale .

Nell’articolo che segue scriveremo che cosa dice la legge e che cosa ne pensa la giurisprudenza.

     Indice

  1. In che cosa consiste l’obbligo di fedeltà coniugale?
  2. Quanto dura l’obbligo di fedeltà?
  3. In caso di infedeltà che cosa accade e quando c’è addebito?
  4. Quanti modi di tradire ci sono?
  5. In caso di infedeltà virtuale c’è separazione?
  6. Consultare siti porno e Onlyfans è tradimento?
  7. Quando la pornografia è causa di separazione?
  8. Quando la pornografia è causa di addebito?

1. In che cosa consiste l’obbligo di fedeltà coniugale?

Con il matrimonio marito e moglie assumono l’obbligo reciproco alla fedeltà (art. 143 c.c.), che non consiste esclusivamente nell’astenersi da rapporti sessuali con altre persone diverse dal coniuge (Cass., sent. n. 9287 del 18 settembre 1997; Trib. Roma, sent. del 29 maggio 2013) ma anche nell’esimersi da qualsiasi tipo di relazione sentimentale che possa turbare l’equilibrio della vita matrimoniale.

Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di fedeltà si traduce nella capacità di sacrificare le scelte personali a quelle che impone il legame di coppia (Trib. Terni, sent. n. 6 del 7 gennaio 2021).

Ogni coniuge con il matrimonio si impegna a non tradire la fiducia reciproca e il rapporto di dedizione fisica e spirituale che lo lega all’altro.

2. Quanto dura l’obbligo di fedeltà?

L’obbligo di fedeltà sussiste sino a quando dura la convivenza matrimoniale.

La Corte costituzionale ha ritenuto che questo dovere venga meno quando i coniugi sono in regime di separazione (Corte Cost., sent. n. 99 del 18 aprile 1974).

Una volta emesso il provvedimento di separazione, la violazione del dovere di fedeltà diventa irrilevante e i coniugi possono intraprendere un’altra relazione sentimentale.

3. In caso di infedeltà che cosa accade e quando c’è addebito?

L’infedeltà è una delle più frequenti cause di separazione tra coniugi.

Si può manifestare in diverse forme.

Ai fini della separazione rilevano sia i continui atti di infedeltà e la stabile relazione extraconiugale, sia un singolo atto di adulterio.

Secondo la giurisprudenza, a rilevare è anche la cosiddetta infedeltà apparente, che consiste in quei comportamenti che, anche se non costituiscono adulterio, fanno sorgere sospetti di infedeltà e offendono la dignità e l’onore dell’altro coniuge, come telefonate, messaggi, relazioni di amicizia

(Cass., sent. n. 8929 del 12 aprile 2013; Trib. Milano, sent. del 25 giugno 2012).

L’infedeltà è causa di addebito della separazione giudiziale, alla quale seguono la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori, vale a dire, del diritto di avere l’eredità dell’altro coniuge.

L’addebito viene pronunciato se il comportamento infedele è la causa che ha determinato la crisi coniugale (App. Milano, sent. del 6 maggio 2019; Trib. Rieti, sent. n. 563 del 9 novembre 2018) e non quando è posteriore a una crisi in atto, oppure quando è una conseguenza della preesistente situazione di intollerabilità della convivenza.

La violazione dell’obbligo di fedeltà può fondare la pronuncia di addebito se dalla stessa deriva l’intollerabilità della convivenza ( Cass., sent. n. 27730 dell’11 dicembre 2013; Cass., sent. n. 13431 del 23 maggio 2008) o la lesione di diritti della personalità dell’altro coniuge.

Ad esempio, il marito che tradisce in modo spudorato oppure che arriva a portarsi l’amante in casa, lede la dignità della moglie, la quale non potrà chiedere l’addebito della separazione e anche il risarcimento dei danni.

Se la crisi tra i coniugi era precedente all’infedeltà ed era in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza formale, il giudice può escludere l’addebito.

In simili casi l’infedeltà non costituisce la causa dell’intollerabilità ma una sua conseguenza.

4. Quanti modi di tradire ci sono?

Ci sono diversi modi di tradire il proprio coniuge.

A parte il classico adulterio, che consiste nell’andare a letto con un’altra persona, la giurisprudenza ha tracciato altre ipotesi di infedeltà che rilevano ai fini della separazione e anche dell’addebito, perché sono configurabili come autentico tradimento.

Sono:

  • Infedeltà tentata ma non concretizzata perché le avances non sono state accettate (Cass., sent. n. 9472 del 7 settembre 1999).
  • Prostituzione del coniuge (Cass., sent. n. 20256 del 19 settembre 2006).
  • Tradimento fittizio, vale a dire, mai avvenuto, ammesso per ferire e umiliare il coniuge (Cass., sent. n. 25337 del 16 dicembre 2015).
  • Profondo e intimo rapporto di amicizia con persona dell’altro sesso.

In questo caso la giurisprudenza non ha riconosciuto i presupposti per la richiesta di addebito

(Trib. Perugia, sent. del 14 marzo 2000).

  • Presunto tradimento in una situazione di intollerabilità della convivenza causata dalla scoperta della cattiva gestione del patrimonio familiare da parte del coniuge infedele .

Anche in questo caso è poco per potere chiedere l’addebito (Trib. Genova, sent. del 29 marzo 2012).

Ci sono poi le ipotesi di infedeltà apparente, nelle quali rientrano:

  • Il semplice appuntamento, in un periodo subito successivo alla riconciliazione, con persona con la quale uno dei due coniugi conviveva durante la separazione dall’altro (Cass., sent. n. 26 del 3 gennaio 1991).
  • La forte attrazione provata per un’altra persona causa dell’allontanamento dal domicilio coniugale per un intero mese (Cass., sent. n. 23939 del 22 settembre 2008).
  • Gli approcci pubblici e insistenti verso un’altra persona, anche se non sono accompagnati da rapporti sessuali (Cass., sent. n. 9472 del 7 settembre 1999).
  • L’intrattenere con un estraneo una relazione platonica che, dagli aspetti esteriori con i quali il sentimento è coltivato, dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà, comportando offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., sent. n. 21657 del 19 settembre 2017).

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5. In caso di infedeltà virtuale c’è separazione?

In relazione alla questione della consultazione di video porno e di Onlyfans come possibile forma di tradimento, l’infedeltà coniugale virtuale può essere legittima causa di separazione.

Per infedeltà virtuale s’intende il rapporto con una persona diversa dal proprio coniuge con gli strumenti che mette a disposizione la tecnologia moderna.

Un classico esempio di infedeltà virtuale è quello di chi inizia una relazione sentimentale con una persona conosciuta in chat o su un sito di incontri.

Secondo la giurisprudenza, l’infedeltà virtuale è causa di addebito quando il coniuge:

  • Ricerca relazioni extraconiugali nei siti di incontri (Cass., sent. n. 9384 del 16 aprile 2018).
  • Intraprende una relazione platonica consistente in contatti telefonici o via Internet (Cass., sent. n. 8929 del 12 aprile 2013).
  • Invia messaggi amorosi ad altra persona (Cass., sent. n. 5510 del 6 marzo 2017).

6. Consultare siti porno e Onlyfans è tradimento?

Ci si è chiesti se guardare video pornografici sui siti online oppure su piattaforme come Onlyfans si possa considerare un’infedeltà coniugale.

Sulla questione non si registra nessuna giurisprudenza di rilievo.

Le poche sentenze nelle quali l’argomento viene affrontato in modo incidentale, (Trib. Larino, sent. n. 398/2017) sembrano orientate nel senso di ritenere che la semplice visione di materiale pornografico, come immagini, foto, video, non costituisca un tradimento in senso stretto.

Una cosa è flirtare online con qualcuno, un’altra cosa è limitarsi a guardare filmati e immagini pornografiche di persone che non si conoscono.

La pornografia non rivela nessun contatto con una persona, sempre che il materiale non sia stato inviato nell’ambito di una relazione virtuale.

Il porno, di solito, non si può considerare causa di separazione per tradimento, né di addebito.

In questo senso anche una sentenza del Tribunale di Ancona (Trib. Ancona, sent. n. 1362 del 29 luglio 2016).

Non può essere addebitata la separazione al marito appassionato di pornografia, in quanto trattasi di circostanza che, da sola, non può ritenersi causa d’intollerabilità della vita coniugale, a meno che non ne sia fornita una rigorosa prova.

7. Quando la pornografia è causa di separazione?

La pornografia è causa di separazione se si intromette in modo irrimediabile tra i coniugi.

Ad esempio il marito che comincia a trascurare la moglie perché le preferisce i filmati in Internet oppure su Onlyfans.

In una simile ipotesi, la donna potrebbe chiedere la separazione, mentre si deve escludere che la visione di un unico filmato pornografico o di altro materiale erotico possa essere giusta causa di separazione.

Un unico caso di pornografia non dovrebbe causare quella impossibilità di proseguire la convivenza che la legge richiede perché il giudice pronunci la separazione.

8. Quando la pornografia è causa di addebito?

La pornografia rappresenta una rilevante infedeltà coniugale, non nel senso di autentico tradimento, ma di violazione della fiducia, quando l’abitudine di uno dei partner a consultare siti porno e Onlyfans è invasiva nella vita privata, minando il sano rapporto matrimoniale.

Ad esempio il marito che guarda in modo compulsivo filmati pornografici.

Un simile comportamento potrebbe isolare la moglie, che si potrebbe sentire abbandonata sia sentimentalmente sia fisicamente.

Un uomo molto preso dalla pornografia da trascurare completamente la moglie potrebbe essere causa legittima di separazione, non potendosi più tollerare la prosecuzione della convivenza.

Secondo la Suprema Corte di  Cassazione, fare sesso con la moglie o il marito è obbligatorio, nel senso che l’intimità caratterizza il matrimonio e lo distingue da qualsiasi altra relazione affettiva. L’uomo che rifiuta di avere rapporti con la moglie perché preferisce la pornografia può addirittura subire l’addebito della separazione.

Lo stesso vale per l’uomo che, ossessionato dal porno, voglia costringere la moglie a sottoporsi a qualche pratica sgradita.

In simili casi , oltre che l’addebito potrebbe scattare anche il reato di violenza sessuale.

Si può anche ipotizzare che la pornografia costituisca addebito della separazione quando incrina il rapporto sentimentale o fisico tra i coniugi e sia fonte di sperpero di denaro.

Ad esempio quando l’uomo spende molti soldi per prendere visione dei contenuti (erotici) esclusivi di Onlyfans.

In una simile ipotesi, il coniuge che dilapida il patrimonio familiare in pornografia si può vedere addebitata la separazione.

La Stessa Corte sembra ammettere la possibilità di riconoscere l’addebito della separazione nel caso di depravazioni erotiche, tra le quali rientrerebbe anche il consumo smodato di pornografia.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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