Gruppo di imprese: vanno imputati alla capogruppo «ingerente» i rapporti di lavoro della controllata

Redazione 02/12/11
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Con la sentenza del 29 novembre 2011, n. 25270, la Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale, in presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale ad essa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente titolare dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione.

La Corte ha rilevato come la direzione e il coordinamento che compete alla società capogruppo e che qualifica, anche in sede normativa (artt. 2497 ss. c.c.), il fenomeno dell’integrazione societaria può evolversi in forme molteplici, che possono riflettere un’ingerenza talmente pervasiva da annullare l’autonomia organizzativa delle singole società operative e da far assumere alla stessa società la titolarità della organizzazione produttiva del gruppo.

In questo contesto, assolutamente decisivo appare il riferimento alle forme di utilizzazione del personale dipendente, giacché se una società capogruppo, formalmente estranea al rapporto di lavoro, si comporta come effettivo dominus nei confronti dei dipendenti di una società del gruppo, i relativi rapporti di lavoro finiscono per essere imputati alla capogruppo, con la conseguenza che i lavoratori potranno ad essa rivolgersi quale controparte per ogni tipo di rivendicazione. Ciò in applicazione del principio fondamentale dell’ordinamento lavoristico per cui è «datore di lavoro» chi effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori siano stati formalmente assunti da un altro datore. In ambito lavoristico, pertanto, il concetto di «datore di lavoro» è individuabile, sulla base di una concezione realistica, nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione medesima è destinata ad inserirsi.

È in virtù del principio suesposto che la Corte rimarca l’esigenza di differenziare tra l’aspetto fisiologico e quello patologico del fenomeno delle imprese a struttura complessa. Se è vero, infatti, che alla società capogruppo spetta la direzione strategica unitaria delle attività, ciò che appare fisiologico e coerente con l’obiettivo del perseguimento dell’interesse unitario del gruppo stesso, tuttavia l’interessamento e l’ingerenza della capogruppo non devono essere così invasivi da neutralizzare l’autonomia organizzativa delle singole componenti del gruppo, rivelando così l’aspetto patologico del fenomeno.

Nel caso oggetto della sentenza de qua, la Corte territoriale dichiarava sussistere un rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente di una società controllata estera e la relativa capogruppo in Italia. Nella sentenza osservava che la società capogruppo aveva gestito in concreto l’attività lavorativa del dipendente, sia sotto l’aspetto organizzativo sia sotto quello gerarchico ed economico e aveva usufruito delle relative prestazioni assumendo nei confronti dello stesso la veste di effettivo datore di lavoro, in luogo della società controllata che lo aveva formalmente assunto.

I giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno confermato la decisione del giudice dell’appello, ritenendo che l’interesse della capogruppo alla destinazione e al risultato dell’attività del dipendente di altra società del gruppo non costituisse semplicemente il riflesso del ruolo di coordinamento e di direzione strategica unitaria dalla stessa rivestito nell’ambito dell’assetto strutturale del gruppo, bensì implicasse una concreta incidenza nella gestione del rapporto di lavoro del dipendente e l’inserimento di quest’ultimo nell’organizzazione produttiva di un’impresa diversa da quella che lo aveva formalmente assunto. Tale ingerenza nel rapporto di lavoro per aspetti decisivi e qualificanti, quali la determinazione della retribuzione, la previsione di obiettivi e la valutazione dei risultati della prestazione, la sopportazione dei costi relativi alla posizione previdenziale, è tale da determinare l’imputazione del rapporto medesimo al soggetto che è risultato effettivo destinatario ed utilizzatore della prestazione lavorativa. (Anna Costagliola)

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