Grava sul Tribunale di Sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, l’onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Legge n. 354/1975, art. 47)

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di S. K. diretta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale rilevando in particolare che il K. – condannato per i reati di rissa, lesioni aggravate e guida in stato di ebbrezza – risultava dalla relazione comportamentale avere mantenuto regolare condotta, nonché di avere, da un lato, riconosciuto la responsabilità per i reati commessi, dall’altro, intrattenuto validi legami familiari costituiti dalla sorella residente in Italia, e dalla figlia residente in Inghilterra.

Tuttavia, a fronte di ciò, la rilevata assenza della relazione di sintesi e la conseguente mancata formulazione di ipotesi di misure esterne, nonché il dato che non risultava dagli atti alcuna revisione critica del passato deviante, né la spiegazione delle condotte illecite, erano elementi che avevano indotto il Tribunale di Sorveglianza al rigetto dell’istanza.

Volume

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato adducendo, tra i motivi proposti, il vizio di motivazione, totalmente assente sul punto degli impieghi lavorativi reperiti dal K., e la violazione di legge con riferimento agli artt. 13 e 47 0.P., e art. 678 cod. proc. pen. e correlato vizio argomentativo.

Il difensore evidenziava a tal proposito che i familiari del K., oltre all’impiego dichiarato inidoneo nell’impugnata ordinanza, avevano reperito due ulteriori occupazioni che avrebbero consentito che il loro congiunto fosse affidato ai servizi sociali, e precisamente l’impiego come facchino alle dipendenze della D. S., e l’impiego presso la Cooperativa sociale “…” di Ancona fermo restando che, per entrambe le proposte lavorative, era stata allegata esaustiva documentazione, come illustrata nella nota del 13/9/2018 (allegata al ricorso).

A fronte di ciò, in ordine a tali possibilità di lavoro esterno, l’ordinanza impugnata nulla argomentava essendosi limitata a rilevare l’inidoneità della prima proposta lavorativa presso un bar di Falconara Marittima, e ad aggiungere che “non risultano neppure esistenti attività lavorative o socialmente utili” così disconoscendo tale connotazione in special modo all’impiego presso la Onlus (…).

Il ricorrente censurava ancora come l’ordinanza reiettiva fosse stata adottata senza acquisire la relazione sull’osservazione del condannato condotta nell’istituto carcerario ai sensi dell’art. 13 O.P. sebbene tale relazione predisposta dal G.O.T. costituisse un passaggio fondamentale e imprescindibile, a tenore della giurisprudenza di legittimità, tanto che, in mancanza, il Tribunale di Sorveglianza aveva l’onere di acquisirla d’ufficio, se del caso anche rinviando l’udienza nell’ambito del procedimento instaurato, per decidere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Nel caso in esame, si faceva presente come il Tribunale di Sorveglianza non avesse proceduto in tal modo ciononostante decidendo in senso sfavorevole all’interessato, e per di più incorrendo in una macroscopica contraddizione laddove aveva affermato dapprima una serie di elementi favorevoli al K. (la regolare condotta in carcere, il riconoscimento delle proprie responsabilità, i saldi legami familiari) e poi assumendo che il condannato non avrebbe compiuto una revisione critica del suo operato e non avrebbe reso motivazione delle sue condotte illecite.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il Supremo Consesso riteneva ambedue fondati i motivi del ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come nessuna valutazione fosse stata offerta rispetto alle due ulteriori proposte lavorative che pure risultavano essere state esaustivamente documentate.

Tal che se ne faceva conseguire come ciò avesse determinato un’evidente lacuna nella motivazione su un punto specifico sottoposto all’esame del Tribunale di Sorveglianza rilevandosi al contempo come il passaggio motivazionale fosse altresì contrastante con il dato di realtà avendo rilevato che “non risultano neppure esistenti attività lavorative o socialmente utili” mentre ne erano state proposte ben due, oltre quella espressamente considerata.

Anche il secondo motivo del ricorso, come visto poco prima, veniva considerato condivisibile dato che era mancata l’acquisizione della relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, che la concorde giurisprudenza della Cassazione ritiene un passaggio imprescindibile della valutazione finalizzata all’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali, non potendo tale omissione ricadere negativamente sull’interessato (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010) posto che dalla relazione trattamentale può derogarsi soltanto nel caso in cui il periodo di detenzione non risulti ancora idoneo a consentire l’osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento, e l’acquisizione risulti superflua in quanto le risultanze documentali in atti siano già di tale evidenza nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015; Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015).

Di tal che, alla stregua di ciò, veniva ribadito il seguente principio di diritto: “Grava sul Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l’onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato“.

Ciò posto, declinando tale principio rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour facevano presente come, dovendosi procedere all’acquisizione della citata relazione e quindi a riformulare la valutazione di ammissibilità del K. all’affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto riesaminare anche – alla luce degli elementi contenuti in detta relazione – il giudizio, che allo stato appariva essere contraddittorio, sulla mancata revisione critica e sulle motivazioni delle condotte illecite da parte del K..

Pertanto, veniva disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Conclusioni

La sentenza in questione è sicuramente condivisibile.

Il principio di diritto ivi affermato, secondo cui grava sul Tribunale di Sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, l’onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato, difatti, si pone in linea con un pregresso orientamento nomofilattico con cui gli ermellini erano addivenuti alle medesime conclusioni.

Del resto, l’acquisizione di questa relazione si pone come condizione imprescindibile per appurare se vi sia o meno un esito positivo del periodo di prova dato che, come è noto, questo esito positivo determina l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale a norma dell’art. 47, c. 12, legge n. 354 del 1975.

Va da sé dunque che non avrebbe senso impedire un accertamento del genere sol perché la difesa non ha prodotto questa relazione essendo comunque tenuto il giudice della sorveglianza a compiere un vaglio critico di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, pertanto, si ribadisce, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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