Gli obblighi assicurativi per i progettisti esecutivi

Lazzini Sonia 04/10/07
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Gli obblighi assicurativi per i progettisti esecutivi di opere pubbliche sono unicamente quelli contenuti nell’articolo 30 comma 5 della Legge 109/94 s.m.i. L’art. 105 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, inoltre, precisa compiutamente le nozioni di “nuove spese di progettazione” e di “maggiori costi” che sostanziano le ipotesi a copertura delle quali viene richiesta la presentazione della polizza obbligatoria (escludendo quindi una garanzia base di RCT: sic!)
 
La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe pertanto un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto che può comportare una effettiva limitazione della concorrenza
 
Così si esprime l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con la Deliberazione n. 51 (AG 12/04) del 31/03/2004 – Articolo 30 – Codice 30.1 segnalando che per quanto concerne l’attività di progettazione, il comma 5 del dell’ art. 30 della L. 109/94 s.m.i. prescrive l’obbligo in capo al progettista unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.
 
La ratio della norma che è quella di tutelare la S.A., a far data dall’approvazione del progetto, per i rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione per errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo posto a base dell’appalto dei lavori.
 
 Peccato ………che in una precedente deliberazione si fosse considerato che ………..:
 
–         accerta che la polizza di responsabilità professionale del progettista deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all’ art. 30 co. 5 L. 109/94 e s.m. e di cui agli artt. 105 e 106 D.P.R. 554/99, derivanti dall’attività di progettazione da questi svolta; essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del D.P.R. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione; per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 co. 1 lett. d) della L. 109/94 e s.m., così come precisato dall’art. 106 del citato D.P.R..
Massima:
 
Il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione è organicamente disciplinato dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e non è suscettibile di interpretazioni estensive. Pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente negli appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della citata legge n. 109/1994 e s.m. Non sussistendo elementi logico-giuridici a supporto della richiesta aggiuntiva delle due suddette tipologie di cauzioni, detta richiesta determinerebbe, peraltro, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.
 
Appare inevitabile una considerazione:
 
Se in questa sede, l’ Autorità dei llpp ritiene sufficiente, per la tutela degli interessi delle Stazioni appaltanti, la copertura di cui all’art. comma 5 della Legge 109/94, come mai è stata così “imprudente” in passato (Deliberazione Numero 181 – adunanza del 25 giugno 2002 Oggetto: Polizza Assicurativa Del Progettista Esecutivo) ………affermando………:
 
A ben vedere, infatti, l’art. 30 co. 5 non dispone che la polizza del progettista incaricato debba coprire i rischi base: l’inciso, in esso contenuto, per cui “gli incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti….di una polizza…per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza” non implica l’obbligo di sottoscrizione di una polizza per i rischi base. Ciò può evincersi in maniera chiara ed esplicita dal secondo periodo del co. 5, il quale stabilisce che “tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25 co. 1 lett. d)…”. Quest’ultimo inciso indica, dunque, i rischi che la polizza in esame deve coprire e, precisamente, quelli c.d. speciali, derivanti dalla progettazione.
 
Si ritiene, pertanto, che, ex art. 30 co. 5 della L. 109/94 e s.m., la polizza del progettista incaricato deve coprire i seguenti rischi c.d. speciali:
 
–         per i progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/o le nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del D.P.R. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione;
 
–         per i progettisti interni solo il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 co. 1 lett. d) della L. 109/94 e s.m., così come precisato dall’art. 106 del citato D.P.R..
 
Gli artt. 105 e 106 del Regolamento, quindi, quali disposizioni di attuazione delle garanzie disposte dall’art. 30, precisano il contenuto di quest’ultimo, indicando, in maniera analitica, i rischi c.d. speciali coperti dall’apposita polizza: l’art. 105 puntualizza il significato, nei co. 2 e 3, di “maggior costo” e “nuove spese di progettazione”, egualmente citati nel suddetto art. 30, mentre l’art. 106 indica con maggior precisione il contenuto della polizza del dipendente incaricato.
 
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la polizza del progettista incaricato debba coprire i c.d. rischi speciali individuati mediante il combinato disposto dell’art. 30 co. 5 L. 109/94 con gli artt. 105 e 106 del D.P.R. 554/99.
 
In base a quanto sopra considerato,
 
Il Consiglio
 
–         accerta che la polizza di responsabilità professionale del progettista deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all’ art. 30 co. 5 L. 109/94 e s.m. e di cui agli artt. 105 e 106 D.P.R. 554/99, derivanti dall’attività di progettazione da questi svolta; essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del D.P.R. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione; per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 co. 1 lett. d) della L. 109/94 e s.m., così come precisato dall’art. 106 del citato D.P.R..
 
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
Deliberazione n. 51   Adunanza del 31.03.04 AG 12/04
Oggetto: affidamento servizi tecnici di progettazione: cauzione provvisoria e cauzione defintiva
 
Esponente: Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Riferimento normativo:articolo 30 legge 109!994 e s.m.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha segnalato la prassi seguita da numerose stazioni appaltanti di richiedere nei bandi di gara la cauzione provvisoria e quella definitiva negli affidamenti di incarichi di progettazione.
 
Stante la valenza della problematica, è stata convocata una audizione alla quale hanno partecipato rappresentanti, oltre che del Consiglio Nazionale degli Architetti, dell’OICE e dell’ANCI. L’UPI ha inviato le proprie considerazioni con apposita nota.
 
Ritenuto in diritto
 
Occorre preliminarmente rilevare che il legislatore ha individuato nella legge quadro sui lavori pubblici e nel regolamento di attuazione una specifica e dettagliata disciplina per gli affidamenti dei servizi tecnici di progettazione, rinviando, per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, al decreto legislativo 157/1995, recante la disciplina generale sugli appalti pubblici di servizi, solo per quanto attiene alle procedure di affidamento.
 
In particolare, l’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. disciplina organicamente, con esplicito riferimento nei diversi commi all’esecutore dei lavori ovvero al progettista, il sistema delle garanzie e delle coperture assicurative nei lavori pubblici e nella progettazione, prevedendo, come norma di chiusura, la soppressione di tutte le altre norme di garanzia previste dalla precedente normativa. Per quanto concerne l’attività di progettazione, il comma 5 del suindicato art. 30 prescrive l’obbligo in capo al progettista unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.
 
L’art. 105 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, inoltre, precisa compiutamente le nozioni di “nuove spese di progettazione” e di “maggiori costi” che sostanziano le ipotesi a copertura delle quali viene richiesta la presentazione della polizza suindicata.
Peraltro, anche il suindicato decreto legislativo 157/1995, non contiene disposizioni relative alle garanzie assicurative; solamente nell’allegato 4/b, al punto 10 del modello di bando per le procedure aperte è prevista la presentazione “se del caso, (di) cauzioni ed altre forme di garanzia richieste”.
 
Sulla problematica relativa all’esaustività della garanzia di cui all’art. 30, comma 5, della quadro nell’ambito degli affidamenti di incarichi di progettazione, l’Autorità si è già espressa con deliberazione n. 370/2001, chiarendo che il sistema delle garanzie previsto dalla legge stessa non è suscettibile di interpretazioni estensive e che la disciplina ivi contenuta, risponde pienamente alla ratio della norma che è quella di tutelare la S.A., a far data dall’approvazione del progetto, per i rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione per errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo posto a base dell’appalto dei lavori.
 
Sulla scorta di tale orientamento è stato quindi predisposto da questa Autorità il bando tipo per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione.
 
Giova inoltre rilevare che l’attività amministrativa deve essere incentrata sul principio di non aggravamento del procedimento ed in tal senso la richiesta della cauzione nelle gare di progettazione non trova elementi logico giuridico a suo supporto.
 
Si tratterebbe in effetti di un ulteriore onere economico a carico del progettista, la cui eventuale responsabilità si concretizza in un momento successivo a quello della partecipazione alla gara, e riguarda specificamente il risultato ancora da compiersi, la progettazione, nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o omissioni progettuali.
 
La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe pertanto un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto che può comportare una effettiva limitazione della concorrenza.
 
 
Per quanto riguarda in particolare l’istituto generale della cauzione provvisoria, essa trova la sua ratio nell’esigenza di garantire nelle procedure concorsuali la serietà dell’offerta presentata dai partecipanti.
 
Occorre tuttavia considerare che negli appalti di progettazione, prestazione d’opera intellettuale, la serietà dell’offerta non si focalizza, come negli appalti di esecuzione lavori, esclusivamente sull’elemento economico della stessa, essendo detta attività remunerata a tariffa e a consuntivo. Infatti, di norma, l’elemento prezzo è solo uno degli elementi caratterizzanti l’offerta, trattandosi generalmente di appalti affidati tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove assumono particolare rilievo altri elementi, come la capacità progettuale del concorrente e la sua professionalità.
 
In secondo luogo, per quanto attiene alla cauzione definitiva, si rileva che essa ha la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell’eventuale violazione degli obblighi contrattuali. Funzione che viene espletata dalla garanzia di cui all’articolo 30, comma 5, della legge quadro ed all’articolo 105 del regolamento. La richiesta aggiuntiva quindi di una cauzione definitiva verrebbe a costituire un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe un onere aggiuntivo a carico del progettista.
 
Occorre altresì rilevare che per le ipotesi di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il regolamento di attuazione, all’articolo 56, ha previsto specifica norma sulle penali nella progettazione, da inserirsi nei disciplinari di affidamento e che l’articolo 105, comma 5, del regolamento di attuazione della legge quadro, dispone che, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo professionale sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è corrisposto solo a seguito della presentazione della polizza.
 
In base a quanto sopra considerato,
 
 Il Consiglio
 
–         ritiene che l’articolo 30 della legge 109/1994 e s.m. disciplina organicamente il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione;
 
–         ritiene che la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente negli appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della legge 109/1994 e s.m.
 
–         manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.
 
il Relatore                                                                       il Presidente
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario

Lazzini Sonia

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