Gli accordi transattivi tra P.A. e privati rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo

Redazione 01/04/11
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Con sentenza del 3 febbraio 2011 n. 2546, le Sezioni Unite della Cassazione
hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo
in materia di accordi transattivi stipulati Pubblica Amministrazione
e privati, in quanto riconducibili alla tipologia degli accordi sostitutivi
del provvedimento
.
Detta giurisdizione trova il proprio fondamento normativo nell’art. 11, comma
5, L. 241/1990, il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la giurisdizione
esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi conclusi nel pubblico interesse dalla Pubblica Amministrazione
con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, configura
un’ipotesi di giurisdizione esclusiva connessa non ad una determinata materia,
bensì ad una determinata tipologia di atto, a prescindere dalla materia
che ne costituisce oggetto. In particolare, gli accordi transattivi, con cui
sorge l’obbligo di approvazione da parte del Comune di una convezione di lottizzazione
sono da considerarsi atti endoprocedimentali, che si collocano, cioè,
all’interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire
al privato di edificare su terreni di sua proprietà.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che l’art. 11, comma 5, della
L. 241/1990, è applicabile, quale norma sulla giurisdizione, anche agli
accordi stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Dunque, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo viene individuata indipendentemente dalla
portata dell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a seguito e per effetto
della sentenza di illegittimità costituzionale 281/2004, in relazione
ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa nella materia urbanistica.

In conclusione, così, la Suprema Corte ha chiarito come l’accordo intercorso
tra le parti avendo anche ad oggetto la determinazione del contenuto discrezionale
del provvedimento finale di una Pubblica amministrazione, rientra nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.

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