Giustizia, minori: l’Oua propone la chiusura del Tribunale per i minori e l’istituzione di sezioni specializzate nei Tribunali ordinari

Redazione 06/02/13
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Anna Costagliola

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) ha criticato con forza gli interventi parziali realizzati con la recente L. 219/2012 in materia di riconoscimento dei figli naturali, la cui ratio ispiratrice è stata quella di adeguare le norme in materia di filiazione alle intervenute trasformazioni etico-sociali nell’intento di eliminare l’ingiustificata discriminazione ai danni dei figli nati fuori del matrimonio. Se, invero, detta legge ha sancito il superamento di ogni forma di discriminazione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, con l’introduzione di unico status di figlio, è mancato tuttavia un intervento organico sulla materia che consentisse la costruzione di un sistema razionale e adeguato di tutele e garanzie dei diritti dei minorenni.

La maggiore criticità contenuta nella nuova legge, come denunciato dall’Oua, risiede nella modifica dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con il trasferimento, innanzitutto, al Tribunale ordinario della competenza (sottratta al Tribunale per i minorenni) sulle controversie relative all’esercizio della potestà e all’affidamento anche dei figli naturali, con rinvio, per quanto riguarda il rito, al procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. Pertanto, se fino ad oggi le procedure sull’affidamento dei figli di genitori non coniugati erano di competenza del Tribunale per i minorenni, mentre le controversie tra genitori uniti dal vincolo matrimoniale venivano giudicate dal Tribunale ordinario in sede di separazione, con la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. sono rimesse alla competenza del Tribunale ordinario anche le controversie sull’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Tuttavia, come è stato rilevato, la contestuale previsione del rito camerale rischia di mantenere una discriminazione non secondaria tra i figli, atteso che quelli della coppia non coniugata non potranno beneficiare di un rito processualmente adeguato alle necessità e alle esigenze dei tutela del minore, analogo a quello applicabile ai figli di genitori coniugati e informato ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa.

Al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale dei minorenni, è stata poi rimessa la competenza in ordine ad una serie di altre materie (disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale; costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole; riconoscimento dei figli naturali; affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima; assunzione del cognome del minore; autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale; decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). Con riferimento poi all’adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333 c.c.), viene confermata la competenza del Tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.

L’attrazione di importanti competenze in favore del Tribunale ordinario è apparsa, invero, criticabile in ragione del fatto che procedimenti molto delicati sono stati sottratti ad un’autorità «specializzata» per essere giudicati da un’autorità «ordinaria», senza peraltro che detta autorità possa avvalersi, in dispregio della tutela del miglior interesse del minore, di una componente onoraria e dunque del contributo di competenze ed esperienze specifiche nella materia delle relazioni familiari e delle problematiche ad esse attinenti. Il legislatore, come sottolineato dagli addetti ai lavori, per salvaguardare l’effettività della specializzazione in materia ed eliminare le disarmonie del sistema causate dalla separatezza degli organi giudiziari, avrebbe meglio provveduto ad istituire un unico Tribunale per i minorenni, la persona e le relazioni familiari, innanzi al quale concentrare tutte le competenze in materia civile, penale e amministrativa. E’ quanto stigmatizza il presidente dell’Oua, Nicola Marino, per il quale «La tutela della famiglia e dei minori rende necessaria una riforma, più volte disattesa, volta ad individuare un organo dotato di specifica giurisdizione per tutte le controversie attinenti a queste materie. Il nuovo testo, invece, dopo avere delimitato i giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, che rimane in piedi con tutte le sue incongruenze e con un rapporto costi-benefici a perdere (e molte presidenze in gioco che andrebbero eliminate), stabilisce la competenza del tribunale ordinario solo su alcune specifiche questioni, creando, oltretutto, un assurdo dualismo».

La maggiore preoccupazione attiene proprio ai minori, i quali, anche a causa di una distribuzione spesso conflittuale di competenze fra diversi organi giudiziari, restano non sufficientemente tutelati nelle relazioni e nei contrasti familiari.

L’Oua e le maggiori associazioni in famiglia in questi ultimi anni, con impegno e costanza, hanno avanzato al Parlamento, anche con audizioni nelle Commissione competenti, un’ipotesi di riforma complessiva che prevede, innanzitutto, la soppressione del Tribunale dei minori e la conseguente istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e i minori presso ogni Tribunale ordinario. Detto progetto, che si fonda sulle idee di unificazione, semplificazione e specializzazione, varrebbe, come precisato dall’Oua, a realizzare una organica riforma ordinamentale, garantendo l’attuazione dei principi del giusto processo. Si invitano, pertanto, le forze politiche ad un impegno preciso in tale direzione, affinché nel prossimo Parlamento si facciano le necessarie modifiche.

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