Giustizia amministrativa: chiarimenti in materia di contributo unificato

Redazione 24/10/11
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Con circolare del 18 ottobre 2011, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ha fornito istruzioni in merito all’applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo.

Tali chiarimenti si erano resi necessari soprattutto all’indomani delle sanzioni introdotte dal D.L. 98/2011 a carico del professionista nelle ipotesi in cui dimentichi di inserire nell’atto introduttivo del giudizio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax.

La circolare precisa che l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non determina l’inammissibilità del ricorso, ma comporta solo l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere all’esazione del tributo, con l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all’inadempimento. In merito, invece, alla mancata indicazione del canale PEC e del numero di fax del difensore, la circolare ricorda che l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011 (conv. in L. 111/2011) collega a tale omissione l’aumento della metà dell’importo del contributo dovuto. Il legislatore, pertanto, prevede conseguenze sanzionatorie per le sole parti sulle quali incombe l’obbligo del versamento del contributo unificato (ricorrente principale e ricorrente incidentale) e non anche per le altre parti. In particolare, l’applicazione della norma predetta comporta l’obbligo di specifica indicazione, nella motivazione dell’invito al pagamento, della maggiorazione operata, in modo da consentire all’interessato di interloquire e difendersi adeguatamente. In ogni caso, si legge nella circolare, trattandosi di una previsione di natura sanzionatoria, deve ammettersi la possibilità che, anche su espresso invito della segreteria dell’ufficio giudiziario e, in questo caso nel termine all’uopo accordato, l’interessato possa sanare l’omissione, depositando in giudizio un atto che rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del fax (Biancamaria Consales).

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