Giurisdizione italiana su reato commesso all’estero con frammento di condotta in Italia

Per affermare la giurisdizione italiana su reati commessi in parte all’estero, è sufficiente un frammento della condotta verificato nel territorio italiano?

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Per affermare la giurisdizione italiana su reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che solo un frammento della condotta si verifichi nel territorio dello Stato? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 1952 del 18-12-2024

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Indice

1. La questione: giurisdizione italiana per reati commessi in Germania


La Corte di Appello di Bari, parzialmente riformando una sentenza emessa dal Tribunale di Trani, confermava la responsabilità degli imputati per i reati di ricettazione e riciclaggio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli accusati, per il tramite del loro difensore, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria italiana in luogo di quella tedesca, stante che i reati di ricettazione e riciclaggio sarebbero stati commessi in Germania. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

FORMATO CARTACEO

Cosa cambia nel processo penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, i giudici di piazza Cavour, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (in senso conforme, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014), ritenevano tuttavia come, nel caso di specie, i giudici di merito avessero erroneamente attribuito “agli imputati una frazione di condotta che essi, ontologicamente, non avrebbero potuto commettere se non concorrendo nel reato presupposto, eventualità, quest’ultima, che comporterebbe l’impossibilità di ritenerli responsabili dei reati di riciclaggio e ricettazione, a mente della clausola di riserva contenuta negli artt. 648 e 648-bis cod. pen.”.

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3. Conclusioni: affermazione della giurisdizione italiana


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, per affermare la giurisdizione italiana su reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che solo un frammento della condotta si verifichi nel territorio dello Stato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo secondo cui, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero.
Ove dunque si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà ritenere, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, il reato commesso in Italia, sebbene commesso in parte anche all’estero.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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