Quando le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in Cassazione? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
- 1. La questione: mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: si può contestare in Cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze compiuto dal giudice di merito solo in presenza di un arbitrio o ragionamento illogico
1. La questione: mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto gli imputati responsabili dei reati di estorsione aggravata e lesioni.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati, per il tramite dei loro difensori che, tra i motivi ivi addotti, deducevano il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 4, sentenza n. 25532 del 23/05/2007).
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3. Conclusioni: si può contestare in Cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze compiuto dal giudice di merito solo in presenza di un arbitrio o ragionamento illogico
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in Cassazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che le decisioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti possono essere censurate in Cassazione solo se derivano da arbitrio o ragionamento illogico.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si voglia prospettare una censura di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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