Giudice di Pace, definizione e competenze

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La figura del Giudice di Pace venne istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374 prendendo il posto del vecchio Giudice Conciliatore.

L’entrata in funzione dell’istituto venne più volte rimandata sino a quando il governo ruppe gli indugi fissandone l’avvio l’ 1 maggio 1995.

Una figura simile e con lo stesso nome era presente in molti regni dell’Italia preunitaria, come nel Regno di Napoli, introdotta da Napoleone sull’esempio francese del juge de paix, e in origine nominato direttamente dall’imperatore.
La sua figura permane anche nei primi decenni dell’unità d’Italia.
Il Giudice di Pace era eletto direttamente dal popolo, tra gli aventi diritto al voto, non esistendo il suffragio universale.

La figura del Giudice di Pace

Il criminologo Cesare Lombroso, nel narrare delle lotte tra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali, definiva il Giudice di Pace “Onnipotente e molto parziale”.

I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura o funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni, funzioni notarili, insegnamento di materie giuridiche nelle università, funzioni relative alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie e che abbiano una età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 70, mentre prima erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente 45 e 72 anni, che abbiano cessato l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione forense nel circondario del tribunale dove ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale appartengono.

La legge n. 374/1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di Corte di appello.

La nomina

La nomina avviene con decreto del Ministro della giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello distrettuale, dal Presidente della Corte d’Appello, su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

La legge prevede che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
Oltre a prevedere che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso.

Verranno nominati, sino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.

Oltre a una base fissa, il giudice di pace viene retribuito con un compenso che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale.

Dura in carica quattro anni, e tale periodo può essere rinnovato per una volta.
Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia.
Il verbale di conciliazione redatto davanti al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.

Le principali materie di competenza del giudice di pace sono :
Cause tra gli abitanti di immobili relative ad immissioni di fumo o calore, rumori e simili che vadano oltre la normale tollerabilità.

-Cause relative agli interessi o accessori per il pagamento in ritardo di prestazioni previdenziali o assistenziali.
-Cause relative alle distanze relative al piantamento degli alberi o delle siepi.
-Cause di risarcimento derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
-Cause relative a beni mobili.
-Cause condominiali.

Il decreto legislativo n. 116/2017, riformato dalla magistratura onoraria, ha introdotto importanti modifiche sulla competenza del giudice di pace.

Tra le materie a lui affidate, per le quali ci si potrà difendere personalmente nel rispetto del requisito del valore, l’espropriazione forzata di cose mobili ed i pignoramenti mobiliari, l’usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari, diritto di superficie, accessione, divisione di beni immobili e scioglimento della comunione di beni immobili.

Il valore della cause

Il valore delle cause che il giudice di pace può decidere per equità verrà innalzato a 2.500 Euro, essendo oggi di 1.100 Euro.

Si pensa che anche il valore dei giudizi nei quali il cittadino si potrà difendere personalmente verrà adeguato, passando da 1.100 Euro a 2.500 Euro.

La riforma porterà anche all’introduzione del processo telematico negli uffici del Giudice di Pace.
Queste modifiche entreranno in vigore, in modo graduale, a partire dal 31 ottobre 2021.
Il completamento della procedura terminerà il 31 ottobre 2025.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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