Giornalismo: lecita la pubblicazione di foto di persone indagate, purchè non si mostri il loro stato di coercizione – Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 14 febbraio 2008 (dep. 19 marzo 2008), n. 7261.

sentenza 10/04/08
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Massima:
 
La rivelazione dell’immagine di un imputato, che costituisce un dato personale, è da porsi sotto il medesimo profilo della comunicazione delle generalità dello stesso. Tale pubblicazione, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico (nel caso di specie l’informazione su eventi delittuosi) va ritenuta essenziale all’espletamento del diritto di cronaca.
L’art. 114 c.p.p. stabilisce che è vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale “ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.
La foto di un imputato in stato di arresto con le manette ai polsi, se ritrae il predetto in una posa in cui non sono visibili le manette, non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione e deve quindi ritenersi lecita senza che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all’informazione.
 
Testo:
 
Corte di cassazione
 
Sezione I Civile
 
Sentenza 14 febbraio 2008, n. 7261
 
(dep. 19 marzo 2008)
 
 
Svolgimento del processo
 
Il Garante per la tutela dei dati personali, con provvedimento inibitorio del 3.4.03, imponeva al direttore del Corriere della sera ed all’editore R. s.p.a. il divieto dell’ulteriore diffusione dell’immagine ritraente C. B. in stato di coercizione, apparsa sul predetto quotidiano l’8.2.03, e la riproduzione delle foto di riconoscimento di E. A. e M. B., indicate nel numero del 14.2.03 quali indiziate dell’omicidio del convivente della prima.
Il direttore del Corriere della sera, unitamente all’editore, proponevano opposizione al Tribunale di Milano ex art. 29, 6^ Co., L. 675/1996, per i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 33 comma 3 della L. 675/1996 sul necessario contraddittorio tra le parti nell’ambito del procedimento; b) genericità della motivazione afferente condotte diverse tra di loro, con pregiudizio di un completo esercizio del diritto di difesa; c) non applicabilità dell’art. 25 L. 675/1996 circa il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività di informazione giornalistica.
Il Tribunale di Milano, respingeva i motivi sub a) e sub b) ma accoglieva l’opposizione ritenendo fondato il terzo motivo e, per l’effetto, annullava il provvedimento inibitorio del Garante.
Quest’ultimo ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale sulla base di quattro motivi cui resistono con controricorso la R. quotidiani s.p.a. e F. De B., quale direttore del Corriere della sera, i quali propongono altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
 
Motivi della decisione
 
Con il primo motivo l’Autorità ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non abbia considerato che la pubblicazione dell’immagine di una persona deve essere sottoposta, in ragione di una sua maggiore lesività, ad un vaglio più stringente circa la necessità della sua pubblicazione rispetto a quella di altri dati personali.
Con il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 114 c.p.p. perché tale norma farebbe divieto di pubblicare la foto di una persona mentre si trova ristretta, indipendentemente dal contenuto effettivo dell’inquadratura pubblicata, e, comunque nel caso di specie non si era tenuto conto che dalla foto risultava che il B. era comunque sottoposto a mezzo di coercizione fisica attestato dalla presenza di due Carabinieri accanto a lui.
Inoltre,il giudice di merito avrebbe fatto erroneo riferimento all’art. 8 del codice deontologico del giornalista, che fa riferimento alla possibilità di pubblicare la foto di un arrestato con le manette ai polsi per denunciare abusi. **** norma avrebbe solo riflessi ai fini disciplinari interni dell’ordinamento professionale ma non sarebbe applicabile dal giudice ordinario.
Con il quarto mezzo censura, sotto il profilo del vizio motivazionale, la parte del provvedimento che ha ritenuto idonea la pubblicazione delle foto delle signore A. e B. e ritenendole non essere delle foto segnaletiche.
L’unico motivo del ricorso incidentale censura la pronuncia del tribunale di Milano facendo valere la tesi che, anche nel caso in cui la foto ritraente la A. e la B. fosse stata segnaletica, la sua pubblicazione sarebbe stata comunque lecita non essendovi una norma che vieta la pubblicazione di tale tipo di foto.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art 325 cpc..
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
L’art 25, comma 1, della legge 675/96 stabilisce che "le disposizioni relative al consenso dell’interessato e all’autorizzazione del garante, nonché il limite previsto dall’art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità".
E la disposizione prosegue, più in generale, affermando che "il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione… ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico". Il Garante ricorrente assume che nel caso di specie la pubblicazione della foto non sarebbe stata essenziale all’informazione.
Tale assunto circa l’inessenzialità della pubblicazione di un foto in relazione ad un caso di cronaca non trova riscontro nel dato normativo. Al contrario, la liceità di tale pubblicazione trova espressa conferma nell’art. 114 cpp, invocato dal ricorrente in riferimento al secondo motivo di doglianza, ove si stabilisce che "è vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta".
Argomentando a contrario dalla norma appena citata è evidente che, al di fuori delle ipotesi da essa previste, la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale deve ritenersi lecita senza, quindi, che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all’informazione.
Del resto, la rivelazione dell’immagine di un imputato costituisce certamente un dato personale, è da porsi sotto il medesimo profilo della comunicazione delle generalità dello stesso, e, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, quale nel caso di specie l’informazione della cittadinanza su eventi delittuosi, va ritenuta essenziale all’espletamento del diritto di cronaca.
Il secondo motivo è infondato e, per certi versi, inammissibile.
Il tribunale ha ritenuto che dalla foto pubblicata non risultasse lo stato di detenzione poiché l’arrestato vi era rappresentato a mezzo busto senza che fossero visibili le manette ed in posa rilassata come gli esponenti delle forze dell’ordine che l’accompagnavano.
Va premesso che ciò che rileva ai fini della valutazione della liceità della pubblicazione è esclusivamente ciò che risulta dalla foto pubblicata a prescindere da quale sia la situazione effettiva che essa riprende.
Non è, cioè, lo stato reale di detenzione evidenziato dalle manette ai polsi o da altre forme di costrizione in quanto tale che rende non pubblicabile la foto ma la rappresentazione di tale stato con le modalità predette da parte della foto pubblicata.
In altri termini, la foto di un imputato in stato di arresto con le manette ai polsi se ritrae il predetto in una posa in cui non sono visibili le manette non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione.
Fatta questa premessa va osservato che il tribunale ha effettuato una valutazione in punto di fatto ritenendo che quanto rappresentato nella foto non evidenziava alcuno stato di costrizione fisica dell’imputato non essendo visibili le manette ed essendo l’imputato stesso ed i carabinieri al suo fianco in posa del tutto rilassata.
Trattasi di una valutazione di merito adeguatamente motivata che come tale non si presta a sindacato da parte di questa Corte di legittimità.
Le censure che il Garante ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realtà a fornire una diversa interpretazione di quanto risulta dalla foto stessa e, come tali, investendo il merito della decisione, non sono proponibili in questa sede.
Quanto al terzo motivo, si osserva che la motivazione fornita dal tribunale, secondo cui la fotografia serviva da commento ad un articolo intitolato "la Procura contro le Forze dell’Ordine, troppo spettacolo nell’arresto di A." costituiva una denuncia nei confronti dell’arrestato come parte lesa e si poneva a difesa di quest’ultimo.
Tale motivazione appare invero del tutto superflua ed irrilevante ai fini di escludere l’illiceità della pubblicazione.
Una volta, infatti che si era escluso che la foto ritraesse l’imputato in stato di detenzione con le manette ai polsi o sottoposto ad altro mezzo di costrizione, la pubblicazione era certamente lecita per cui non necessitavano ulteriori argomentazioni per dimostrarne la liceità.
Ciò sarebbe stato necessario solo se, ritenuto che la pubblicazione delle foto fosse stata illecita in quanto in violazione dell’art 25 della legge 265 del 1996 e dell’art. 114 cpp, si fosse ritenuta applicabile l’ulteriore scriminante prevista dall’art 8 del codice di deontologia professionale (emanato in osservanza delle disposizioni dell’art 25 della legge 265/96) che impone il divieto di pubblicate foto" con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi".
Non ricorrendo l’ipotesi in esame, stante la riconosciuta liceità della pubblicazione delle foto, la ulteriore argomentazione del Tribunale è del tutto ininfluente ai fini del decidere onde il terzo motivo può ritenersi assorbito senza che sia necessario pronunciarsi circa questione sollevata dall’Autorità ricorrente circa la vincolatività o meno delle norme contenute nel codice deontologico al di fuori dell’ordinamento dei giornalisti; questione sulla quale, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi (v. Cass 11864/04).
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il tribunale ha ritenuto che non vi erano in atti elementi per ritenere che le foto delle signore A. e B. fossero delle foto segnaletiche anziché delle semplici foto di riconoscimento, sottolineando che lo stesso Garante non era stato in grado di dirimere l’alternativa.
La motivazione di tale pronuncia appare del tutto corretta, in quanto fa espresso riferimento alla mancanza di elementi in atti che potessero indurre a ritenere le foto come segnaletiche. In siffatta situazione era onere del Garante documentare tale natura,per cui la stessa indeterminatezza su tale punto delle argomentazioni del ricorrente ha correttamente fatto ritenere al Tribunale che ciò costituisse una ulteriore riprova del fatto che le foto fossero semplicemente di riconoscimento e che, come tali, potevano essere lecitamente pubblicate.
Le censure che il garante muove a tale adeguata motivazione, investono il merito della decisione e, pertanto, non sono proponibili in questa sede di legittimità. Il ricorso principale va in conclusione respinto.
Il ricorso incidentale è inammissibile, dal momento che, essendo la pronuncia del tribunale di Milano in relazione alla questione delle foto segnaletiche favorevole ai ricorrenti incidentali, gli stessi sono privi di interesse ad impugnarla, non essendo a tal fine sufficiente la richiesta di una diversa motivazione. In ragione della reciproca soccombenza si compensano le spese di giudizio tra le parti.
 
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; spese compensate.

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