Giochi d’azzardo online: legge applicabile per il recupero delle perdite

CGUE C-77/24: per perdite da gioco d’azzardo online, il danno è nella residenza del giocatore; di regola si applica la sua legge (Roma II).

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La Corte di Giustizia UE (sentenza sulla causa C-77/24) stabilisce che il danno si verifica nel luogo in cui risiede il giocatore, rendendo, di regola, applicabile la legge nazionale del giocatore nelle azioni di responsabilità contro i dirigenti di società estere prive di concessione, salvo che il caso presenti un collegamento manifestamente più stretto con un altro Stato (art. 4, par. 3, Roma II). Per l’approfondimento, consigliamo il volume Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore.

Sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea nella causa C-77/24

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Indice

1. Chiarimenti sulla normativa applicabile al gioco d’azzardo online


Tramite la sentenza pronunciata il 15 gennaio 2026 nella causa C-77/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (I° Sezione) ha fissato un punto fermo a tutela dei consumatori nel complesso settore del gambling online. La decisione chiarisce quale sia la legge applicabile quando un giocatore intende citare i vertici di una società estera, offrendo criteri coerenti con quelli sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili. Non rientra nell’eccezione del diritto societario prevista dall’art. 1, par. 2, lett. d), del regolamento Roma II l’azione di responsabilità extracontrattuale proposta contro gli amministratori di una società per la violazione di un divieto generale di offrire giochi d’azzardo senza concessione. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, dello stesso regolamento, il luogo in cui il danno si verifica, nell’ipotesi di perdite derivanti da giochi d’azzardo online offerti senza concessione, coincide con la residenza abituale del giocatore, da cui egli partecipa ai giochi e in cui si manifesta la lesione del suo interesse protetto. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore.

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2. Perdite su piattaforme “illegali” e responsabilità dei manager


La vicenda origina da una controversia tra un cittadino austriaco e gli amministratori di una società maltese. La compagnia, pur avendo una licenza a Malta, offriva giochi d’azzardo online in Austria senza la necessaria concessione richiesta dal monopolio austriaco. Tra il 2019 e il 2020 il giocatore ha accumulato perdite per oltre 18.500 euro. Sostenendo la nullità del contratto di gioco per violazione delle norme di tutela nazionali, l’uomo ha citato personalmente gli amministratori della società davanti ai giudici di Vienna per responsabilità extracontrattuale. Di contro, i manager sostenevano che il diritto applicabile era quello maltese, decisamente meno rigoroso sulla responsabilità degli organi sociali verso i creditori.

3. Regime di “Roma II” ed esclusione del diritto societario


La prima questione affrontata dalla Corte afferisce all’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”). Gli amministratori cercavano di invocare l’esclusione prevista dall’art. 1, par. 2, lett. d), sostenendo che la controversia derivava dal “diritto delle società”. Tuttavia, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che:

  • l’azione di responsabilità per la violazione di un divieto generale di offrire giochi d’azzardo senza concessione non riguarda l’organizzazione interna della società;
  • tale obbligo si colloca “al di fuori della vita della società”, configurandosi come un dovere generale di diligenza erga omnes;
  • per l’effetto la responsabilità dei dirigenti ricade pienamente sotto le norme generali del Regolamento Roma II relative agli illeciti civili.

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4. Luogo del danno, dove risiede il giocatore


Hub della sentenza è nell’interpretazione dell’art. 4, par. 1, del Regolamento, secondo cui la legge applicabile è quella del paese in cui il danno si verifica (lex loci damni). La Corte UE ha stabilito che:

  • localizzazione del danno: nei giochi d’azzardo online, data la natura immateriale del servizio, il danno si manifesta concretamente nel luogo in cui il giocatore partecipa alle giocate, ovvero presso la sua residenza abituale;
  • irrilevanza del luogo dell’evento causale: non rileva la circostanza che la società operi da Malta o che i server siano lì ubicati;
  • conseguenze indirette, il luogo in cui si trova il conto bancario da cui partono i fondi è considerato una conseguenza indiretta e non determina la legge applicabile.

La Corte ricorda inoltre che l’art. 4, par. 3, Roma II consente di derogare alla regola generale qualora il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato membro.

5. Certezza del diritto e prevedibilità


Per la Corte UE interpretazione siffatta garantisce un equilibrio tra le parti: una società che opta di indirizzare la propria offerta verso un mercato estero, ignorandone le regole restrittive, può ragionevolmente attendersi di essere chiamata a rispondere secondo le leggi di quel paese. La decisione non soltanto semplifica l’accesso alla giustizia per i consumatori, bensì armonizza i criteri di competenza giurisdizionale con quelli della legge applicabile, riducendo il rischio che un giudice debba applicare leggi straniere complesse per tutelare diritti protetti dal proprio ordinamento nazionale.

6. Principio di diritto


L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’esclusione relativa al diritto delle società l’azione extracontrattuale proposta contro gli amministratori di una società che offre giochi d’azzardo online senza la concessione richiesta dalla normativa nazionale. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, in caso di domanda di risarcimento per perdite subite partecipando a giochi d’azzardo online offerti illegalmente, il danno si considera, di regola, verificato nello Stato membro in cui il giocatore ha la propria residenza abituale, luogo in cui si concretizza la lesione dell’interesse giuridicamente protetto.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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