Genitori e figli, la legge sancisce il loro rapporto in materia di assistenza

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L’articolo 433 e seguenti del codice civile, contengono le disposizioni di legge che impongono ai figli di prestare ai genitori la necessaria assistenza economica. La loro applicazione presuppone che il genitore anziano si trovi in uno stato di bisogno e sia incapace di provvedere ai bisogni economici non disponendo o avendo redditi non sufficienti a fare fronte alle necessità delle quali necessita.

La legge prevede che “chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” può chiedere e ottenere gli alimenti a diverse persone, tra le quali i figli.

La giurisprudenza, attraverso diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha evidenziato che nel soggetto anziano l’incapacità di provvedere per intero o in parte al suo sostentamento è contenuta nel suo status. In simili casi i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i cosiddetti alimenti.

I figli sono obbligati a contribuire agli alimenti del genitore in stato di bisogno, in proporzione alle loro sostanze. Questo obbligo potrebbe non essere ripartito in modo equo tra i figli, perché ognuno è obbligato secondo le sue capacità economiche. Potrebbe succedere che se due figli abbiano redditi molto diversi, uno possa essere tenuto a versare di più dell’altro.

Senza un accordo tra i soggetti obbligati, la decisione viene presa dal giudice in proporzione al bisogno del richiedente e alle condizioni economiche di chi dovrà somministrare. Il giudice, in caso di urgente necessità, potrà porre l’obbligazione a carico di uno tra coloro che sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Se dovesse sorgere un contrasto tra fratelli su un adempimento spontaneo delle necessarie prestazioni economiche, uno dei figli si potrà rivolgere a un giudice che stabilisca le modalità di somministrazione degli alimenti. Non si possono ritenere esentati nemmeno coloro che per ragioni di lavoro abbiano posto la propria dimora lontano dal soggetto bisognoso.

Se al genitore anziano vengono fatti mancare i mezzi di sussistenza da parte dei figli, in qualità di obbligati, il rischio è dovere rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), punito con la reclusione sino a un anno e con la multa da 103 a 1.032 euro.

Con la nozione penale di “mezzi di sussistenza” si ricomprendono oltre ai mezzi per la sopravvivenza vitale, anche quegli strumenti che, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, consentono di soddisfare altre esigenze della vita quotidiana.

A volte le questioni che determinano preoccupazioni maggiori, non sono relative al profilo economico ma al carattere morale dell’assistenza verso i genitori. Le liti tra fratelli il più delle volte sono relative alla divisione dei ruoli nell’assistenza morale dei genitori anziani e non autosufficienti, al fine di evitare che gli stessi restino a casa senza compagnia. Il più delle volte il figlio che si disinteressa al genitore anziano integra in astratto un reato.

I genitori non versano in stato di bisogno se godono della necessaria assistenza da parte dei figli.

Con il termine “abbandono” si intende lasciare il soggetto in balia di stessoPerché ci sia reato è necessario che in dipendenza dell’abbandono si crei uno stato di pericolo per l’incolumità della persona abbandonata. In simili casi, l’abbandono integra gli estremi del comportamento criminoso e del reato. Il reato non scatta automaticamente, ci deve essere un’apposita denuncia, che si dovrebbe sporgere in presenza di una situazione che degeneri creando disagi al genitore.

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