Funzioni giurisdizionali esclusive del C.N.F. in materia di tenuta di albi e registri

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A mente dell’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37».

La competenza del Giudice amministrativo

E’ sottratta al Giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative sia all’iscrizione e cancellazione dagli albi e dai registri (art. 17 co. 7 e art. 17 co. 14 L. 247/2012 – con espresso riferimento alla cancellazione del praticante, legittimato a ricorrere al C.N.F.), sia, esplicitamente, quella relativa al rilascio del certificato di compiuta pratica, rimesso alla competenza decisoria giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense ai sensi delll’art. 36 co. 1 L. 247/2012.

Sul punto, sia sufficiente evidenziare che l’art. 17 co. 10 L. 247/2012 enumera le ipotesi di cancellazione dal registro dei praticanti secondo la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14, ed espressamente, al comma 14 del medesimo articolo, è statuito che «14. L’interesssato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni»).

La funzione giurisdizionale

La preclusione a una pronuncia del giudice amministrativo è peraltro inequivocabilmente evincibile dal riferimento esplicitamente estrinseco alla locuzione «funzione giurisdizionale» contenuto nel medesimo disposto normativo, che cristallizza una devoluzione (non surrogabile) all’esercizio della medesima da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Ne discende che la giurisdizione in materia di atti di diniego del certificato di compiuta pratica appartiene al Consiglio nazionale forense (con conseguente difetto assoluto di giurisdizione del G.A.), come del resto confermano T.A.R. Milano, Sez. III, 13 marzo 2012, n. 823, T.A.R. Cagliari, 27.6.2016, n. 552 – proprio in materia di rilascio del certificato di compiuta pratica –, e Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 251 con riferimento alla iscrizione e tenuta degli albi.

Il provvedimento in calce

Pubblicato il 27/11/2018
N. 06844/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04232/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4232 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato ******************, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ************* in Napoli, via Loggia dei ****** n. 13;
contro
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato *******************, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso ******* I, 35;
per l’annullamento
con istanza cautelare ex art. 56 d lgs n. 104/2010 e previa sospensione dell’efficacia
del dispositivo di rigetto adottato dal *** di Napoli nel verbale della seduta consiliare del 16.10.2018 n. 44, pubblicata sul sito del medesimo in data 26.10.2018, nei confronti dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 13.9.2018 (n. prot. 10613/18) volta al rilascio dell’attestato di compiuta pratica forense, nonché di ogni atto presupposto, conseguente, connesso o comunque, ad esso collegato, ancorché non cognito, in quanto illegittimo e lesivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Con il ricorso in esame, la nominata in epigrafe impugna il verbale, sopra meglio specificato, con il quale la resistente amministrazione ha respinto l’istanza intesa al rilascio dell’attestato di compiuta pratica forense, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, sostanzialmente assumendo di aver completato il percorso di tirocinio formativo ex art. 4 l. n. 247/2012, dal 22.6.2016 al 16.3.2018 (nelle forme del tirocinio formativo previsto dall’art. 73 d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale di Napoli, con sospensione dal 16.5.2017 al 22.8.2017) e dal 13.2.2018 al 13.8.2018 (pratica forense presso uno studio legale), ed invocando la tutela cautelare ex art. 56 c.p.a, assentita con decreto monocratico, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di abilitazione per la professione forense;
2.- Resiste in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito anche :***), chiedendo, in primis, il rigetto della domanda siccome inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice, sussistendo, per converso, la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche : CNF) ai sensi dell’art. 36 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (di seguito anche : L.P.), a mente delle cui indicazioni “il CNF pronuncia … (sul) rilascio di certificati di compiuta pratica;…La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37”. Con memoria ha dedotto anche in ordine ad ulteriori profili di inammissibilità ed infondatezza del gravame, rappresentando, altresì, che l’eventuale proposizione del ricorso innanzi al C.N.F. comporta, ai sensi dell’art. 17 comma 14, L.P.. l’automatica sospensione del provvedimento pregiudizievole.
3.- Alla camera di consiglio del 22 novembre 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti, presenti come da verbale di udienza, sono state sentite anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
4.- Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Gioverà ricordare che a mente delle previsioni dell’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, “il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37”.
In applicazione della surriferita disposizione, pertanto, la giurisdizione sugli atti di diniego del certificato di compiuta pratica appartiene al Consiglio Nazionale Forense.
In proposito vedasi anche T.A.R. Milano, Sez. III, 13 marzo 2012, n. 823, TAR Cagliari 27 giugno 2016 n. 552 e Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 251.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a..
5.- Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione. Assegna alla parte il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere la causa innanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
******************, Presidente, E************************************, C*************************, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
******************

Avv. Biamonte Alessandro

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