Fruire della agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica è elusione fiscale

Redazione 23/10/12
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Lilla Laperuta

Se il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione del nuovo appartamento non avviene entro 18 mesi dalla data del rogito non si ha diritto alla fruizione delle agevolazioni.. A nulla vale giustificare il ritardo addebitandolo alle lungaggini burocratiche. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza del 12 ottobre n. 17957. Anche il trasferimento di fatto nell’alloggio per lo svolgimento dell’attività professionale in assenza del trasferimento della residenza anagrafica, non costituisce, per la Corte Suprema, condizione idonea a impedire la decadenza dei benefici fiscali goduti al momento dell’acquisizione del bene.

In particolare, nella sentenza i giudici affermano che a proposito d’imposta di registro, per fruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, è di rilevanza esclusiva la residenza anagrafica dell’acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell’immobile acquistato), allo scopo di rispettare le esigenze di celerità e di certezza nell’applicazione dell’agevolazione.

In sintesi, per il Supremo Consesso concreta gli estremi di un comportamento fiscalmente elusivo beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato.

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