Formazione professionale continua degli avvocati: pubblicato sul sito istituzionale del CNF il nuovo regolamento (6/2014)

Redazione 31/10/14
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Anna Costagliola

E’ stato pubblicato nell’apposita pagina web del sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense (CNF) il regolamento n. 6/2014 che disciplina le nuove modalità per la formazione continua degli avvocati, in attuazione dell’art. 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. 247/2012). Detto articolo, rubricato “Formazione continua”, pone a carico dell’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

Il regolamento, dunque, disciplina le modalità per assolvere l’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l’organizzazione delle attività formative.

La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale. Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

Le nuove modalità sono ispirate all’obiettivo di promuovere l’adempimento di tale obbligo formativo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno e per assicurare, tramite il principio di competenza, la migliore tutela ai diritti dei cittadini. Il nuovo sistema entrerà in vigore il primo gennaio 2015.

I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. L’obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi. E’ ammessa la formazione a distanza (Fad) nei limiti del 40% dei crediti nel triennio.

Il regolamento disegna un “sistema” con pluralità di attori, con responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.

Attenzione e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne l’indipendenza.

Gli eventi formativi potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dell’offerta formativa.
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui nove in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.

L’avvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fino a che tale impedimento perdura.

Il regolamento introduce l’Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento. Il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

In ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Redazione

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