Fondo patrimoniale e creditori: l’azione revocatoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28593/2024,ha affrontato il tema dell’azione revocatoria applicata al fondo patrimoniale, tracciando il confine tra l’inefficacia dell’atto revocato e i successivi diritti acquisiti da terzi.

Chiara Schena 11/11/24
Allegati

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28593/2024,ha affrontato il tema dell’azione revocatoria applicata al fondo patrimoniale, tracciando il confine tra l’inefficacia dell’atto revocato e i successivi diritti acquisiti da terzi.

Corte di Cassazione- Sez. III Civ.- sent. n. 28594 del 06-11-2024

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Indice

1. Il caso di specie


Il caso è nato a seguito di una procedura fallimentare in cui la curatela aveva ottenuto la revoca dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, ritenendo che il debitore avesse pregiudicato le ragioni creditorie. In particolare, la revoca mirava a eliminare il vincolo di destinazione imposto sui beni del fondo, consentendo alla curatela di procedere con l’esecuzione forzata.
Tuttavia, alcuni beni inclusi nel fondo erano stati successivamente alienati a terzi, i quali avevano trascritto i propri atti di acquisto prima del pignoramento. La curatela sosteneva che l’inefficacia derivante dall’azione revocatoria dovesse estendersi automaticamente agli atti di disposizione successivi, privandoli di qualsiasi effetto nei confronti dei creditori. I terzi acquirenti, opponendosi, rivendicavano la validità dei loro titoli, regolarmente trascritti nei pubblici registri.

2. Le posizioni dei giudici di merito


In primo grado, il Tribunale aveva accolto le opposizioni dei terzi, affermando la prevalenza dei loro diritti in virtù del principio di priorità della trascrizione. La Corte d’Appello aveva confermato questa impostazione a conferma dell’inefficacia relativa dell’azione revocatoria nei confronti degli atti successivi di disposizione, salvo che questi fossero direttamente dipendenti dall’atto revocato.

3. Natura giuridica del fondo patrimoniale


Il fondo patrimoniale è un negozio giuridico che crea un patrimonio separato, distinto da quello generale del conferente, e lo sottrae in parte alla garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c., consentendo di vincolare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Tuttavia, come sottolineato dai giudici di legittimità, tale protezione non è assoluta. Infatti, i beni del fondo possono essere aggrediti per debiti contratti per scopi estranei alla famiglia, purché sia dimostrata tale estraneità. Inoltre, il fondo patrimoniale non costituisce un atto dispositivo-traslativo: i beni restano nel patrimonio del conferente, ma sono sottoposti a un vincolo di destinazione.

4. La Cassazione sui limiti dell’azione revocatoria


La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui l’azione revocatoria determina un’inefficacia relativa, circoscritta esclusivamente all’atto revocato. Quindi, nel caso del fondo patrimoniale, la revoca elimina il vincolo di destinazione imposto sui beni, ripristinando la piena operatività della garanzia patrimoniale generica per i creditori. Gli atti autonomi di alienazione, come nel caso dei terzi acquirenti che avevano trascritto i propri titoli prima del pignoramento, restano validi e opponibili alla curatela.
La Corte ha ribadito la centralità del principio di pubblicità immobiliare: la trascrizione rappresenta uno strumento di tutela dei terzi a garanzia della certezza delle transazioni.

5. Il principio di diritto


La Cassazione ha enunciato un principio di diritto che definisce il rapporto tra azione revocatoria e diritti dei terzi: «L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.»

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