Fondi bilaterali di solidarietà: chiarimenti dal Ministero sulle condizioni di accesso

Redazione 22/07/14
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 Biancamaria Consales

Con interpello n. 21/2014 del 17 luglio u.s., il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”.

In particolare, gli interpellanti avevano chiesto precisazioni, alla luce della norma sopra menzionata, in ordine a quali imprese, tra quelle che occupano mediamente più di quindici dipendenti, siano tenute alla adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché alle specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali.

Al riguardo, il Ministero, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, ha precisato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 92/2012, e successive modificazioni “(…) le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (…)”.

La ratio della norma trova il proprio fondamento nell’esigenza di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, laddove i lavoratori siano impiegati in realtà imprenditoriali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria.

Dunque, dall’esame delle diverse disposizioni in cui si articola la disciplina dei suddetti Fondi, “l’adesione agli stessi – precisa il Ministero – è prevista esclusivamente per le imprese, con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS (cfr. art. 3, comma 10).

Del resto, la competenza attribuita alle parti sociali ai fini dell’istituzione e della definizione degli interventi dei Fondi bilaterali conferma l’obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, scongiurando in tal modo l’introduzione di ulteriori oneri a carico di quelle realtà imprenditoriali che, anche in virtù del nuovo quadro normativo, possono già fruire di ammortizzatori sociali corrispondenti alle loro caratteristiche.

In merito, poi, alle modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi occorrerà rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione.

Le modalità e condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della L. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali si possono ritenere oramai superate, stante il nuovo dettato normativo. Ci si riferisce alla disciplina di cui all’art. 3, commi 22, 27 e 30 nella parte in cui, da un lato, condiziona l’erogazione delle prestazioni del Fondo alla sussistenza di risorse finanziarie precostituite al momento della richiesta (ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo) e, dall’altro, sancisce espressamente il divieto per l’Istituto previdenziale di erogare prestazioni in eccedenza”.

 

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