Firma digitale: illegittimo non consentire l’impiego al disabile

Sono illegittime le norme che non consentono al disabile di impiegare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.

Sono illegittime le norme che non consentono al disabile di impiegare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni (Corte Costituzionale, sentenza n. 03/2025).

Indice

1. Le norme dichiarate incostituzionali sulla firma digitale


Tramite la sentenza n. 3 del 23 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 9, c. III, della legge n. 108/1968, e 2, c. VI, del Codice  dell’amministrazione digitale, nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni.

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2. Cosa prevede la normativa ormai obsoleta


Secondo la Consulta nell’attualità, in forza dello sviluppo tecnologico che ha messo a disposizione la firma elettronica, non risulta più adeguato lo strumento normativo dichiarato incostituzionale, il quale prevedeva che i presentatori di una lista di candidati, che non fossero in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, potessero fare la loro dichiarazione in  forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all’uopo delegato dal Sindaco. Tale procedura presupponeva che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i testimoni si recassero nel domicilio della persona con disabilità, con la conseguenza che a quest’ultima era imposto di attivarsi per ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla propria riservatezza.

3. L’apertura alla firma elettronica per disabili


In tale contesto, la preclusione all’impiego della firma digitale anche per le persone con disabilità determina il paradosso per cui l’ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, introduce «un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati». Ciò ha determinato l’illegittimità costituzionale di tale preclusione.

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Avv. Biarella Laura

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