Famiglia, anche la separazione del cane va decisa in Tribunale

Redazione 28/04/16
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Il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158, comma 2, una specifica indagine circa la conformità delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento all’interesse della prole.

È quanto affermato dal Tribunale di Como, sez. Civile, con la sentenza del 3 febbraio 2016.

Le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernevano sostanzialmente (stante la assenza di prole, la mancanza di beni in comune e la dichiarata autosufficienza economica di entrambi iconiugi), la gestione di un animale domestico della coppia (cane …) sotto il profilo sia economico sia relazionale.

Il Giudice ha rilevato che, quanto alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, le pattuizioni sull’assegnazione dell’animale hanno sicuramente un contenuto economico al pari di qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare; mentre, quelle relative a questioni di affezione dell’animale, pur non avendo un contenuto economico, attengono a questioni che per la coppia rivestono un particolare interesse e tale interesse, per essere meritevole di tutela, non deve necessariamente esaurirsi nella sola sfera patrimoniale, come previsto dall’art. 1174 c.c..

In conclusione, nulla ostava all’omologa delle condizioni di separazione pattuite in quanto queste non urtavano di fatto alcuna norma cogente, né principi di ordine pubblico.

Tuttavia, il Giudice ha invitato le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico. 

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