Esperto negoziatore della crisi d’impresa: modulo per presentare domanda

Redazione 24/11/21
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Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con informativa n. 108/2021, ha inviato ai presidenti dei consigli degli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili, il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti negoziatori della crisi d’impresa, di cui abbiamo parlato in modo approfondito in un’intervista con l’Avv. Monica Mandico. Per sapere quali requisiti sono necessari e come fare domanda CLICCA QUI.

L’informativa trasmette:
– copia del modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118,
– il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
In particolare il modulo in formato excel contiene:
– un primo foglio che deve essere compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa;
– un secondo foglio che deve essere compilato a cura dell’Ordine di appartenenza.

SCARICA QUI IL FILE EXCEL

Come compilare il modulo di domanda

Nel modello di domanda il Professionista deve indicare:

  • dati essenziali del professionista (nome, cognome, CF, indirizzo PEC, Albo professionale, data di iscrizione, settore di esperienza…)
  • requisiti richiesti dalla normativa, clicca QUI per maggiori dettagli
  • gli incarichi e le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

SCARICA QUI IL MODULO

Come riportato nella comunicazione del consiglio nazionale dei commercialisti: “tale informativa è stata inviata anche alle Istituzioni competenti al fine di richiedere uniformità nelle indicazioni che le diverse professioni interessate hanno diffuso o diffonderanno ai loro iscritti e agli Ordini territoriali”.

Obbligo formativo di 55 ore

Per quanto riguarda l’obbligo formativo di 55 ore, l’attestazione che ne dimostri l’assolvimento dell’obbligo deve essere allegata alla domanda entro 30 giorni.
In questo modo si consente all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco degli esperti negoziatori solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

Per analizzare al meglio la nuova composizione negoziata della crisi d’impresa, vi mostriamo di seguito un utile vademecum edito da Maggioli Editore che parla proprio del nuovo istituto, della figura dell’esperto negoziatore e delle opportunità per imprenditori e professionisti:

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