Esiste il furto tra coniugi, anche in vista del divorzio?

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Spesso accade che prevedendo la fine del matrimonio, uno dei coniugi cerchi di effettuare un furto di denaro o di beni che appartengono all’altro, pensando di uscirne indenne.
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Indice

1. L’articolo 649 del codice penale


L’articolo 649 del codice penale rubricato “non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti” recita:
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato
 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone


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2. Il furto tra coniugi non legalmente separati


Secondo l’articolo sopra menzionato, il reato di furto non si configura tra coniugi non legalmente separati, tra persone dello stesso sesso unite civilmente e tra fratelli o sorelle conviventi.
Questo significa che la sottrazione di una somma di denaro dal conto corrente di famiglia non può essere oggetto di una querela per furto.
In questi casi l’unica soluzione è un’azione civile per la restituzione del dovuto.
La norma trova la sua ratio nella tutela della famiglia contro eventuali turbamenti creati da intromissioni della giurisdizione penale nella stessa.
Se la coppia si dovesse riconciliare e dovesse ritornare a coabitare, gli effetti della separazione verrebbero meno e, in questo caso, un eventuale furto avvenuto durante il periodo di non coabitazione ritornerebbe a non essere penalmente punibile perché la riconciliazione ha portata retroattiva.
Resta la possibilità di adire il giudice civile per le dovute restituzioni e per l’eventuale risarcimento.
Le coppie dello stesso sesso unite civilmente, allo stesso modo delle coppie eterosessuali unite in matrimonio, rientrano nel dettato dell’articolo 649 del codice penale e non si possono querelare per furto.
Secondo un’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, il furto non è configurabile neanche nelle coppie di fatto, vale a dire, tra soggetti che convivano nonostante non siano né sposati né uniti civilmente.  

3. La giustificazione della previsione legislativa


Il privilegio viene giustificato con l’intento di evitare una sanzione che potrebbe turbare i rapporti familiari, che di solito sono caratterizzati da interessi comuni non esclusivamente patrimoniali.
La punibilità o la perseguibilità d’ufficio potrebbe recare un maggiore pregiudizio negli equilibri familiari della mancata punizione stessa.
A questo proposito, non si deve dimenticare che il dettato dell’articolo 649 del codice penale è frutto dell’epoca del relativo testo normativo, vale a dire, il 1930, anche se viene applicato anche oggi.
Sono sempre puniti penalmente  i delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e altri,  perché commessi non sul patrimonio del coniuge, ma attraverso violenza alla persona.
Il fatto che il furto tra coniugi non sia reato, non libera chi, in costanza di matrimonio, ha prelevato  in modo unilaterale soldi dal conto corrente cointestato, di restituirlo una volta che la convivenza sia cessata.
La Cassazione ha anche dichiarato che l’asportazione dei mobili, da parte del marito, prima della separazione, non integra il reato di appropriazione indebita, se il fatto è stato commesso in danno della moglie non ancora legalmente separata.
Come si legge sul sito studiolegaleforani.it, la causa di non punibilità viene estesa anche alle coppie di fatto che abbiano instaurato un rapporto non occasionale di vita domestica, qualificato da una comunanza di sentimenti e interessi, sempre se i reati contro il patrimonio siano  commessi in danno del convivente.
Il tentativo di prosciugare il conto corrente dell’altro anche se non sia perseguibile penalmente in costanza di matrimonio, non è mai una buona idea.
Perché regni l’armonia si renderebbe necessario ricordare il nono e il decimo comandamento, non commettere adulterio e non rubare.
In questo modo si chiuderebbe un matrimonio con dignità e onore.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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