Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( 393 c.p.) o estorsione (629 c.p.)?

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Differenze e analogie tra le due fattispecie incriminatrici

     Indice

  1. Gli artt. 393 c.p. e 629 c.p.
  2. Il primo orientamento
  3. Il secondo orientamento
  4. L’intervento delle Sez. Unite

1. Gli artt. 393 c.p. e 629 c.p.

I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, previsti rispettivamente dagli artt. 393 e 629 del Codice Penale, presentano, da una prima lettura delle norme, diversi elementi in comune, i quali rendono difficile l’esatta individuazione del reato in determinate condotte criminose.
L’art. 393 c.p. così recita:

“Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice(1), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno(2).
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585].”

Tramite la punibilità della c.d. ragion fattasi, il legislatore ha inteso tutelare l’istituzione processo in senso generalmente inteso, garantendo la primazia dell’intervento giurisdizionale, senza lasciare alcuno spazio a forma di autotutela privata violenta.

Viceversa l’art. 629 c.p. :

“Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia(1), costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000(4).
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000(5), se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”

In giurisprudenza nel corso degli anni si sono formati due diversi orientamenti, il primo afferma che la differenza tra i due reati appena enunciati risiede nell’elemento soggettivo del soggetto agente, mentre il secondo individua la differenza nell’elemento oggettivo e dunque nella materialità del fatto.

2. Il primo orientamento

Il primo orientamento, dunque, sostiene che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale, atteso che nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole e richiede gli compete.
Dunque qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, questa integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria.
In questo senso ( Cass. Sez. II n. 26887, 2004; Cass.sez. II n. 44674,2015)


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3. Il secondo orientamento

Il secondo orientamento, contrariamente, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto davanti l’autorità giudiziaria, stabilisce che occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi del più grave delitto di estorsione.
Dunque la coartazione dell’altrui volontà assume di per sé i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi così in una condotta estorsiva.
La differenza risiede così nell’elemento oggettivo.
(Cass. Sez. VI, n. 32721,2010; Cass. Sez. II, N. 56400, 2018).

4. L’intervento delle Sezioni Unite

Sul contrasto giurisprudenziale appena riportato, sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno posto fine a tale acceso dibattito, aderendo al primo indirizzo, ossia quello inerente al profilo soggettivo e psicologico, quale elemento di differenziazione tra le due fattispecie incriminatrici in esame.
In particolare con la sentenza 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

«1) I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
2) Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
3) Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità».

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