L’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali

Gaetana Crisci 16/09/21
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Profili giuridici e differenze

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è un reato disciplinato dall’ art. 393 del codice penale e riguarda quelle ipotesi in cui il soggetto agente, al fine di esercitare un preteso diritto, sia esso un diritto soggettivo o un interesse legittimo e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé, usando violenza o minaccia alle persone[1].  La fattispecie, rientra nell’alveo dei reati plurioffensivi poiché tutela, oltre all’interesse pubblico a garantire il processo, anche l’interesse del privato che si traduce nella tutela dell’integrità della persona. Sebbene possa essere considerato, data l’accezione della norma, un reato comune, la recente giurisprudenza ha chiarito che trattasi di reato proprio e che possa configurarsi solo quando la condotta tipica, consistente nella violenza o nella minaccia, sia posta in essere da colui che ha titolarità del preteso diritto[2]. Mentre l’elemento soggettivo si rinviene oltre che nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé, pur potendo ricorrere al giudice, anche in quello specifico, rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità. Per quanto riguarda invece la violenza e la minaccia, quali elementi oggettivi del reato, esse non possono consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite, ma devono essere strettamente connesse alla condotta dell’agente che intende far valere il preteso diritto. In particolare, la violenza deve comportare l’annullamento o la limitazione della capacità di autodeterminazione della vittima e la minaccia deve essere ingiusta e tale da condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo. Condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione penale del reato di cui all’art. 393 c.p. è la querela della persona offesa.

Il reato di estorsione, per contro, procedibile d’ufficio e disciplinato dall’art. 629 c.p. punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La linea di demarcazione tra le due fattispecie delittuose, come chiarito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite e che sarà oggetto di autonoma analisi nel successivo paragrafo,  non riguarda l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia[3],  poiché anche l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può risultare aggravato dall’uso di armi, bensì l’elemento psicologico. Nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’agente infatti deve essere animato dal fine di esercitare un diritto, convinto, anche erroneamente, che l’oggetto della sua pretesa non sia del tutto arbitrario. Elemento, quest’ultimo, irrilevante nel reato di estorsione poiché il soggetto agente in tal caso, non agisce per far valere un preteso diritto azionabile dinanzi ad un giudice, ma per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

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L’intervento delle sezioni unite sulla natura giuridica dell’art. 393 c.p. e sul rapporto con il reato di estorsione.

Le due figure criminose oggetto di questa riflessione, sebbene non siano sovrapponibili, hanno destato non poche difficoltà interpretative tra gli operatori del diritto, atteso anche e soprattutto il diverso trattamento sanzionatorio imputabile in caso di condanna.  Con la sentenza n. 29451 del 23 ottobre 2020 il Giudice di legittimità, chiamato a dirimere contrastanti orientamenti giurisprudenziali circa la natura giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il discrimen intercorrente tra esso e il reato di estorsione, ha chiarito in prima battuta che l’art. 393 c.p. rientra nell’alveo dei reati propri e non comuni,  perché attribuibile a chi crede, anche erroneamente, di vantare un preteso diritto nei confronti della persona offesa. Una volta affermata la natura di reato proprio, la Corte ha dovuto affrontare la questione accessoria e consequenziale del “se” trattasi di reato di “mano propria”. Sebbene l’orientamento giurisprudenziale dominante faccia rientrare tali fattispecie criminose nei reati di mano propria che si caratterizzano per il fatto che la condotta tipica deve essere posta in essere solo dal “presunto creditore”, ovvero da colui non estraneo al rapporto obbligatorio che fonderebbe la pretesa azionata, le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale tesi non potesse essere condivisa.

In particolare, i giudici di legittimità hanno motivato la sentenza richiamandosi al significato meramente pleonastico dell’espressione “chiunque si faccia arbitrariamente ragione da sé medesimo, al fine di esercitare un preteso diritto…” utilizzata dal legislatore ed hanno chiarito, che tale terminologia debba intendersi quale mera surrogazione dell’arbitrio individuale al potere della Pubblica Autorità per esercitare un diritto soggettivo o interesse legittimo, a nulla rilevando la circostanza che l’azione criminosa possa esser commessa da un terzo negotiorum gestor. L’ulteriore quesito riguardante i rapporti tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e il reato di estorsione è stato dalla Corte di Cassazione così risolto. In particolare, dopo aver ripercorso i due filoni giurisprudenziali che vedevano l’uno nell’elemento intenzionale e l’altro nella condotta del soggetto agente la linea di demarcazione e distinzione tra le due ipotesi di reato in commento, le Sezioni Unite hanno concluso sostenendo che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona  si distinguono  dal reato di estorsione essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo , il soggetto agente persegue come fine preminente, il conseguimento di un profitto, nella convinzione anche se arbitraria e in concreto infondata, di esercitare un suo diritto e di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di autonoma azione giudiziaria, sostituendosi così,  di fatto,  al giudice; nel secondo caso invece l’agente persegue il conseguimento di un profitto per sé o per altri ,  con altrui danno nella piena consapevolezza della sua ingiustizia[4].

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Note

[1] Codice Penale Giuffrè annotato con giurisprudenza, 2020 pp. 1250 e ss.

[2] Cass. Pen. sez. II, 13 settembre 2017, sent. n.44234

[3] Cass. Pen., sez. VI, 12 giugno 2014, sent. n. 45064

[4] Cass. Pen., SS.UU., 23 ottobre 2020, sent. n. 29451

Gaetana Crisci

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