L’esclusione d’ufficio della parte civile -estratto

Lorena Papini 11/10/23
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Premesso che la “la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice …” (così Cass. pen., n. 15768/2021), la costituzione di parte civile non implica una stabile permanenza della stessa all’interno del processo penale, potendo verificarsi l’eventualità di una sua esclusione ex officio ovvero di un suo spontaneo recesso.
Il presente articolo è un estratto del volume: Costituzione di parte civile dopo la riforma Cartabia

Indice

1. Formante normativo


Art. 81 c.p.p. – Esclusione di ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Art. 88 c.p.p. – Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile
1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2. L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.


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2. L’esclusione di parte civile


Premesso che la “la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice …” (così Cass. pen., n. 15768/2021), la costituzione di parte civile non implica una stabile permanenza della stessa all’interno del processo penale, potendo verificarsi l’eventualità di una sua esclusione ex officio ovvero di un suo spontaneo recesso.
L’esclusione disposta d’ufficio dal giudice, il quale si pronuncia con un’ordinanza inoppugnabile, consegue all’accertamento dell’inesistenza dei requisiti previsti dalla legge per la costituzione di parte civile, indipendentemente dall’eventuale richiesta di parte e, ove presentata, anche in ordine a motivi diversi da quelli dedotti in essa, ovvero quando la richiesta di esclusione sia stata precedentemente rigettata in sede di udienza preliminare (art. 81, comma 2, c.p.p.), del resto le ordinanze del G.U.P. in materia di costituzione delle parti sono sempre revocabili.
Coerentemente al carattere meramente processuale delle ordinanze con cui la parte civile viene ammessa o esclusa dal processo, i commi 1 e 2 dell’art. 88 c.p.p. ne escludono qualsiasi altro effetto, disponendo che l’ammissione di parte civile «non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno» e che la sua esclusione è priva di riflessi sull’esercizio dell’azione civile nella sua sede naturale.
Quanto ai termini, il giudice può disporre d’ufficio l’esclusione della parte civile non oltre il momento immediatamente successivo alla trattazione delle questioni preliminari, prima della formale apertura del dibattimento (art. 81, comma 1, c.p.p.). Tale decisione deve essere pronunciata tempestivamente, pertanto non può essere disposta dal giudice nel corso del dibattimento, pena la partecipazione al processo di soggetti non legittimati a prendervi parte.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che il termine di cui all’art. 81 c.p.p. non preclude al giudice un successivo controllo sui presupposti formali e sostanziali per l’esercizio dell’azione civile, con la conseguenza che è ben possibile dichiarare inammissibile la domanda di costituzione anche con la sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass. pen., n. 44247/2013).
Inoltre, l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per Cassazione, mancando la stessa di contenuto decisorio (atteso che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile), salva l’ipotesi in cui sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (cfr. Cass. pen., n. 8942/2011), secondo gli insegnamenti offerti sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25957/2009)25.

3. Itinerario giurisprudenziale


1. L’esclusione ex officio della parte civile
In tema di esclusione della parte civile, l’indicazione del termine previsto dall’art. 81 cod. proc. pen. Non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, sicché l’inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio. (Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013, n. 44247).
L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il profilo dell’abnormità, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall’imputato). (Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2011, n. 8942).
Le ordinanze di ammissione o di esclusione della parte civile sono inoppugnabili, in virtù del principio di tassatività, sancito dall’art. 568 c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 9 marzo 1993, n. 2215).

Volume da cui è estratto l’articolo

FORMATO CARTACEO

Costituzione di parte civile dopo la riforma Cartabia

Il presente volume esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale).La trattazione – nella quale sono presenti anche rimandi alla nuova disciplina del Portale deposito atti penali (PDP) – si caratterizza per la semplicità dell’impostazione e la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali, così da agevolare anche i (molti) avvocati civilisti che, sempre più spesso, patrocinano le parti civili nel processo penale.L’attenzione è rivolta agli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento alle criticità dell’istituto, così da evitare gli errori più frequenti nei quali più comunemente si incorre (ad esempio, il deposito tardivo della lista testimoniale, la mancanza della procura speciale, la nomina del sostituto processuale).Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.

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Lorena Papini

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