Riforma Cartabia: la nuova formula della costituzione di parte civile nel processo penale

Lorena Papini 10/03/23
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Questo articolo è un estratto del volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”, di Valerio de Gioia – Paolo Emilio De Simone, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio).
Il formulario, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (Riforma Cartabia) e alla Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.

Indice

1. L’atto


Atto di costituzione di parte civile del danneggiato con procura spe­ciale in calce
Al …………… (1)
Il sottoscritto ……………, nato a ……………, il ……………, residente in ……………, cod. fisc. ……………, legittimato ad esperire l’azione civile nel processo penale in quanto persona danneggiata (2) dal/i reato/i oggetto del procedimento penale a carico di …………… e recante n. …………… R.G.N.R./n. …………… R.G. Dib. (oppure) n. …………… R.G. G.I.P. pendente dinanzi al Tribunale di …………… con udienza dibattimentale fissata il …………… (oppure) dinanzi al G.U.P. del Tribunale di …………… con udienza preliminare fissata il ……………, rappresentato e difeso dall’Avv. …………… del Foro di …………… con studio in …………… alla via …………… come da procura speciale in calce/allegata al presente atto,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 74 e ss. cod. proc. pen., di costituirsi parte civile nel pro­cedimento penale sopra indicato nei confronti di: (3)
1) ……………, nato il …………… a …………… residente/domiciliato in ……………;
2) ……………, nato il …………… a …………… residente/domiciliato in ……………;
imputato/i dei seguenti reati: …………… (4) al fine di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati dalla condotta dell’/degli imputato/i, con­sistita nel …………… (5).
Da tale condotta il sottoscritto ha subito danni consistiti ………… (6), per il ristoro dei quali si richiede la condanna dell’/degli imputato/i al pagamento della somma complessiva di euro …………… (7), così determinata: euro …………… (8) a titolo di danno patrimoniale; euro …………… (8) a titolo di danno morale; euro …………… (8) a titolo di danno …………… (9); ovvero, in subordine, nella somma che il giudice riterrà congrua, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di costituzione.
Luogo e data.
Firma ……………
Per autentica.
Avv. ……………
NOMINA DEL DIFENSORE CON PROCURA SPECIALE
(ai sensi degli artt. 100 e 122 cod. proc. pen.) (10)
Il sottoscritto ……………, nato a ……………, il ……………, residente in ……………, alla via ……………, (cod. fisc.: ……………), nella qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento penale n. …………… R.G.N.R./n. …………… R.G. Dib. (op¬pure) n. …………… R.G. G.I.P. pendente a carico di …………… dinanzi al Tribunale di …………… con udienza dibattimentale fissata il …………… (oppure) dinanzi al G.U.P. del Tribunale di …………… con udienza preliminare fissata il …………… per il reato previsto e punito dall’art. …………… (oppure) per i reati previsti e puniti dagli artt. …………… (11), con il presente atto
DICHIARA
di nominare proprio difensore e procuratore speciale l’Avv. …………… del Foro di …………… con studio in …………… alla via …………… conferendogli mandato a difenderlo in ogni stato e grado del processo, nonché a costituirsi parte civile nel procedimento penale suindicato per la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali subiti per effetto della commissione del reato, conferendogli ogni facoltà di legge per l’espletamento del presente mandato, ivi compresa quella di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio, di revocare la spiegata costituzione di parte civile e di nominare sostituti processuali ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.
Il sottoscritto, altresì, elegge domicilio presso lo studio del predetto difensore.
Luogo e data.
Firma ……………
Per autentica. (12)
Avv. ……………

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La norma di riferimento


Art. 76 c.p.p.
Costituzione di parte civile
1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 78 c.p.p.
Formalità della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;
e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

Art. 100 c.p.p.
Difensore delle altre parti private
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

Art. 122 c.p.p.
Procura speciale per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.
2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

3. Annotazioni


(1) Occorre indicare il giudice procedente. La legge prevede, a pena di decadenza (art. 79, secondo comma, cod. proc. pen.), precisi termini entro i quali po­ter spiegare la costituzione di parte civile. A seguito della attuazione della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 o dall’art. 554-bis, comma 2, c.p.p. I termini previsti sono stabiliti a pena di decadenza. Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, nel caso in cui l’udienza venga rinviata senza l’apertura del dibattimento (per es. perché viene disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione), la co­stituzione di parte civile può validamente e tempestivamente avvenire anche all’udienza di rinvio (cfr. Cass. pen. sez. V, n. 12906/1999). A mente dell’art. 78 cod. proc. pen., la dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata sia fuori udienza, tramite il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice che procede, che direttamente in udienza. Nel primo caso, tuttavia, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, è necessario che la notifica dell’atto al pubblico ministero e all’imputato sia effettuata a cura della medesima parte civile (art. 78, secondo comma, cod. proc. pen.); una volta eseguita tale notificazione l’atto produrrà i suoi effetti nei confronti delle altre parti del processo. Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, la costituzione di parte civile è ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la noti­ficazione, fermo restando il potere delle parti di richiederne l’esclusione, oltre quello del giudice di disporne d’ufficio l’esclusione ove accerti l’inesistenza dei requisiti di legge (Cass. pen. sez. II, n. 35592/2007). Il terzo comma dell’art. 79 cod. proc. pen. esplicitamente ammette, quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 c.p.p., una costituzione “tardiva” oltre il suindicato termine di cui all’art. 468, comma primo, cod. proc. pen., con l’altrettanto esplicita preclusione, in tali casi, della possibilità per la parte civile di richiedere l’ammissione di propri testimoni, periti o consulenti tecnici: tale preclusione, del resto, si spiega age­volmente con la considerazione che la fase processuale “dedicata” all’ammis­sione dei mezzi istruttori risulta oramai compiuta. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale relativa agli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., con sentenza interpretativa di rigetto, precisando che “il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall’art. 79 del codice di rito può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede pe­nale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza” (Corte Cost., n. 98/1996). L’atto di costituzione di parte civile esplica i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, sicché la stessa non deve essere rinnovata in ogni grado del procedimento penale (art. 76, secondo comma, cod. proc. pen.). Al soggetto deceduto possono subentrare gli eredi senza la necessità di costituirsi nuovamente. Nell’ipotesi in cui si tratti di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come un’implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d’ufficio dal giudice (Cass. pen. sez. III, n. 44167/2018).
(2) Oltre alla persona fisica, anche una persona giuridica è legittimata a co­stituirsi parte civile nel processo penale. Peraltro, nel caso di società per azioni, l’amministratore delegato della stessa è legittimato a costituirsi parte civile in nome di essa anche in mancanza di una specifica delibera del consiglio di amministrazione, salve le eventuali espresse limitazioni presenti nell’atto costitutivo (Cass. pen. sez. II, n. 9058/2011). È opportuno, in questa sede, far brevemente riferimento ad ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità relative alla costituzione di parte civile degli enti e delle persone giuridiche. In primo luogo, la Suprema Corte ha statuito che gli enti di fatto, privi di personalità giuridica, sono legittimati alla costituzione di parte civile, ove agiscano iure proprio in qualità di soggetti danneggiati dal reato. La Corte ha inoltre precisato che sono legittimati alla costituzione di parte civile anche gli enti di fatto non ancora operativi al momento del verificarsi dei fatti di cui all’imputazione (Cass. pen. sez. IV, n. 38991/2010). È ammissibile, poi, la costituzione di parte civile dell’ente di coordinamento di associazioni territoriali, già costituite in giudizio in relazione al danno subito dalla condotta illecita dell’imputato, qualora il suddetto ente adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quelli dell’articolazione territoriale (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio le statuizioni civili disposte in favore di Associazioni di coordinamento ritenendo inammissi­bile la loro costituzione di parte civile in quanto volta alla tutela del medesimo interesse oggetto di analoghe istanze risarcitorie presentate dalle rispettive articolazioni provinciali – Cass. pen. sez. VI, n. 38921/2017). Inoltre, le asso­ciazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili nei processi penali per reati ambientali iure proprio, non risultando ostativo il disposto che riserva allo Stato la possibilità di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale, con abrogazione delle norme in materia di potere surrogatorio degli enti territoriali da parte delle associazioni ambientaliste. Tale norma, infatti, non impedisce l’applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno da reato e di costituzione di parte civile: ne consegue che, nell’ipotesi di reato commesso direttamente in danno dell’associazione ambientalista, quest’ul­tima assume qualità di persona offesa e può anche costituirsi parte civile, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 91 cod. proc. pen. (Cass. pen. sez. III, n. 25039/2011). Infine, è ammissibile la costituzione di parte civile di un’associa­zione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria assumendo di aver subito per effetto del reato un danno patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell’ente (nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell’associa­zione “cittadinanza attiva onlus” in un processo per reati contro la P.A. – Cass. pen. sez. VI, n. 39010/2013). Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), in attuazione della legge delega, ha novellato l’art. 78 c.p.p., prevedendo, oltre alla modifica della lett. d) – con la precisazione che devono essere esposte le ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili –, l’aggiunta di un nuovo comma: il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’art. 122 c.p.p., se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.
Conferendo al difensore, che rivesta anche la qualifica di procuratore sostanziale, la possibilità di trasferire ad altri il diritto di sottoscrivere l’atto di costituzione, si consente in pratica al professionista di valersi del sostituto anche per il deposito del medesimo atto, così risolvendo le questioni che sinora sono sorte nei casi in cui il procuratore non possa presenziare personalmente all’udienza.
(3) Indicare tutti gli imputati nei confronti dei quali ci si costituisce (a pena di inefficacia nei confronti dei soggetti di cui non vengono indicate le generalità).
(4) Riportare i titoli dei reati di cui al capo d’imputazione.
(5) Occorre descrivere la condotta preferibilmente parafrasando il capo d’impu­tazione.
(6) Indicare i danni lamentati precisando, in particolare, i fatti e le ragioni di diritto per le quali dal fatto-reato è derivato un danno per il sottoscrittore dell’istanza, con esplicitazione del nesso causale tra il fatto illecito e l’allegata lesione.
(7) Indicare la somma per la quale si richiede la condanna dell’imputato/degli imputati al risarcimento del danno.
(8) Precisare l’ammontare delle singole voci di danno (allegare a riprova appo­sita documentazione). Peraltro, giova rammentare che la condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale presuppone l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato, non essendo necessaria alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile (Cass. pen. sez. V, n. 36657/2008).
(9) Indicare eventuali altre voci di danno (ad es.: biologico, esistenziale). L’omessa quantificazione, nelle conclusioni scritte, dei danni richiesti dalla parte civile a titolo di risarcimento, non produce alcuna nullità, né comporta la revoca implicita della costituzione, ben potendo il giudice pronunciare condanna generica al risarcimento (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 27500/2009); in effetti l’esercizio dell’azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Cass. pen. sez. IV, n. 13195/2004). Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass. pen. sez. VI, n. 9266/1994).
(10) Il soggetto che si costituisce parte civile non può stare in giudizio senza un difensore, a differenza di quanto pure previsto dall’art. 86 cod. proc. civ.; il difensore deve essere, a tal fine, munito di procura speciale (art. 76, primo comma, cod. proc. pen.). La parte civile ha la facoltà di nominare un unico difensore e qualora procedesse a nominarne un secondo, tale atto di nomina comporterebbe implicitamente la revoca del mandato del primo difensore (Cass. pen. sez. VI, n. 37421/2013). Il difensore munito della procura speciale avrà non soltanto poteri di rappresentanza ed assistenza tecnica (già contemplati dal normale mandato difensivo), ma potrà, altresì, esercitare le facoltà connesse alla costituzione di parte civile (transigere, revocare l’atto di costituzione, ri­nunciare all’impugnazione). Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto relativamente al rapporto sussistente tra la costituzione di parte civile e la sostituzione processuale ex art. 102 cod. proc. pen. Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che il sostituto processuale nominato dal difensore ha la facoltà di costituirsi parte civile purché gli sia stato conferito tale potere nella procura ovvero purché la persona danneggiata sia presente in udienza (Cass. pen. sez. Un., n. 12213/2017). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. conferisce a quest’ultimo il potere di esercitare l’azione civile nel processo penale nei confronti non soltanto dell’imputato, ma altresì del responsabile civile, senza necessità che ciò sia espressamente indicato (Cass. pen. sez. IV, n. 5776/2020).
(11) Riportare i capi d’imputazione così come formulati dal pubblico ministero.
(12) Ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dallo stesso difensore. La persona danneggiata che si costituisce personalmente parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (Cass. pen. sez. III, n. 35187/2009). La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice (Cass. pen. sez. III, n. 12423/2008).

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Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

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