Esame orale avvocato 2019: le domande di Diritto internazionale privato

Redazione 05/11/19
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Di seguito alcune delle domande più frequenti in Diritto internazionale privato all’esame orale avvocato 2019 presso le varie Corti d’Appello.

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Le risposte sono tratte dal “Compendio di diritto internazionale privato” scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo testo è stato selezionato dalla Redazione di Diritto.it quale uno dei migliori strumenti per la preparazione dell’orale di avvocato.

Quali sono i limiti all’applicazione della legge straniera?

La legge di riforma fa riferimento all’ordine pubblico, che si identifica con l’Ordine pubblico internazionale, da tenere distinto dall’ordine pubblico privato. Il primo è costituito dal corpus di principi che debbono essere rispettati sempre, anche se il rapporto è soggetto alla legge straniera, mentre l’ordine pubblico interno viene preso in considerazione solo in presenza di rapporti soggetti alla legge italiana (artt. 1343 e 1418 c.c.).

L’art. 16 dispone che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza di ulteriori criteri, si applica la legge italiana.

Ai sensi dell’art. 17 l. d.i.p., «è fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera».

Come rileva il Ballarino, «non tutte le disposizioni ascritte alla categoria delle norme di applicazione necessaria sono esplicite nel dichiarare la loro volontà. In certi casi, bisogna desumerla da motivazioni di carattere sociale (così, l’art. 333 c.c. relativo all’allontanamento dalla residenza familiare …)»[1].

Per avere la risposta completa consulta le pagine 22 s. del “Compendio di diritto internazionale privato” scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo strumento ti aiuterà a trovare le risposte a tutte le altre domande dell’esame orale avvocato 2019.

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In che cosa consiste il principio della lex rei sitae?

Ai sensi dell’art. 5 della legge di riforma del diritto internazionale privato, che recepisce il principio della lex rei sitae, la giurisdizione italiana deve es- sere esclusa rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili si- tuati all’estero.

L’art. 5 della legge n. 218/95 circoscrive l’esclusione della giurisdizione italia- na, per i beni immobili situati all’estero, alle sole azioni reali. Quindi, la nor- ma non opera con riferimento alle azioni di carattere personale

Per avere la risposta completa consulta pagina 45 del “Compendio di diritto internazionale privato” scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo strumento ti aiuterà a trovare le risposte a tutte le altre domande dell’esame orale avvocato 2019.

Che cos’è la litispendenza internazionale e cosa accade se – nel corso del giudizio italiano – viene eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero?

L’art. 7 della legge n. 218/95 disciplina la c.d. «litispendenza internazionale».

Il primo comma dell’art. 7 della legge n. 218/95 dispone le soluzioni da adottare nel caso in cui, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero.

La litispendenza internazionale presuppone una lis alibi pendens e può essere dichiarata quando pendono due giudizi paralleli dinanzi a due giudici diversi. Che di litispendenza possa parlarsi solo quando pendano contemporaneamente due cause è scontato anche per la Corte di Lussemburgo: un passaggio in tal senso si trova, tra le tante, nella motivazione di alcuni dicta della Corte di Giustizia:

  • sentenza 9 ottobre 1997, causa C-163/95, von Horn, in cui si fa presente che il giudice adito per secondo dovrebbe sospendere il giudizio e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza a motivo della pendenza di una causa dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente;
  • sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Bank, ove si legge che scopo della Convenzione di Bruxelles (che, all’art. 21 disciplina la litispendenza internazionale) è l’interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare i procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti.

L’art. 7 individua due ipotesi, legati agli effetti del provvedimento straniero sulla vertenza avviata in Italia:

  1. a)  se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio;
  2. b)  nel caso in cui, invece, il giudice straniero declini la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non sia riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

Per avere la risposta completa consulta le pagine 45 ss. del “Compendio di diritto internazionale privato” scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo strumento ti aiuterà a trovare le risposte a tutte le altre domande dell’esame orale avvocato 2019.

Qual è il momento determinante della giurisdizione?

Secondo quanto indicato dall’art. 8 della legge del 1995 per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’art. 5 del codice di procedura civile.

Tuttavia, a norma dello stesso articolo, la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo. Quindi, la convalida del difetto di giurisdizione per effetto dello ius superveniens è espressamente prevista dall’art. 8 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Secondo la Suprema Corte[2], la norma non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 25 Cost., poiché la Corte Costituzionale con le sentenze del 10 dicembre 1981 n. 185 e 16 luglio 1987 n. 268, ha affermato che il principio di precostituzione del giudice naturale non può essere esasperato «sino ad implicare una sorta di ibernazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione, essenziale essendo che la eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del giudice».

Per avere la risposta completa consulta le pagine 47 ss. del “Compendio di diritto internazionale privato”  scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo strumento ti aiuterà a trovare le risposte a tutte le altre domande dell’esame orale avvocato 2019.

Quale è la differenza tra rinvio oltre e rinvio indietro?

L’ordinamento italiano ammette e disciplina espressamente: a) il rinvio oltre e b) il rinvio indietro.

Come si è visto, il rinvio oltre (o, meglio, il rinvio oltre «accettato») si verifica laddove la norma di diritto internazionale privato di un altro ordinamento rinvia alla legge di un terzo Stato, che abbia accettato il rinvio. Questa situazione consente di creare un sistema coordinato tra gli ordinamenti.

Il rinvio indietro riguarda l’ipotesi in cui l’ordinamento straniero richiamato da una norma del sistema italiano di diritto internazionale privato rinvii, a sua volta, alla legge italiana.

Per avere la risposta completa consulta le pagine 70 ss. del “Compendio di diritto internazionale privato” scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo strumento ti aiuterà a trovare le risposte a tutte le altre domande dell’esame orale avvocato 2019.

Qual è la legge applicabile alla scomparsa, all’assenza e alla morte presunta?

  • scomparsa,
  • assenza e
  • morte presunta.

Il primo comma dell’art. 22 della legge di riforma del 1995 prevede che i pre- supposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

Il secondo comma dell’art. 22 dispone che sussiste la giurisdizione italiana per le materie previste dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi:

  1. a)  se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
  2. b)  se l’ultima residenza della persona era in Italia;
  3. c)  se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano.

Per avere la risposta completa consulta le pagine 84 ss. del “Compendio di diritto internazionale privato”  scritto da Andrea Sirotti Gaudenzi. Questo strumento ti aiuterà a trovare le risposte a tutte le altre domande dell’esame orale avvocato 2019.

 Da quale legge nazionale sono disciplinati i trasferimenti della sede di una persona giuridica in altro Stato?

A norma del terzo comma dell’art. 25, «i trasferimenti della sede statuta- ria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati».

Una recente lettura giurisprudenziale ha schematizzato le precedenti opzio- ni interpretative[3]:

  1. a) secondo una interpretazione dottrinale molto rigorosa, il tenore letterale del primo comma dell’art. 25 della legge n. 218/95 nel richiamare la legge del Paese originario di costituzione della società – quale legge rego- latrice dell’ente – impedirebbe che il trasferimento della sede all’estero possa comportare un mutamento di disciplina applicabile, con la conseguenza che, pur trasferendo la sede all’estero, l’ente continuerebbe ad essere regolato dal diritto italiano, senza sciogliersi e senza mutare lo statuto personale;
  2. b) sviluppando una diversa analisi condotta da parte della giurisprudenza, invece, il terzo comma dell’art. 25 citato impone di considerare che «il trasferimento della sede all’estero in tanto ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, in quanto, essendo stato il trasferimento medesimo posto in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati, que- sti concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societaria, il che non si verifica quando la società, come ente societario italiano, venga meno, e la società ex novo costituita all’estero sia assoggettata esclusivamente alla nuova lex societatis»[4], con la conseguenza che il trasferimento della sede all’estero comporterebbe il mutamento di statuto personale dell’ente;
  3. c) seguendo quanto indicato da un secondo orientamento giurisprudenziale e dalla dottrina maggioritaria[5], si deve escludere che il trasferi- mento della sede all’estero faccia venir meno la continuità giuridica della società trasferita, pur comportando l’applicabilità della legge locale, con la conseguenza che «lo spostamento all’estero della sede legale possa de- terminare il mutamento di statuto personale, anche senza passare dallo scioglimento, qualora il Paese d’arrivo ammetta le “trasformazioni inter- nazionali” e la società rispetti la disciplina dettata a tale proposito»[6].

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Note

[1] T. Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit., pag. 57.

[2] Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2004, n. 6729, in Mass. Giur. it., 2004.

[3] Trib. Milano, 7 gennaio 2013, in Pluris, 2013.

[4] Così: Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1244, in Giur. it., 2004, I, pag. 2103.

[5] P. valente, R. Rizzardi, Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento sede, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 149.

[6] Trib. Milano, 7 gennaio 2013, cit.

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