Esame Avvocato 2017: per fare l’avvocato non basta più l’abilitazione

Redazione 03/03/17
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Ebbene sì, cari aspiranti avvocati:  per esercitare al meglio la professione forense non è sufficiente aver superato il difficile esame statale di abilitazione, ma è necessario un continuo aggiornamento e una formazione approfondita. Dal superamento delle prove d’esame, infatti, non discende necessariamente una preparazione ottimale sul piano pratico, da giocarsi poi in tribunale. In ogni caso, anche se posseduta, quest’ultima necessita di una costante cura, se non si vuole incorrere in sanzioni disciplinari (non a caso è previsto l’inserimento dell’obbligo di frequentazione di corsi di aggiornamento e formazione anche durante il tirocinio forense, anch’essi della durata di 18 mesi).

 

Sanzioni disciplinari per avvocati incompetenti

Infatti, gli avvocati che impostino una causa in maniera errata, per via di una loro incompetenza o a scarsa conoscenza delle materie giuridiche, sono sottoponibili a sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’appartenenza. Ciò indipendentemente dal fatto che il cliente abbia subito effettivamente un danno, e anche dall’esito della stessa controversia.  Tutti coloro che si accingono alla professione, dunque, devono essere consapevoli del sacrificio richiesto in termini di tempo e studio per poter Essere (e non fare l’) un avvocato.

Non si tratta del risarcimento del danno al cliente che ha perso la causa, in quanto questo è dovuto solo se l’errore commesso dall’avvocato abbia procurato un concreto danno al cliente, dovendo quest’ultimo dimostrare che, senza l’errore, avrebbe vinto la causa. Bensì, di una sanzione interna all’ordine forense.

Lo hanno stabilito, in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 25633/16), secondo le quali l’avvocato che ignora le regole di procedura civile e non ha una preparazione necessaria alla difesa deve subire la sanzione disciplinare dal Consiglio dell’Ordine.

 

Violazione del dovere di diligenza e deontologia forense

Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui un professionista, nell’ambito della fase istruttoria del giudizio, articoli domande generiche ai testimoni, oppure richieda l’ammissione di prove inammissibili. Per non parlare, poi, del caso in cui non siano rispettate le preclusioni nel processo civile, o gli oneri di allegazione stessi. In tutti questi casi, in cui è palese l’insufficiente conoscenza della materia processuale da parte dell’abilitato, è ininfluente che la causa sia stata vinta o no, o che il cliente si dica danneggiato o meno: l’Ufficio del Consiglio dell’Ordine procederà indipendentemente, senza alcuna necessità di sollecito da parte del cliente. Ciò in quanto il mandato conferito dal cliente all’avvocato ha un rilievo autonomo rispetto al piano disciplinare dell’iscritto all’albo.

Nel caso di specie, inerente al diritto del lavoro in materia di licenziamento, gli errori rilevati consistevano non solo in scorrettezze giuridiche «ingiustificabili», ma anche in una diffusa superficialità degli atti difensivi, che avevano dato modo al cliente di ritenere violato il dovere di diligenza.

Ciò sta a dimostrare una antica affermazione, appartenente ai più grandi giuristi del nostro tempo, secondo i quali, è vero, il processo è forma. E non nel senso di mera riproposizione seriale e meccanica di atti, ma nel senso di garanzia dei diritti individuali: infatti, il diritto processuale in generale, garantisce l’applicazione delle norme sostanziali, e rende possibile il concretizzarsi degli astratti diritti del singolo, primo tra tutti, quello di difesa ex art. 24 Cost.

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