Equiparazione tra figli: in dirittura di arrivo il decreto legislativo che attua la delega in materia di riconoscimento dei figli naturali

Redazione 08/11/13
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Anna Costagliola

E’ arrivato il parere favorevole delle Commissioni Giustizia alla Camera e al Senato al decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, in attuazione della legge delega 219/2012 che ha affermato il principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita dentro o fuori il rapporto matrimoniale. Lo schema di decreto legislativo dovrà ora tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Si ricorda che la citata L. 219/2012 ha modificato l’assetto giuridico della filiazione sulla base del principio secondo cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», disponendo la sostituzione, nel codice civile e negli altri testi di legge, delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» con la parola «figli»; laddove si rendesse comunque necessario indicarne l’origine, si prevede l’impiego delle locuzioni «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio». Conseguenza di tale impostazione è l’estensione delle disposizioni in tema di filiazione a tutti i figli, senza distinzioni di sorta.

L’art. 2 della legge suddetta ha poi conferito apposita delega al Governo (da esercitare entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma, e dunque antro la data del 1° gennaio 2014) per la modifica delle disposizioni vigenti al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, mantenendo come punto di riferimento, naturalmente, i diritti da sempre garantiti alla filiazione nel matrimonio. Tale delega ha trovato quindi attuazione nel decreto legislativo che il Governo si appresta ad approvare in via definitiva.

Queste in sintesi le principali novità recate dallo schema di decreto legislativo:

– introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti ancora presenti nelle norme ai figli «legittimi» e ai figli «naturali» e    la sostituzione degli stessi con quello di «figlio»;

– trasposizione degli articoli da 155bis a 155sexies c.c. in un nuovo Capo II del Titolo IX del Libro I del codice, che raccoglie tutte le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale in ogni ipotesi di «crisi» del legame tra i genitori, sia esso matrimoniale o di fatto. Le nuove norme di cui agli artt. 337bis – 337octies c.c., che hanno recepito il contenuto di quelle precedenti, abrogate, divengono, pertanto, il riferimento generale per tutte le controversie genitoriali, in ambito sia di separazione e divorzio, sia di interruzione della convivenza tra partners non uniti da matrimonio;

– possibilità per il giudice di disporre indagini fiscali da parte della polizia tributaria su redditi e patrimoni dei genitori ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento dei figli;

– riconoscimento della possibilità per gli ascendenti dei minori, in ipotesi di rottura della coppia, di ricorrere al giudice per vedere riconosciuto il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni;

– previsione e disciplina dell’obbligo di ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano, salvo che il giudice ritenga l’ascolto in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo;

– sostituzione del concetto di «potestà genitoriale» con il più ampio concetto di «responsabilità genitoriale»;

– modifiche alla disciplina delle successioni finalizzate all’attuazione in tale ambito dell’estensione dei vincoli di parentela alla filiazione fuori dal matrimonio, a seguito della novella dell’art. 74 c.c.;

– modifiche alla disciplina relativa alle azioni di stato volte ad eliminare ogni residua discriminazione tra figli nati nel matrimonio o fuori da esso;

– previsione di un flusso costante di informazioni tra magistrati ed enti locali al fine di garantire una maggiore assistenza ai nuclei familiari indigenti;

– modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Nel parere formulato dalle Commissioni Giustizia si legge come lo schema del provvedimento in oggetto elaborato dal Governo appaia conforme alla delega legislativa, della quale costituisce un «equilibrato ed armonico sviluppo, in grado di ammodernare adeguatamente il codice civile, il codice di procedura civile e la restante legislazione in materia, in sintonia con l’evoluzione dei tempi  e della coscienza sociale». L’affermazione del principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli rappresenta, infatti, un progresso culturale e giuridico unanimemente condiviso.

Non resta, pertanto, che attendere, l’approvazione definitiva del decreto legislativo, destinato a costituire una svolta epocale nella disciplina del rapporto di filiazione.

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