Energia Fotovoltaica: Iter amministrativo, incentivi fiscali e finanziamenti ad hoc tra esigenza di celerità e semplificazione

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1.      Sistemi di incentivi in materia di energia fotovoltaica e benefici
 
Il DM 19.2.2007 (c.d. Conto Energia ) disciplina le modalità per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di energia fotovoltaica e individua uno specifico sistema di agevolazioni definito Conto Energia.
Il sistema di incentivi introdotto dal Conto Energia è specifico e ha un ambito oggettivo tassativamente delineato dalle norme del Decreto citato.
Il regime così introdotto si basa su una tariffa incentivante per ogni Kwh di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica del Gestore della rete, (GRTN) che consente di ammortizzare il costo dell’installazione dell’impianto rivendendo l’energia elettrica prodotta direttamente al gestore, con delle piccole variazioni, a seconda che si tratti di un impianto con potenza inferiore o superiore a 20 KW[1].
I benefici si estendono per il primo ventennio attraverso la remunerazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico da parte del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE Spa) al quale viene venduta l’energia.
In particolare gli incentivi vanno dai 36 ai 49 centesimi per KW effettivamente prodotto, secondo il livello di integrazione dei pannelli nella struttura e il prezzo di vendita dell’energia proveniente dagli impianti è pari circa al doppio/triplo rispetto all’ammontare normalmente pagato (0,18 € al KWwh) in ragione della potenza installata e della tipologia di impianto scelto.
I benefici si estendono anche oltre il primo ventennio dalla messa in funzione dell’impianto, mediante l’autoconsumo dell’energia prodotta direttamente con conseguente risparmio sui costi in bolletta.
Il ritorno dell’investimento è compreso tra gli 8 e i 12 anni approssimativamente, poiché dipende da variabili quali la latitudine del sito di installazione e l’orientamento dell’impianto rispetto alla luce solare, il costo per ogni KW e il valore delle tariffe incentivanti e l’energia utilizzata.
Ulteriore beneficio previsto dal Decreto Conto Energia è legato alla tipologia di integrazione architettonica o modello prescelto tra quelli previsti nell’art.2 del DM 19.2.2007 e ad un uso efficiente che in concreto si faccia dell’energia. Tale beneficio è conseguibile con l’ottenimento di un premio che si quantifica in termini di incremento percentuale degli incentivi.
Altro vantaggio tipico del nuovo regime, a differenza di quello precedente introdotto nel 2005, sempre nell’ottica di incentivazione alla produzione di energia fotovolataica, è che i costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono posti a carico dello Stato ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche direttamente a carico dei consumatori (componente tariffaria A3) e vengono addebitati sulla bolletta nella misura di circa  0,0014 € (poco meno di 3 lire) per ogni kWh.
 
·         Bonus e premi
Il DM 19.2.2007 prevede una maggiorazione della tariffa del 5% per alcuni impianti tassativamente specificati: a) impianti con potenza superiore a 3kW, appartenenti alla tipologia “nessuna integrazione architettonica” che consumano almeno il 70% energia prodotta; b) impianti i cui moduli fotovoltaici, in fase di realizzazione, vengono impiegati per sostituire pannelli di Eternit; c) impianti appartenenti a soggetti pubblici in un comune con meno di 5000 abitanti.
I titolari di impianti installati a servizio di edifici o unità immobiliari, che hanno scelto di scambiare energia con la rete (regime di “Scambio sul posto”), hanno diritto ad una maggiorazione della tariffa fino al 30% se dopo l’installazione dell’impianto eseguono interventi di efficienza energetica producendo una certificazione che dimostri la riduzione dei consumi (elettrici e termici).
 
2.Fasi di intervento e iter autorizzatorio- amministrativo
 
Le procedure sono più snelle rispetto al precedente Conto Energia del 28 luglio 2005.
Le fasi possono sintetizzarsi come segue:
1- La prima fase prevede di rivolgersi ad un installatore o ad un produttore di celle fotovoltaiche che devono essere tecnologicamente e qualitativamente adeguati e muniti di certificazione.
2- La fase successiva di installazione richiede l’installazione di un convertitore da corrente continua in alternata e di un secondo contatore che deve costantemente misurare l’energia prodotta attraverso la fonte solare, in modo da  quantificare l’energia che deve essere venduta al GSE e determinarne il corrispettivo economico. L’installazione è onere del GSE al quale l’utente deve inviare una richiesta di connessione alla rete. ( Enel distribuzione, Acea, Aem, Aem Torino etc.).
3- Segue la fase istruttoria in cui il GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, deve ricevere la richiesta di concessione della tariffa pertinente.
La richiesta corredata di tutti i documenti necessari e del progetto deve essere spedita per posta oppure on line al GSE che può anche prorogare di altri 30 giorni il termine di risposta in caso di incompletezza della domanda. 
 
·   Iter autorizzatorio – amministrativo: semplificazione e differenziazione
    4- La quarta fase è legata all’iter amministrativo, che si presenta semplificato e con una tempistica breve, differenziato in base ai casi specifici,  in coerenza con la finalità del Decreto Conto energia di incentivazione e promozione della energia da fonte fotovolatica.
Occorre brevemente partire dalla finalità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative introdotte con il D.Lgs. n. 387 del29/12/2003 che all’art. 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali è previsto il rilascio di qualche autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
 Il suddetto D.Lgs. n. 387/2003 attribuiva alla Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di approvare le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo all’autorizzazione unica.
La Conferenza non è stata ancora convocata, e pertanto ogni Regione sta disciplinando con proprie deliberazioni in piena autonomia le procedure amministrative da seguire.
Il DM 19.02 2007 contiene una disciplina ad hoc per l’iter autorizzatorio sia per la tempistica che per l’organo competente al rilascio nell’ipotesi in cui sia necessaria. L’iter si differenzia a seconda della tipologia di impianto.
 Gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening VIA), purché non ubicati in aree protette;  qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003.
Per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare presso il Comune dell’area territoriale in cui dovrà realizzarsi l’impianto, firmato da un tecnico con qualifica di architetto, ingegnere, geometra.
Per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti.
Per gli impianti ammessi al Conto Energia precedentemente al DM 19.2.2007 è possibile chiedere una proroga dei termini fissati dall’articolo 8 del Decreto 28/07/2005 per l’inizio e la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti.
La proroga non può essere superiore a sei mesi ed il ritardo non deve essere imputabile al soggetto responsabile dell’impianto ma esclusivamente dovuto ad un comprovato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 KW sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF (Legge 133/99).
 Non risulta invece necessario presentare all’UTF la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
5- La fase conclusiva è la fase di fine lavoro, in cui il soggetto che ha realizzato l’impianto deve trasmettere al Gestore la comunicazione di ultimazione dei lavori. Successivamente entro 60 giorni dalla entrata in esercizio, a pena di inammissibilità, il soggetto responsabile deve far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della tariffa incentivante con la documentazione tecnica. Il soggetto attuatore, verificati i presupposti, concede la tariffa riconosciuta.
 
3. Scambio sul posto e recenti interventi normativi (AEEG e Finanziaria per il 2008)
 
Oltre alla vendita della energia al GSE è possibile effettuare lo scambio sul posto che è un servizio opzionale attivabile su richiesta dell’interessato.
 Questo servizio viene erogato dal Gestore di rete Locale ( Enel, Acea, A2A, Hera ) per gli impianti con potenza sino a 20 KW e,a seguito delle novità introdotte dalla finanziaria per il 2008, fino a 200 KW.
Ultimo recente intervento in materia è stato effettuato con la Deliberazione dell’AEEG del 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08 che fissa le modalità e le condizioni tecniche per lo scambio sul posto ( TISP) in attuazione del Dlgs 387/2003.
Questo servizio è previsto dall’art. 6 del Dlgs 387/2003 che dispone che l’AEEG definisca le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 KW.
Successivamente l’art. 2 comma 150 della Legge 244/07, ha stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con propri decreti devono stabilire le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale annua non superiore a 200 KW. Nelle more dell’emanazione di detti Decreti, l’erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve, sempre per daettato del legislatore, essere riferita solo agli impianti fino a 20 KW.
La norma non è ancora operativa poiché i decreti attuativi non sono ancora stati emanati.
Nelle more dei decreti attuativi, è stato pubblicato il Testo integrato dello scambio sul posto dall’AEEG (c.d. TISP) al fine di rendere trasparente ed efficace la gestione del meccanismo dello scambio sul posto ed immettere in rete l’energia prodotta e non immediatamente autoconsumata da prelevare successivamente per soddisfare i propri bisogni in un momento successivo.
In sintesi lo scambio sul posto consente di operare un saldo tra l’energia elettrica immessa nella rete ogni anno e quella prelevata a condizione che il punto di immissione e di prelievo dell’energia dalla rete coincidano.
Potrebbe verificarsi che il valore di mercato dell’energia immessa in rete superi il valore di quella prelevata e in tal caso, viene maturato un credito da compensare con l’anno successivo ma nei limiti di tre anni.
 
 4. Nuovi Finanziamenti bancari ad hoc
 
In attuazione di quanto previsto dal DM 19.2.2007  ed al fine di ammortizzare i costi che risultano piuttosto elevati (pur se compensati con i vantaggi derivanti dalla vendita per 20 anni e con il risparmio in bolletta, e dal valore aggiunto che acquista l’edificio o il terreno in cui l’impianto viene installato) diversi Istituti Bancari hanno istituito dei finanziamenti specifici per il fotovoltaico (es. Monte dei Paschi di Siena, Banca Marche etc.).
I prestiti sono concessi previa convenzione con il gestore, installatore, fornitore che devono essere garanti della qualità e della sicurezza dell’impianto.
La particolarità è che le rate del mutuo o finanziamento destinato all’energia fotovoltaica vengono legate al meccanismo degli incentivi ricevuti dal GSE in cambio dell’energia non consumata che secondo la tabella prevista nel DM 19.2.2007 vanno da 36 a 49 centesimi di euro per ogni KW.
La durata del mutuo è generalmente da 10 a 15 anni ed il proprietario dell’impianto riscuoterà direttamente l’incentivo dal 16° anno al 20° di funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
Il beneficio che rimane a tempo indeterminato al cliente è il risparmio sui consumi di energia attraverso l’autoconsumo dell’energia prodotta con il proprio impianto.
Le procedure per soddisfare le Banche sono principalmente due: 1- la canalizzazione degli incentivi attraverso il prelievo da parte della Banca direttamente dal conto del beneficiario dell’importo corrispondente ai contributi statali; in alternativa 2) la cessione del credito.
·         Cessione del Crediti
In pratica il proprietario dell’impianto cede alla Banca il credito che vanta verso il GSE che pagherà direttamente l’istituto di credito in base ad un classico rapporto bilaterale.
La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità dei crediti, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa.
L’atto di cessione dei crediti è un atto bilaterale che deve essere sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario ed interviene tra le parti, previa sottoscrizione della prevista Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.
Oltre ad essere un atto bilaterale valido a condizione della previa sottoscrizione della Convenzione, il contenuto dell’Atto di Cessione ha alcuni elementi essenziali quali: 1- il numero della Convenzione che deve essere richiamato espressamente con la relativa data di sottoscrizione; 2- nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, devono essere indicati i poteri di rappresentanza del sottoscrittore cedente corredati dalla certificazione notarile o dal documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.I.A.A., con indicazione della data di emissione che non deve essere anteriore a 90 giorni.
Dopo la stipulazione, l’atto di cessione deve essere notificato al GSE, mediante l’Ufficiale Giudiziario competente e, nel caso di cessioni dei crediti disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante raccomandata A/R.
Le procedure per la concessione del finanziamento sono già in corso ed operative, infatti, la maggior parte delle Banche che erogano il finanziamento hanno stipulato un Accordo Quadro che disciplina le modalità di cessione del credito che garantisce la trasparenza dell’operazione a tutela del cliente e dell’istituto di credito stesso.
 La Convenzione sottoscritta con il Gestore è in ogni caso un atto facoltativo che trova la sua matrice nella prassi e in ragioni di opportunità della tutela delle parti coinvolte, in quanto consente, attraverso una pianificazione dei pagamenti, che il proprietario inizi a pagare solo dopo aver ricevuto gli incentivi statali.
Sono molte le Banche che hanno aderito alla Convenzione e che già erogano il finanziamento (v.elenco sito:www-gsel.it/ita/fotovoltaico/ElencoIstitFin.asp ).
I beneficiari possono essere sia singoli soggetti che persone giuridiche, sia singoli nuclei familiari o condomini interi.
 La cifra finanziata dalle Banche varia secondo l’Istituto erogatore, può essere sia il 100% dell’importo sia una percentuale minore fissata in milioni di euro.
Il tasso è fisso, variabile o misto attorno al 6,50% – 7%.  Generalmente vi è un periodo di preammortamento fino a sei mesi con una assicurazione aggiuntiva contro danni eventuali arrecati al funzionamento dell’impianto.
 
5. Agevolazioni fiscali ed incentivi speciali  in base al Decreto c.d. Conto Energia e alla Finanziaria per il 2008.     
 
5.1.Agevolazioni fiscali nel Conto Energia
 
            Il Decreto “Conto Energia” prevede, agevolazioni fiscali specificamente applicate all’IVA  per gli impianti fotovoltaici che viene predeterminata nella misura del 10%.
ia L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 28 gennaio 2008, n. 22, sul trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, ha risolto la controversia l’utilizzatore dell’impianto fotovoltaico risulti essere soggetto diverso da chi lo ha acquistato o realizzato.
La risoluzione ha risolto la questione rinviando ai dicasteri dello sviluppo economico e dell’ambiente il compito di individuare chi risulti “soggetto responsabile” dell’impianto, abilitato a richiedere le tariffe incentivanti ex DM 19 febbraio 2007.
In merito ai profili fiscali dell’operazione, invece, l’Agenzia ribadisce quanto già precisato dalla circolare 46/2007 in materia di esclusione della tariffa incentivante dal campo di applicazione Iva, da chiunque sia percepita (visto che si configura come contributo a conto perduto in assenza di controprestazione). Infine l’Agenzia ha reso note le istruzioni per affrontare le principali problematiche fiscali dell’operazione, quali appunto la detrazione dell’Iva, l’ ammortamento degli impianti, i costi di manutenzione ordinaria e la ritenuta.
5.2.  Finanziaria per il 2008 e incentivi per le fonti rinnovabili
 
L’art 1, comma 6 della L 27.12.2007 n. 244 introduce agevolazioni ai fini ICI per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile, disponendo che “a decorrere dall’anno di imposta 2009, venga deliberata un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impiantitermici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili .“
 
 5.3. Incentivi diversi e non cumulabili con quelli previsti nel DM 19.2.2007
 
L’art 2, commi da 143 a 154, della Legge finanziaria 2008, prevede incentivi con il meccanismo dei certificati verdi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (non solo fotovoltaici) entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che superano i 1000 KW possono accedere al sistema dei certificati verdi il cui numero varia in base alla tipologia di fonte, in modo da assicurare un trattamento più equo in considerazione dei diversi costi di investimento. L’innalzamento dell’obbligo che passa dal 3% del 2006 al 6,8% del 2012 e’ finalizzato a incrementare la percentuale di energia verde che produttori di energia rinnovabile e importatori di energia da fonte non rinnovabile devono immettere ogni anno nel sistema elettrico, sia attraverso proprio impianti ”sostenibili”, che acquistando certificati verdi generati da impianti di privati cittadini.
Viene esteso inoltre il meccanismo dello scambio sul posto accessibile agli impianti fino a 200 KW di potenza, in modo da attribuire identico valore all’energia prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete e all’energia prelevata dalla rete.
Gli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza elettrica (1000 KW) ottengono tariffe fisse e quindi un riconoscimento economico per ogni KWH generato ma variabile in base al tipo di fonte utilizzata (fotovoltaico, biomasse, eolico ecc.).
 
5.3.1. Divieto di cumulo per impianti successivi al 31.12.2008 nella finanziaria 2008
 
La legge finanziaria per il 2008 prevede la regola generale di divieto di cumulo degli incentivi, imponendo una scelta precisa del legislatore di delimitare il campo degli incentivi in materia di energia rinnovabile (tra cui energia fotovoltaica) e di sezionare gli ambiti di applicazione in base alla tipologia o natura dell’incentivo ed in base alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
In tale ottica, il comma 152 dell’art 1 della Legge finanziaria 2008, prevede un divieto di cumulo degli incentivi dalla stessa previsti per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2008.
Il comma 152 dell’art 1 stabilisce che “La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 dell’art 1 della Legge finanziaria 2008 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
Le disposizioni citate si coordinano con il divieto di cumulo stabilito dal Decreto Conto Energia 19.2.2007 che ha dato la genesi alla ratio ribadita dal legislatore nella finanziaria per il 2008.
Infatti già l’art 9 del DM 19.2.2007aveva imposto il divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti di cui all’art 6 ed il premio di cui all’art 7 dello stesso Decreto ed i certificati verdi di cui all’art 2, comma 1, lettera o) del Dlgs 387/2003 e/o i titoli derivanti dalla applicazione del Dlgs 79/1999”.
 
Avvocato
Consulente in diritto amministrativo, ambiente, energia, civile e societario
Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia e delle imprese Università di PISA
 
 


[1]Secondo fonti fornite dal GSE i valori orientativi di costo dell’impianto vanno da 7.000 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1–1.5% del costo dell’impianto.

Capicotto Luisa

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