Elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato Istat

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E’ legittimo il provvedimento dell’Istat – adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del Regolamento UE n. 2223/96-SEC 95 – recante l’elenco delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato per l’anno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2011, n. 228 – nella parte in cui si indicano, tra dette Amministrazioni pubbliche, le Casse previdenziali private, il Coni, e viene specificamente inserita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per l’individuazione delle natura pubblica o privata di Enti la cui azione interseca, in vario modo, quella dell’amministrazione pubblica, valgono, in generale, alcuni indici, tra i quali quello che valorizza il controllo da parte di soggetti pubblici e quello che si incentra sull’erogazione di risorse pubbliche, provenienti da leggi ( e da provvedimenti applicativi) emanati in coerenza con l’art. 23 della Costituzione, in tema di prestazioni patrimoniali imposte, aventi una causa di attribuzione di natura pubblicistica.

Controllo e finanziamento pubblico assumono, infatti, anche alla luce della normativa comunitaria la funzione di indicatori della natura pubblica del soggetto esaminato, ai fini della determinazione dei soggetti sottoposti alle regole della riduzione del disavanzo pubblico (v. il regolamento UE n. 2223/96-SEC 95 ed in particolare l’art. 1.2 del manuale del SEC 95, il quale ribadisce che una istituzione senza fine di lucro deve essere considerata pubblica se “ sia controllata, sia prevalentemente finanziata dalle amministrazioni pubbliche”.

L’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione ( art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale ( art. 3 per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l’approvazione dei ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l’efficacia (art. 3).

Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.

L’inclusione nel novero delle istituzioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non presuppone necessariamente, in base alle norme tecniche di cui al Regolamento SEC 95, che ricorra l’elemento della diretta contribuzione a carico del bilancio dello Stato; il ricevere o meno trasferimenti diretti da parte dello Stato, non rappresenta, di per sé, un autonomo criterio di classificazione delle unità istituzionali rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Per il corretto inquadramento del problema vengono, invece, in evidenza gli ordinari parametri ed in particolare quello che concerne l’esistenza del controllo da parte di organi dello Stato.

Le Autorità indipendenti non sono istituzioni senza fini di lucro di cui al punto 1.2 del Manuale del SEC 95, che sfuggirebbero alla definizione di organismo pubblico in quanto non sottoposte al controllo dello Stato, ovvero al finanziamento pubblico: esse, invece, sono amministrazioni pubbliche in senso stretto, poiché composte da soggetti ai quali è attribuito lo status di pubblici ufficiali ( art. 2 comma 10 legge n. 481 del 1995), svolgono, in virtù del trasferimento di funzioni operato dall’art. 2, comma 14 della medesima legge istitutiva, compiti propri dello Stato, e così di potere normativo secondario ( o, altrimenti, il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) ( art. 2, comma 12, lett. h), L. n. 481 del 1995) di poteri sanzionatori, di ispezione e di controllo, hanno, in conclusione, poteri direttamente incidenti sulla vita dei consociati che si giustificano solo in forza della natura pubblica che deve – necessariamente – essere loro riconosciuta.

La inclusione delle Casse private di assistenza e previdenza nell’elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato, non è frutto di illogicità, ma è da ritenere legittima; l’inclusione degli Enti previdenziali privatizzati corrisponde, infatti, sia nella ratio, che nella portata letterale, a quanto stabiliva già la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che includeva dall’origine gli Enti di previdenza e assistenza tra quelli tenuti agli oneri di contenimento della spesa.

La legittimità della qualificazione delle casse private di assistenza e previdenza nel novero delle amministrazioni pubbliche, rende evidente la palese infondatezza dell’eccezione di costituzionalità riproposta in via subordinata avverso l’art. 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, che consentirebbe, in tesi, la modifica dell’elenco contestato al di fuori di ogni ragionevole limite di discrezionalità amministrativa e l’imposizione di prestazioni patrimoniali al di fuori del parametro normativo; l’applicabilità di prestazioni a carico degli Enti privatizzati non è, infatti, frutto di una valutazione arbitraria dell’Amministrazione, ma, al contrario, corrisponde alla qualificazione pubblica degli stessi e ai criteri stabiliti dalla legge in coerenza con i principi desumibili dall’art. 81 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

 

Casesa Antonino

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