Efficacia dell’attività svolta dagli osservatori provinciali permanenti sulla cooperazione

Chistoni Paola 25/06/12
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Nell’ultimo biennio uno degli obiettivi prioritari del Ministero del lavoro è stato quello di  garantire l’uniformità operativa degli Osservatori su tutto il territorio nazionale e potenziare l’efficacia dell’attività svolta dagli stessi.

La finalità primaria degli Osservatori è l’orientamento dell’attività ispettiva (1): i Presidenti, infatti, devono raccogliere le segnalazioni dei rappresentanti delle Parti sociali presenti alle riunioni dei Consessi, i quali potrebbero essere a conoscenza di situazioni di illegalità nell’ambito di cooperative operanti nelle province di competenza. I Presidenti degli Osservatori sono altresì tenuti a convocare riunioni, oltre che a cadenza trimestrale, ogni qualvolta pervenga specifica richiesta sottoscritta da almeno un componente delle Parti sociali.

Una delle criticità emerse durante l’esame dei Regolamenti ex art. 6 L. 142/01, depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro, è la corretta indicazione dei C.C.N.L. applicabili nei confronti dei soci lavoratori.

Già nella nota n. 18931 del 9/11/2010 la Direzione generale per l’attività ispettiva aveva indirizzato l’azione di vigilanza verso obiettivi precisi:

a)      contrastare l’impiego irregolare di manodopera con l’evidente finalità di perseguire qualsiasi forma di sfruttamento dell’attività lavorativa;

b)     scongiurare i fenomeni di dumping sociale e contrattuale derivanti dalla scorretta applicazione delle norme in materia di cooperazione e delle clausole previste dai C.C.N.L.;

c)      verificare, in presenza di più contratti collettivi nazionali nello stesso settore merceologico, l’applicazione dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come previsto dall’art. 7, comma 4 della legge 31/2008, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati secondo il Regolamento ex art. 6, comma 1, lett. a) della legge 142/01.

Nella stessa nota il Ministero ha altresì precisato che, al fine della verifica del grado di rappresentatività nazionale delle Organizzazioni di categoria, occorre tenere presenti alcuni indici avallati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione:

–        numero complessivo dei lavoratori occupati;

–        numero complessivo di imprese associate;

–        numero di sedi presenti sul territorio e negli ambiti settoriali;

–        numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.

Un ulteriore elemento utile all’individuazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di categoria, inoltre, è il numero dei verbali di revisione cooperativa (trasmessi al Ministero dello sviluppo economico dal Revisore al termine della verifica ispettiva) agevolmente verificabile presso il M.S.E.

Nella recente lettera circolare del 1/6/2012, riprendendo le tematiche già affrontate con la precedente nota, la Direzione generale per l’attività ispettiva ha sancito che,  ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva (art. 1 della legge 389/89 interpretato con autentica ex art. 2 comma 25 legge 549/95) l’unico contratto di riferimento è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. / LEGACOOP, A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE. Nell’ipotesi in cui non sia stato erogato il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di cui sopra, il personale di vigilanza dovrà procedere al recupero delle differenze retributive mediante l’adozione di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 D.Lgs 124/04.

 

 

Paola Chistoni
Dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (*) – iscritta all’Albo Nazionale dei Revisori di Cooperative, abilitata a svolgere revisioni alle società cooperative dal 1996 e incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le revisioni ordinarie e straordinarie delle Cooperative sottoposte alla sua vigilanza.

 

 

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(1) Nota Direzione Generale per l’attività ispettiva del 6.3.2012.

(*) Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Chistoni Paola

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