Educare senza paura: i paletti tra disciplina e maltrattamento

La Cassazione, detta un monito per il mondo scolastico, chiarendo il limite invalicabile tra mezzi educativi leciti e condotte vessatorie.

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La VI Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 30123 del 02 settembre 2025, detta un monito per il mondo scolastico, chiarendo il limite invalicabile tra mezzi educativi leciti e condotte vessatorie. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 30123 del 02-09-2025

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Indice

1. Monito per l’inizio dell’anno scolastico


Con l’inizio del nuovo anno scolastico alle porte, la sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, depositata il 02 settembre, offre un’occasione eccellente per riflettere sul ruolo dell’educatore, sulla tutela dei minori e sui limiti giuridici dell’azione didattica. Il provvedimento, che conferma la condanna di due maestri della scuola dell’infanzia per maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni alunni, rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza sulla tematica dell’abuso di mezzi di correzione e della responsabilità penale nel contesto educativo. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa

Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag. Luisa Di GiacomoAvvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy.

 

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2. Scuola dell’infanzia sotto la lente


La vicenda esaminata origina da una denuncia di alcune madri, supportata da messaggi di una chat WhatsApp e in seguito da videoregistrazioni ambientali, che documentavano condotte reiterate e violente realizzate da due insegnanti verso alcuni alunni di una scuola dell’infanzia. Le immagini mostravano bambini strattonati, colpiti, minacciati e incitati a picchiarsi tra loro. La Corte territoriale partenopea aveva già riconosciuto la responsabilità penale degli imputati, riducendo tuttavia l’interdizione dall’insegnamento. La Cassazione, nel rigettare i ricorsi dei due imputati, ha confermato la qualificazione giuridica dei fatti quali maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), scartando la possibilità di ricondurli al reato di abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.).

3. Confine tra educazione o vessazione


L’hub della pronuncia afferisce alla distinzione tra condotte educative e maltrattamenti. Il collegio penale ribadisce che l’art. 571 c.p. può essere invocato solamente in presenza di mezzi correttivi leciti, utilizzati in modo eccessivo. Quando invece si ricorre a violenza fisica o psicologica, pure se con finalità educative, si esce dal perimetro della liceità per entrare in quello del reato. Nella vicenda esaminata la reiterazione delle condotte, la loro gratuità e la vulnerabilità delle vittime hanno configurato un “clima vessatorio” incompatibile con qualsiasi intento pedagogico.

4. Valore delle videoregistrazioni e delle testimonianze minorili


La sentenza valorizza le videoriprese quale prova principale, ritenendole sufficienti a fondare la responsabilità penale. Le dichiarazioni dei bambini, pur di età prescolare, sono state considerate attendibili, in virtù della modalità rispettosa tramite cui sono state raccolte. La Corte ha escluso il rischio di “contagio dichiarativo” e ha evidenziato la tempestività e la correttezza dell’incidente probatorio. Tale passaggio risulta particolarmente rilevante per gli operatori del diritto, in quanto conferma la possibilità di impiegare le testimonianze dei minorenni pure in ipotesi delicate, a condizione che siano raccolte con le dovute garanzie.

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5. Danno da violenza assistita


Ulteriore aspetto significativo riguarda il ricorso della parte civile, la quale aveva lamentato il mancato riconoscimento del danno subito da una minore, presente agli episodi di maltrattamento. La Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando al giudice civile per una nuova valutazione. La decisione si ancora all’art. 9, comma 2, lett. c) della legge n. 69/2019, che riconosce come persona offesa anche il minore che assiste ai maltrattamenti. Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza, rafforza la tutela dei bambini e impone una maggiore attenzione alla dimensione psicologica dell’ambiente scolastico.

6. Principio di diritto ricavabile


In materia di maltrattamenti ai danni di minori in ambito scolastico, la condotta dell’insegnante che si concretizza in atti reiterati di violenza fisica o psicologica, pure se motivata da finalità educative, non può essere qualificata quale abuso di mezzi di correzione ai sensi dell’art. 571 c.p., bensì integra il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., ove risulti idonea a generare un clima di costante sopraffazione e disagio. Il presupposto operativo dell’art. 571 c.p. è l’utilizzo immoderato di mezzi correttivi leciti, mentre ogni forma di violenza è incompatibile con l’esercizio lecito del potere educativo, per i principi affermati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

7. Riflessioni per il mondo della scuola


La sentenza n. 30123/2025 è al contempo un invito alla riflessione per l’intero settore scolastico. La disciplina, se esercitata con modalità aggressive, perde il compito educativo, diventando motivo di sofferenza. La giurisprudenza penale, in questo senso, svolge un ruolo fondamentale nel delineare i confini dell’azione didattica e nel tutelare i diritti dei minori. In tempo di rientro a scuola per gli studenti italiani, il pronunciamento della VI Sezione Penale appare un’occasione per riaffermare il valore dell’educazione quale strumento di crescita. Rappresenta anche un’esortazione per gli insegnanti e le istituzioni scolastiche, per promuovere una cultura del rispetto e della formazione continua.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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