E’ risarcibile il danno derivato al comune per la mancata rendicontazione da parte dell’agente della riscossione

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Porta la data del 6 maggio 2015, l’importante sentenza n. 255/2015 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la quale è stata inflitta alla società Equitalia una pesante condanna al risarcimento per i gravi danni prodotti ad un Comune nella gestione del servizio di riscossione coattiva di tributi.

Accogliendo integralmente la richiesta formulata dall’Ente, infatti, la Corte ha disposto la condanna nei confronti di Equitalia al pagamento della somma di 12.091.283 euro – oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali – sollecitando, peraltro, la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni per disservizio alla popolazione sul territorio quale conseguenza del mancato introito delle somme di pertinenza comunale, nonché per effetto della perdita di tributi o contributi la cui esigibilità è ormai prescritta.

Il contenzioso sottoposto all’esame dei Giudici del Lazio traeva origine da una convenzione che il Comune ricorrente aveva stipulato con Equitalia Spa nel 2008, attraverso la quale veniva affidata a quest’ultima la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle multe, delle tariffe per il servizio idrico e delle contribuzioni per le mense scolastiche.

Ed invero, proprio nell’ambito di quella convenzione sorgeva un contrasto tra l’Amministrazione e il concessionario in ordine alle modalità convenute per il disimpegno del servizio, atteso che l’Ente lamentava il mancato e puntuale riscontro, per tutti i ruoli affidati, delle quote ritenute inesigibili, nonché l’estrema esiguità degli importi effettivamente riscossi.

In particolare, il Comune censurava la totale assenza di chiarezza nella condotta del gestore e la mancata partecipazione di documenti che giustificassero l’inesigibilità dei crediti, rilevando una violazione dell’obbligo di rendicontazione a carico della società di riscossione.

Viceversa, la difesa della società assumeva, invece, di aver assolto agli obblighi previsti dalla Convenzione, con invio della documentazione relativa ai ruoli, cartelle e stato di riscossione.

Tuttavia, i chiarimenti così ottenuti erano reputati del tutto insufficienti dal Comune ricorrente, il quale chiedeva in tal senso la condanna dell’Agente della riscossione nei termini sopra esposti, somme che la società convenuta non contestava limitandosi a generiche affermazioni di disponibilità alle verifiche.

Stante quanto sopra, la Corte, accertata la legittimazione ad agire del Comune, riconosceva la fondatezza delle pretese avanzate dall’Ente, precisando come la questione ad essa sottoposta non concernesse il come fosse avvenuta la presentazione di un conto ma piuttosto riguardasse la totale carenza di dimostrazione dell’impossibilità materiale e giuridica di riscossione dei tributi o contributi.

Pertanto, rilevato che nel caso di specie detto onere, che spettava ad Equitalia, non era stato assolto, è stato così affermato che «colui … che si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare “legale discarico” delle somme che non può versare nelle casse dell’Ente affidante; e questa dimostrazione non può che essere fornita attraverso la produzione documentale delle cause che hanno impedito la materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale».

Stando così le cose, la sentenza in commento ha riconosciuto la sussistenza del danno arrecato alle casse comunali per la mancata riscossione di tributi, quale frutto dell’inadempimento contrattuale in capo al soggetto concessionario.

Trattasi, all’evidenza, di una pronuncia particolarmente importante destinata, con ogni probabilità, ad aprire la strada a ulteriori ricorsi in ordine alla gestione del servizio di riscossione tributi sul territorio.

Sentenza collegata

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Avv. Cusumano Celine

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