È nulla l’udienza tenuta in orario anticipato, rispetto a quello prefissato, per violazione del diritto di difesa

Redazione 05/04/12
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Biancamaria Consales

Sono le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione con sentenza n. 12459 del 3 aprile 2012, pronunciandosi nei confronti di un ricorso proposto dal presidente del consiglio di amministrazione di una società, accusato e condannato sia in primo grado dal tribunale che in secondo grado dalla Corte di appello territorialmente competente, perché, nella qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2002 e 2003.

L’imputato aveva impugnato la sentenza e ne chiedeva l’annullamento per violazione del diritto di difesa, conseguente al fatto che la Corte di appello aveva anticipato l’orario di udienza rispetto a quello prefissato ed aveva proceduto alla trattazione dopo aver nominato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p.  

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello territorialmente competente, che dovrà procedere ad un nuovo giudizio. Infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’udienza dibattimentale celebrata in prosecuzione da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di differimento del dibattimento, è nulla e che si tratta di nullità assoluta per assenza del difensore di fiducia alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all’ora prefissata. La partecipazione del difensore di ufficio all’udienza, poi, non ha consentito all’imputato una difesa effettiva, il cui esercizio tecnico spettava in primis all’avvocato nominato difensore di fiducia.

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