È illegittimo il licenziamento del prestatore di lavoro inadempiente se costretto ad uno stato di forzosa inattività

Redazione 29/01/13
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Lilla Laperuta

La Corte di Cassazione, sentenza n. 1963 del 24 gennaio, ha sancito l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del dipendente che non rispetta l’orario di servizio, qualora lo stesso sia stato costretto dal datore di lavoro ad uno stato di inattività forzosa e la contestazione non sia stata immediata. In particolare la Corte ha osservato che, poiché ogni umano agire è determinato, pur in limitata misura. dalla situazione esterna nella quale esso si svolge, corrisponde ad una necessità logica oltre che giuridica valutare la condotta del prestatore di lavoro contestualizzandola, Il che vale da dire che uno stato di forzosa inattività imputabile al datore di lavoro, pur senza legittimare un rifiuto del lavoratore di adempiere alla propria prestazione, può tuttavia, aver contribuito a determinare una situazione di inadempimento del lavoratore e, dunque, ben può essere preso in considerazione per inferirne un ridimensionamento della gravità dell’inadempimento stesso.

La Cassazione evidenzia inoltre che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la tempestività della reazione del datore di lavoro all’inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: da un lato, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso fra l’intimazione del licenziamento disciplinare e l’accertamento del fatto contestato al lavoratore potrebbe essere indice della mancanza di interesse all’esercizio del diritto potestativo di licenziare; dall’altro la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti consentendogli di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati, con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali stabilite dalla L. 300/1970.

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