E’ illegittima la revoca dell’assessore motivata con riferimento a ragioni di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici

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E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I con ordinanza 10 ottobre 2007 n. 985 haaccolto la domanda di concessione della tutela cautelare proposta avverso il provvedimento di revoca del ricorrente dalla carica di assessore comunale.
In particolare, il TAR salentino ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco ha revocato l’incarico ad un Assessore comunale, motivato con riferimento a ragioni di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici, nel caso in cui sia emerso che il Sindaco non abbia effettuato alcuna valutazione in merito al miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza determinato dalla revoca dell’assessore e dalla nomina di un altro; in tal caso, infatti, il provvedimento di revoca non può costituire di per sè giusta ragione per cambiamenti che restano incomprensibili in termini obiettivi e di rispetto della volontà degli elettori; e ciò tanto più nel caso in cui gli assessori medesimi appartengano allo stesso gruppo di maggioranza, il cui obbligo è quello di attuare il programma prospettato agli elettori
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 985/2007
 
                                                                         Registro ********: 1392/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                       Presidente, relatore  
ENRICO D’ARPE                                      Cons.
****************                             Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio  del 10 Ottobre 2007
 
Visto il ricorso 1392/2007  proposto da:
………….
 
rappresentato e difeso da:
BOCCARDO PAOLA
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA MAZZINI, 72
presso
BOCCARDO PAOLA 
 
contro
 
 
COMUNE DI SQUINZANO 
rappresentato e difeso da:
GARRISI GIOVANNI
con domicilio eletto in LECCE
PTTA S GIOVANNI DEI FIORENTINI,9
presso la sua sede;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 27 del 13/7/2007 notificato in data 13/7/2007 nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali con cui il Sindaco del Comune di Squinzano, dott. …………, ha reiterato la revoca della delega assessorile conferita con decreto sindacale n. 5 del 22/2/2006;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMUNE DI SQUINZANO
 
Udito il relatore Pres. ************ e uditi altresì per le parti l’Avv. ******** e l’Avv. *******;
 
Considerato che la scelta degli assessori comunali da parte del Sindaco è libera scelta politica, ma che la revoca dei medesimi coinvolge l’espletamento di una funzione pubblica che deve, pertanto, basarsi sulla esistenza di ragioni di pubblico interesse che giustificano l’allontanamento dalla carica del consigliere che pur potrebbe in ipotesi aver svolto la funzione con soddisfazione della cittadinanza comunale;
Considerato che non appare neppure che vi sia una qualche ragione a giustificazione di un venir meno della fiducia personale fra sindaco e ricorrente;
Considerato che le ragioni di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici per soddisfare pretese che non evidenziano una qualche dovuta attenzione in termini di miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza non può costituire di per sè giusta ragione per cambiamenti che restano incomprensibili in termini obiettivi e di rispetto della volontà degli elettori tanto più che, come nel caso, tutti appartengono allo stesso gruppo di maggioranza che deve attuare il programma prospettato agli elettori;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1392/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’impugnato provvedimento di revoca.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 10 Ottobre 2007
 
************ – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 ottobre 2007

Matranga Alfredo

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