E’ illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

sentenza 02/12/10
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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce – sez. I – ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso il provvedimento con cui il Ministero dei Trasporti ha ordinato al ricorrente di sostenere nuovamente gli esami teorici e pratici di guida, non risultando dimostrata, allo stato, la comunicazione allo stesso delle singole decurtazioni di punti disposte a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate.

In particolare, per il TAR salentino, nella fattispecie, risulta violata la previsione dell’art. 126-bis, 3° comma del Codice della strada (che impone all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati <<ogni variazione di punteggio>>) e, soprattutto, è stata resa concretamente impossibile la frequenza dei <<corsi di aggiornamento>> previsti dal successivo quarto comma della previsione citata, che consentono agli interessati il recupero di una parte del punteggio oggetto di decurtazione.

N. 00901/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01510/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2010, proposto da:

 

**, rappresentata e difesa dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

 

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile di Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota 08.10.2010 n. 74 dell’Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata alla ricorrente in data 15.10.2010 e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 27.7.2010 “dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.”, quest’ultima mai notificata alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. *********** e uditi per le parti l’Avv. ****************** in sostituzione di ******************** per la ricorrente e l’Avv. dello Stato ********* per le Amministrazioni resistenti;

 

Considerato:

-che, allo stato, non risulta dimostrata la comunicazione alla ricorrente delle singole decurtazioni di punti disposte a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate;

-che quindi, nella fattispecie, è stata violata la previsione dell’art. 126-bis, 3° comma del Codice della strada (che impone all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati <<ogni variazione di punteggio>>) e, soprattutto, è stata resa concretamente impossibile la frequenza dei <<corsi di aggiornamento>> previsti dal successivo quarto comma della previsione citata, che consentono agli interessati il recupero di una parte del punteggio oggetto di decurtazione.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:

a) sospende gli atti impugnati, come da motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 gennaio 2011. .

Compensa le spese della presente fase cautelare-

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

*************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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