E’ illegittima l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari rilasciata dal Comune in mancanza del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

sentenza 09/11/06
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                                    REPUBBLICA ITALIANA
N. 1539/06  Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda – nelle persone dei ******************
Dr. Italo             ********     Presidente
Dr. Gabriella ********   Consigliere  
Dr. Giuseppa      ******      Referendario Rel. Est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 1518/05  Reg. Gen.
sul ricorso n. 1518/05 proposto da *** di ***, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e ***********, con domicilio eletto in Catania, V.le Ionio 36, presso lo studio dell’ Avv. *************,
contro
– Comune di Siracusa, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. ***************, elettivamente domiciliato in Catania, Via Gorizia n. 54, presso lo studio dell’avv. *************,
– Dirigente del Settore 6° – Attività produttive e mercati – Ufficio Sanzioni, del Comune di Siracusa,
                                           per l’annullamento
– del provvedimento PROT. N° 27372, datato 15 MAR 2005, notificato a mezzo posta il 23 marzo 2005, con il quale viene ordinato al ricorrente la … copertura immediata e la rimozione … del cartello pubblicitario di sua proprietà … collocato in via Columba … a Siracusa ;
– del provvedimento PROT. N° 38944, datato 18 APR 2005, notificato a mezzo posta il 22 aprile 2005, con il quale viene ordinato al ricorrente la … copertura immediata e la rimozione … del cartello pubblicitario di sua proprietà … collocato in via Tisia … a Siracusa;
– del provvedimento PROT. N° 38445, datato 15 APR 2005, notificato a mezzo posta il 21 aprile 2005, con il quale viene ordinato al ricorrente la … copertura immediata e la rimozione … del cartello pubblicitario di sua proprietà … collocato in viale Scala Greca  … a Siracusa;
– del provvedimento PROT. N° 38446, datato 14 APR 2005, notificato a mezzo posta il 21 aprile 2005, con il quale viene ordinato al ricorrente la … copertura immediata e la rimozione … del cartello pubblicitario di sua proprietà … collocato in via C. Lo Bello … a Siracusa;
– del provvedimento PROT. N° 38447, datato 14 APR 2005, notificato a mezzo posta il 21 aprile 2005, con il quale viene ordinato al ricorrente la … copertura immediata e la rimozione … del cartello pubblicitario di sua proprietà … collocato in via Zappalà … a Siracusa;
– del provvedimento PROT. N° 16967/EL, datato 1 APR 2005, notificato a mezzo posta il 8 aprile 2005, con il quale viene ordinato al ricorrente la … copertura immediata e la rimozione … del cartello pubblicitario di sua proprietà … collocato in *********** … a Siracusa;
– dell’implicito diniego delle autorizzazioni alla installazione e mantenimento di impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Siracusa;
– di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, preparatorio, connesso, di esecuzione o consequenziale a quelli impugnati, ivi compreso, ove occorra, dei verbali: n°33/PM (4268) del 18-02-2005 redatto dal Gruppo Annonario del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; n°60/PM (4294) del 23-03-2005 redatto dal Gruppo Annonario del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; n°804/PM (3886) del 23-10-2004 redatto dal Gruppo Annonario del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; n°778/PM (3876) del 15-10-2004 redatto dal Gruppo Annonario del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; n°779/PM (3877) del 15-10-2004 redatto dal Gruppo Annonario del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; n°343/PM del 7-11-2003 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Siracusa; della sconosciuta nota prot. 37151U del 21.10.2003 del V° Settore –Servizio Finanziario II° -Fiscalità Locale – Servizio Pubblicità ed Affissioni del Comune di Siracusa riguardante l’elenco degli impianti pubblicitari “ancora in vigore”-
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dr.ssa ***************;
Uditi, alla camera di consiglio del 6 giugno 2006, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                                                    FATTO
Con il ricorso in esame sono impugnati i provvedimenti con i quali il Comune di Siracusa ha intimato alla ditta ricorrente l’immediata copertura e rimozione di cartelli pubblicitari installati in diverse zone del territorio comunale.
Avverso tali atti la *** ha sollevato censure di eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di esame e di comparazione, errore nel presupposto, difetto di pubblico interesse, illogicità, incongruità ed ingiustizia manifesta, violazione della L. n. 241/1990, mancanza di motivazione.
Ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente lesione delle istanze partecipative della ricorrente, nonché la carenza di motivazione degli impugnati provvedimenti, non essendo indicate le ragioni ostative all’iniziativa della ricorrente, in particolare sotto il profilo della mancata indicazione degli accertamenti compiuti al fine di verificare concretamente la pericolosità della collocazione dei mezzi pubblicitari nei vari siti della città, ovvero al fine della verifica dell’eventuale violazione delle prescrizioni del codice della strada da parte della ditta stessa.
L’amministrazione comunale avrebbe violato altresì il fondamentale canone di collaborazione di cui all’art 7 della legge sul procedimento amministrativo, atteso che il Comune, con provvedimento in data 23.09.2004, aveva avviato la procedura di concertazione ai fini della stesura del Piano generale degli impianti pubblicitari, e richiedendo alle società pubblicitarie operanti nella Città, tra cui la ricorrente, apposita dichiarazioneindicante la consistenza degli impianti installati (autorizzati e non) da ciascuna impresa alla data del 22.09.2004, aveva sostanzialmente dimostrato di voler assentire tali impianti; è invece accaduto che la ricorrente ha aderito alla concertazione comunicando i dati richiesti dal Comune, mentre l’amministrazione non solo non ha definito il procedimento avviato con la concertazione, ma ha addirittura ordinato la rimozione degli impianti, in contrasto con la determinazione relativa alla concertazione stessa .
 La *** ha avanzato altresì domanda di risarcimento del danno subito a causa dell’asserito illegittimo comportamento dell’amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1061/05, nella Camera di consiglio del 07.07.2005, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta, fino all’adozione da parte del Comune intimato di un provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari della ricorrente.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
                                                  DIRITTO
La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la pretesa illegittimità delle ordinanze con le quali il Comune di Siracusa ha intimato alla ricorrente *** di *** l’immediata copertura e rimozione di cartelli pubblicitari installati in diverse zone del territorio comunale.
I provvedimenti sono stati adottati sulla base dei verbali, redatti dal Gruppo annonario del Corpo di polizia municipale del Comune di Siracusa, di contestazione alla ricorrente della violazione di cui all’art. 24 del D.lgs n. 507/1993 ed al regolamento comunale sulla pubblicità, per avere installato impianti pubblicitari privi della prescritta autorizzazione comunale e, quindi, abusivi.
La *** ha sollevato censure di difetto di comunicazione di avvio del procedimento, nonché di carenza di motivazione degli impugnati provvedimenti, nonché, ancora, ha lamentato la contraddittorietà delle ordinanze impugnate con il provvedimento di avvio della concertazione, che, in quanto diretto a rilevare, con la collaborazione delle imprese del settore, la consistenza generale degli impianti pubblicitari esistenti in ambito cittadino al fine dell’adozione dello strumento pianificatorio, nella prospettazione di parte ricorrente non poteva avere altro significato che quello di voler assentire tali impianti, sebbene non autorizzati; da ciò, secondo l’avviso della ricorrente, la violazione del fondamentale canone di collaborazione di cui all’art 7 della legge sul procedimento amministrativo, non avendo il Comune definito il procedimento avviato con la concertazione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene di potere trattare congiuntamente le censure sollevate dalla *** in quanto la ricorrente non contesta la circostanza che gli impianti di cui il Comune ha ordinato la copertura e la rimozione fossero privi di autorizzazione, ma invoca una sorta di sanatoria nei confronti di detti impianti, fondata sul fatto che erano da tempo esistenti e che con l’avvio della concertazione il Comune, richiedendo alle imprese del settore di collaborare nel censire gli impianti pubblicitari esistenti, autorizzati e non, avrebbe in sostanza dimostrato di voler implicitamente autorizzare quelli in atto abusivi, prima dell’adozione dello strumento pianificatorio in materia.  
Osserva il Collegio che, secondo l’orientamento fatto proprio da questa Sezione e dal quale non si ritiene vi siano motivi per discostarsi nel caso di specie, i Comuni non possono autorizzare l’installazione di impianti pubblicitari in mancanza della necessaria pianificazione territoriale ( T.A.R. Catania, 21 giugno 2006, n. 1057, che richiama **********, 24 giugno 2005, n. 399 e  Corte Costituzionale 10 luglio 2002, n. 355 ).
La Corte Costituzionale, infatti, nella citata sentenza n. 355/2002, lungi dall’affermare che in carenza del Piano generale degli impianti pubblicitari l’amministrazione comunale sarebbe tenuta a rilasciare indiscriminatamente, sia pure con efficacia temporalmente limitata, tutte le autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari che vengano ad essa presentate dagli operatori economici del settore, al contrario statuisce espressamente che deve “escludersi che i privati possano essere autorizzati alla installazione di cartelli pubblicitari in mancanza di pianificazione territoriale”.
Ciò premesso in linea generale, e facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in controversia, si rileva innanzi tutto l’infondatezza della censura di difetto di motivazione, in quanto le ordinanze impugnate risultano sufficientemente motivate sulla mancanza di autorizzazione dei mezzi pubblicitari, difetto di autorizzazione che li rende abusivi.
Privo di ogni pregio è altresì il lamentato vizio di difetto di comunicazione di avvio del procedimento.
Risulta dalla documentazione in atti che con nota del 16.12.2002 il Comune di Siracusa comunicava alla ricorrente che l’istanza di autorizzazione degli impianti pubblicitari in argomento del 10.12.2002 restava sospesa nelle more dell’approvazione del Piano generale degli impianti; veniva chiarito, inoltre, che le eventuali installazioni effettuate senza preventiva autorizzazione erano da considerarsi abusive e pertanto sarebbero state sanzionate con le procedure e le modalità previste dalla normativa che disciplina la materia.
Peraltro, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione comunale, che ha sollevato l’eccezione ex art. 21 octies della L. n. 241/1990 per fare valere la speciale causa di esclusione della nullità del provvedimento impugnato per omessa partecipazione al procedimento ( consistente nella circostanza che, quand’anche l’interessato avesse partecipato al procedimento, l’atto finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ), nel caso de quo, in mancanza dell’autorizzazioneall’installazione, e tenuto conto dei principi sopra esposti che impediscono il rilascio di nuove autorizzazioni in mancanza dello strumento pianificatorio, la partecipazione procedimentale dell’interessata non avrebbe potuto comportare un differente esito.
Il Comune ha comunque depositato la nota del 5.10.2004 con la quale sono state espressamente negate le autorizzazioni richieste, e questo ulteriore argomento rende privo di ogni rilievo l’assunto della ricorrente secondo il quale l’avvio della concertazione avrebbe significato una sorta di sanatoria per gli impianti abusivi esistenti; èinfatti evidente che l’avvio del procedimento di concertazione da parte del Comune aveva come scopo quello di pervenire ad un quadro d’insieme, quanto più chiaro possibile, degli impianti pubblicitari esistenti nel territorio comunale, sia con riferimento al loro numero sia con riferimento alla loro localizzazione, in funzione di un riordino degli impianti stessi, da attuare attraverso il Piano generale.
La procedura di concertazione non poteva dunque significare, così come invece pretenderebbe la ***, che il Comune avesse assentito ed implicitamente autorizzato gli impianti della ditta ricorrente in mancanza di Piano degli impianti pubblicitari.
Per quanto esposto, il ricorso si rivela infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Riconosciuta la legittimità degli atti impugnati, anche la domanda di risarcimento del danno si rivela infondata, atteso che l’eventuale danno subito dalla ditta ricorrente non è stato determinato da un comportamento illegittimo dell’Amministrazione.
Si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali.              
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 giugno 2006.
L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE
           
 

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