È antisindacale apporre mere clausole di stile nell’atto di nomina delle posizioni organizzative

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Il Giudice del Lavoro di Verbania torna a pronunciarsi in materia di condotta antisindacale e lo fa con un Decreto che fornisce ulteriori spunti di riflessione.

Dopo avere premesso che l’art. 28 della L. 300/70 non vincola al rispetto di particolari forme e, conseguentemente, una notifica seppure tardiva rispetto al termine indicato dal Giudice ma che salvaguardi il diritto di difesa della parte convenuta non inficia la legittimazione del ricorrente in udienza, taccia di condotta antisindacale il mancato rispetto di criteri individuati in sede di concertazione.

Pur avendo premesso che, nel corso degli incontri, non di vera concertazione si sia trattato atteso essere rimasti inespressi i criteri generali relativi alla specifica materia in cui si sostanzia l’istituto, la vera forza innovativa del Decreto sta nel fatto di considerare antisindacale non solo la mancata fase concertativa, ma anche l’assoluta assenza di motivazione negli atti di conferimento.

Il Giudicante ha infatti ritenuto che le clausole apposte quali motivazioni per l’affidamento di ogni singolo incarico fossero del tutto prive di significato concreto, palesandosi in mere clausole di stile senza una preventiva e attenta valutazione che invece avrebbe dovuto seguire ogni singolo conferimento.

A ben vedere, essendo la norma di cui all’art. 28 lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore onde ricomprendervi non solo i casi di violazione di norme sulle relazioni sindacali, ma anche ogni comportamento atto a screditare l’immagine del sindacato, la pronunzia del Giudice deve essere accolta con particolare favore: diversamente, infatti, se esaurita la fase della concertazione quando concordemente determinato fosse del tutto disatteso, sarebbe immotivatamente colpita proprio l’immagine del sindacato.

Ipotesi che la norma ha voluto invece evitare.

 

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N.541/10 RG

Tribunale di Verbania

Il G.L.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso ex art. 28 L. 300/70 depositato in data 28/12/2010 da **.;

esaminati gli atti e i documenti di causa e a scioglimento della riserva assunta all’udienza odierna;

rilevato che le Organizzazioni Sindacali ricorrenti deducono che costituirebbe comportamento antisindacale il fatto che l’ASL nella fase di conferimento delle posizioni organizzative aziendali del personale del Comparto non afferente alla Soc. ** avrebbe violato l’art. 6 del CCNL 7/4/99 posto che non avrebbe consultato, informato e concertato con le OO.SS. la “valutazione delle posizioni organizzative e le relative graduazione delle funzioni, art. 2; conferimento degli incarichi relativi alla posizoni organizzative e loro valutazione periodica art. 21” (doc. 8 resistente, CCNL prodotto per estratto), violando inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 25/10/2010 n. 62-896 nelle Linee di indirizzo in materia di determinazione delle consistenze organiche del personale al punto C) comma 7;

ritenuta preliminarmente l’infondatezza della eccezione pregiudiziale dell’Azienda resistente di improcedibilità del ricorso stante la tardiva notifica in data 24/1/2011 del medesimo e pedissequo decreto, a fronte del termine del 21/1/2011 assegnato per detto incombente, posto che – a fonte della libertà di forme procedimentali, del tutto assenti nell’art. 28 L. 300/1070 – risulta pienamente salvaguardata nel caso di specie l’imprescindibile garanzia del contraddittorio, avendo la Asl **. comunque avuto tempestiva conoscenza del procedimento ed avendo compiutamente esercitato il proprio diritto di difesa, puntualmente interloquendo su ogni questione (cfr. Cass.21/7/2008 n. 20078);

ritenuta, altresì, l’infondatezza dell’ulteriore eccezione pregiudiziale di carenza di rappresentanza processuale della ** in assenza di legittimazione processuale del sottoscrittore del ricorso ** Daniele, Coordinatore provinciale e non già Segretario provinciale del **., a mente dell’art. 31 dello Statuto di tale sigla sindacale (doc. 7 resistente), atteso che il potere rappresentativo è stato delegato al predetto dal sovraordinato Segretario regionale come da atto di nomina 1677/2009, acquisito agli atti e non disconosciuto dalla resistente;

ritenuta fondata la prima censura dedotta relativa alle modalità di conferimento delle posizioni organizzative e alla relativa graduazione delle funzioni (art. 21 CCNL cit.), non risultando in realtà essere stato oggetto di concertazione – in ordine alla definizione dei criteri e modalità ex art. 6 lett. B) CCNL 7/4/1999 – nel corso dell’incontro svoltosi in data 1/6/2010 fissato a seguito di richiesta 2475/2010 di attivazione della procedura di concertazione da parte dell’Organizzazione Sindacale CGIL (docc. 2 e 4 resistente), essendo per vero rimasti inespressi i criteri generali relativi la specifica materia in cui si sostanzi l’istituto della concertazione;

rilevato, infatti, che il generico e apodittico criterio del “possesso dei requisiti richiesti per l’incarico di P.O.” indicato nel verbale della riunione di concertazione 1/6/2010 (doc. 4 resistente cit.) è stato individuato, dalla stessa Amministrazione resistente, nella “massima trasparenza”, evincibile dalla [futura] motivazione dei vari provvedimenti di nomina (successivamente conferiti con Delibera n. 539 del 7/10/2010: doc. 5 resistente) conseguentemente da riempirsi di contenuti puntuali;

che, all’evidenza, “il criterio” assunto risulta essere stato eluso dalla seriale “motivazione” che figura identicamente in tutte le n. 36 proposte di conferimento di posizione organizzativa (ad eccezione di quella relativa a ** Gianfranco, datata 28/9/2010, a firma della Dott.ssa Anna **) prodotta dall’odierna udienza dalla ricorrente **, costituente mera clausola di stile (“il personale proposto è in possesso di attitudini e competenza professionale desumibili dal curriculum, documentate da esperienze già acquisite in precedenti incarichi svolti, tenuto inoltre conto delle valutazioni positive conseguite in relazione alle attività svolte), che, oltretutto, ha consentito la stringente e sospetta tempistica della ponderazione delle P.O:, denunciata in ricorso (cfr. narrativa sub 14);

che, pertanto, pienamente riscontrata appare la censura in esame, formalmente espressa dalle OO.SS. all’Azienda nella missiva 2/11/2010 (doc. 5 ricorrenti);

che, quanto alla ulteriore doglianza, le affermazioni delle sigle sindacali ricorrenti circa un presunto finanziamento parziale delle Posizioni organizzative con risorse estranee all’apposito Fondo contrattuale di cui all’art. 9 CCNL 2009 (doc. 10 resistente) ex delibera G.R. 25/10/2010, appare smentita dalla espressa dichiarazione in senso opposto dell’Azienda, formalmente espressa nell’atto deliberativo di conferimento degli incarichi “de quibus” (n. 593 del 7/10/2010: docc. 5 e 6 resistente), nel mentre a mero livello labiale è rimasta l’affermazione delle ricorrenti, onerate della relativa prova;

che non accoglibile appare la richiesta di rimozione degli effetti della accertata condotta antisindacale mediante la disapplicazione della delibera n. 593/2010 e della successiva a rettifica n. 666/2010 ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. N. 165/01 stante l’insussistenza di posizione soggettiva individuale delle ricorrenti, da disporsi invece mediante la revoca da parte dell’azienda resistente dei predetti atti amministrativi e rinnovazione del procedimento “de quo” in conformità alle disposizioni contrattuali violate, non essendo ostativo al relativo ordine che siffatta condotta si sia sostanziata in un formale provvedimento amministrativo, neppure se incidente su situazioni soggettive individuali di pubblici dipendenti (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. Ord. 24/9/2010 n. 20161; Cass. SS.UU. Ord. 2/5/2006 n. 10064 e Cass. SS.UU. Ord. 24/1/2003 n. 1127);

che le spese del procedimento devono seguire la soccombenza sulla questione principale;

P.Q.M.

 

  • rigetta le eccezioni pregiudiziali dell’ASL **.;

  • dichiara la natura non sindacale della sopra descritta condotta posta in essere da parte resistente in quanto, nella fase di conferimento delle posizioni organizzative aziendali del personale del Comparto non afferente alla Soc. ** ha violato l’art. 6 lett. B del CCNL 7/4/1999 in relazione ai successivi artt. 20 e 21;

  • ordina alla ASL, in persona del Commissario pro tempore, la revoca dell’atto deliberativo di conferimento n. 593 del 7/10/2010, successivamente rettificato da atto deliberativo n. 666 del 10/11/2010, delle posizioni organizzative sopra indicate, con conseguente rinnovazione del procedimento in conformità alle clausole del CCNL sopra indicate;

  • rigetta nel resto il ricorso;

  • condanna la Amministrazione resistente alla integrale rifusione in favore delle Organizzazioni sindacali ricorrenti delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre 4% CPA e IVA come per legge.

SI COMUNICHI

Verbania, 17/2/2011

Il G.L.

Dr. Maria serena Riccobono

Depositato in Cancelleria il 18/2/2011

 

Dott. Spadone Luigi

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