DPR 633/72: quale aliquota IVA per i concerti vocali e strumentali? Le ragioni dell’aliquota agevolata del 10%.

Coccia Massimo 27/07/06
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Sui contratti di scrittura relativi all’esecuzione di concerti vocali e strumentali gli operatori del settore per anni hanno applicato l’aliquota IVA agevolata al 10% ai sensi della Tabella A, Parte III, del DPR 633/72 istitutivo dell’IVA.
Prassi consolidata in virtù del fatto che  gli spettacoli catalogati come "concerti vocali e strumentali" sono inseriti nell’elenco della voce 123 della Tabella A parte III; sono pertanto, come recita il titolo della Parte III della Tabella A: "Beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%"
L’IVA al 10% applicata sulle fatture relative alla performance di musicisti o compagini musicali trovava la sua giustificazione nella corrispondente ad acclarata applicazione della stessa IVA agevolata sull’entrata dei biglietti pagati dal pubblico, aliquota agevolata  indicata precisamente nel punto 4 della Tabella C allegata allo stesso DPR 633/72 e che, non a caso, ripete la stessa elencazione della voce 123; in tal modo si evitava di creare quello che sarebbe apparso un ingiustificato scompenso tra l’IVA "a monte" e l’IVA "a valle".
 
Tuttavia nel giugno 2004 una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 83/E, in risposta ad un interpello di un’orchestra musicale che nella propria soluzione interpretativa indicava appunto l’applicazione dell’IVA al 10% sulle fatture relative ai concerti dell’orchestra medesima, dava una lettura diversa, sostendendo che l’IVA agevolata si dovesse applicare solo ai "contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali", in quanto la voce 119 della Tabella A ( che recita: "contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali" )  escluderebbe da tale applicazione i "concerti vocali e strumentali" per il fatto che questi ultimi , andando a leggere la voce 123, risultano separati dagli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo…" da un punto e virgola e pertanto sarebbero soggetti all’aliquota ordinaria del 20%.
 
In realtà la risoluzione dell’AE dà una chiave di lettura "esterna" alla tabella della normativa, dimenticando che tutti gli spettacoli in elenco alla voce 123, in cui sono citati anche i "concerti vocali e strumentali", sono  "beni e servizi soggetti all’aliquota IVA al 10%" come da titolo della Parte III-Tabella A parte III di cui la voce 123 è parte integrante.
La voce 123 recita: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, comprese opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista ; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.
E’ evidente come la voce 123 tratti le prestazioni artistiche (spettacoli) – quindi i contratti di scrittura direttamente concernenti la performance artistica – ivi compresi i concerti vocali e strumentali.
 
La presenza non superflua della Tabella C allegata allo stesso DPR 633/72, sta a dimostrare che il rapporto economico pubblico-artisti (regolato dai biglietti-corrispettivi) non può essere previsto alla voce 123 della Tabella A. La Tabella C entra nel merito e nel dettaglio dell’IVA sui biglietti, asserendo con chiarezza che l’aliquota IVA da applicare all’incasso dei biglietti del pubblico pagante per i concerti vocali e strumentali (punto 4 della medesima tabella) è l’aliquota agevolata al 10%.
Il punto 4 della Tabella C, cui è riservata l’aliquota al 10%,  così recita: “Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista , concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, burattini e marionette”  
 
Perchè gli stessi spettacoli, elencati sia nel 123 della Tabella A Parte III sia al punto 4 della Tabella C, dovrebbero subire una disparità di trattamento al loro interno solo al 123 della Tabella A (aliquota ordinaria fino al punto e virgola e aliquota agevolata dopo il punto e virgola), mentre nella Tabella C godono tutti indistintamente della stessa aliquota?
Pertanto, quale altra parte della norma, se non la voce 123, affronterebbe i contratti di scrittura visto che è la Tabella C ad affrontare il tema dei biglietti?
 
La voce 119 della Tabella A (e si ricordi che siamo sempre nella parte III, quindi tra i Beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%) , che recita "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali", non può essere restrittiva della voce 123 in omaggio ad una opinabilissima interpretazione ad escludendum basata su un punto e virgola (punto e virgola che separerebbe i cosiddetti spettacoli teatrali dai "concerti vocali  e strumentali"); a parte l’assenza di tale punto e virgola in precedenti stesure della norma, dove ci troviamo semplicemente in presenza di una virgola ( ne è prova il fatto che la virgola e non il punto e virgola è presente nel punto 4 della Tabella C che riporta la stessa identica elencazione della voce 123 !!!), l’interpretazione della voce 119 può essere duplice ma sempre in linea con l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, visto che anche la voce 119 è dentro …e non fuori….la Parte III della Tabella A.
 
interpretazione 1: lettura estensiva relativamente all’agevolazione IVA e ai contratti contemplati alla voce 123.
Il punto 119 estende l’agevolazione a quei contratti particolari di scrittura, TECNICI, connessi agli spettacoli teatrali; l’esatto significato della parola CONNESSI indica un rapporto indiretto tra due elementi del discorso, quindi nella fattispecie un contratto "tecnico" non direttamente legato alla performance, cioè alla prestazione spettacolistica-artistica, ma "connesso" – quindi indirettamente correlato – alla realizzazione di uno spettacolo meramente e specificamente TEATRALE.¹
 
interpretazione 2: lettura riassuntiva di tutte le tipologie di spettacolo in elenco alla voce 123.
Per corretta interpretazione della ratio della norma, il termine TEATRALI della voce 119 ricomprenderebbe tutti gli spettacoli elencati alla voce 123, ivi compresi i concerti vocali e strumentali (coerentemente con la ricordata applicazione dell’aliquita agevolata sui biglietti d’ingresso).
Anche ammettendo che solo la voce 119 tratti dei contratti di scrittura, per teatrali si dovrebbero intendere tutti gli spettacoli in elenco alla voce 123. ²
 
Entrambe le letture della voce 119, contrariamente alla strana interpretazione della risoluzione 83/E dell’Agenzia delle Entrate del 2004, affermano la validità dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10% sui contratti di scrittura relativi all’esecuzione dei concerti vocali e strumentali, in linea con la prassi applicata per anni dagli operatori del settore. Le due interpretazioni si basano sulla omogeneità tra aliquota IVA in entrata (biglietti) ed aliquota IVA in uscita (pagamento cachet artisti), omogeneità da raccordare necessariamente all’aliquota agevolata, come ribadito anche in ambito comunitario dalla Sentenza di Corte di Giustizia Europea (causa C-109 del 23.10.2003) in forza della Sesta Direttiva IVA della CEE ³ ;direttiva e giurisprudenza comunitarie che essendo antecedenti alla risoluzione del 2004 non potevano essere ignorati dall’Amministrazione Finanziaria.
( Massimo Coccia, 15 luglio 2006)
 
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¹ Nella risoluzione 138 del 2001 l’Agenzia delle Entrate, circa il significato di “contratto di scrittura”, fa riferimento – questa volta correttamente – alla precedente circolare emanata il 17.04.1981 (n. 14) in relazione all’emanazione della citata legge n. 889/1980, affermando che con il decreto legislativo n. 60/1999 nulla è mutato: per contratto di scrittura s’intende il rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni artistiche o tecniche, connesse alla realizzazione degli spettacoli, intercorrente tra l’organizzatore dello spettacolo e gli artisti o gruppi di artisti.
 
²Ildefonsa Trombetta (Ufficio Economico AGIS):L’applicazione dell’IVA sui contratti di scrittura teatrale, connessi all’esecuzione di concerti vocali e/ o strumentali, in Diritto&Diritti, Il Portale Giuridico, del 27.04.2006: " …… L’unica definizione normativa valida di spettacolo “teatrale” cui devono riferirsi i contratti di scrittura per godere dell’aliquota agevolata, non può che ricavarsi dalla citata Legge n. 889 del 1980; legge ordinaria, peraltro, non derogata dalla successiva legge n.288 del 1998 ed alla quale non può, conseguentemente, porre alcuna deroga il successivo decreto legislativo n.60/1999. Come sopra riferito, la legge n. 889/1980 espressamente prevedeva che – quanto meno ai fini IVA – per spettacoli teatrali dovevano intendersi tutti quelli previsti dalla voce n. 4 del DPR n. 640/1972, ivi compresi i concerti vocali e strumentali.
                                                                                                                                      
³L’aliquota ridotta IVA (10%)  per le prestazioni artistiche e contratti di scrittura connessi ai concerti vocali e strumentali, trova il suo fondamento nella c.d. Sesta direttiva IVA (La Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17.05.1977, come da art. 12, n. 3, lett. A), terzo comma, della stessa direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (Gazzetta Ufficiale L 145, pag. 1) nella sua versione del Consiglio del 25.06.1999, 1999/49/CEE a modifica della direttiva 77/388 ( Gazzetta Ufficiale L 139, pag. 27). La lettura della categoria 8 dell’allegato H di questa direttiva mostra che “le prestazioni artistiche fornite da “artisti interpreti” sono agevolate in maniera indifferenziata, quale che sia il soggetto a beneficio del quale l’attività è svolta o quale che sia il soggetto dal quale la stessa è remunerata”.
 

Coccia Massimo

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