Non può considerarsi circostanza sopravvenuta né vizio revocatorio, utile ex art. 58 c.p.a., la inammissibile proposizione nel giudizio di primo grado di un atto di intervento ad adiuvandum formulato da un soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo e che non vanta, conseguentemente, una posizione soggettiva di interesse dipendente da quella della parte ricorrente (cfr. sul punto Ad. plen., n. 23 del 2016; n. 9 del 2015; n. 1 del 2015; successivamente Cons. Stato, Sez. III, n. 442 del 2016);
Qualsivoglia attività svolta in mera esecuzione di una misura cautelare, poi venuta meno, è automaticamente caducata ex tunc, poiché quelli cautelari sono sempre effetti interinali (cfr., ex pluribus e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2695 del 2016).
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