Donazione, la forma richiesta per i beni di modico ed esiguo valore

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A volte coloro che non conoscono bene il diritto, si chiedono se ai fini della donazione sia sempre necessario rivolgersi a un notaio, oppure, se si possa provvedere senza, magari attraverso una scrittura semplice o senza un contratto.

Secondo il codice civile, le donazioni di modico valore posso essere fatte in modo informale, mentre per le altre è sempre necessario l’atto pubblico, vale a dire il ricorso al notaio.

In questa sede verranno forniti gli opportuni chiarimenti, spiegando quando, ai fini di porre in essere una donazione, sia necessario il ricorso a un notaio e quando le parti possono provvedere a carattere privato.

La donazione davanti a un notaio

L’articolo 782 del codice civile fissa una regola imponendo  alle donazioni l’atto pubblico.

L’atto pubblico è quello che viene redatto dal notaio, di conseguenza, ci si deve recare da lui  se si vuole regalare una casa, un conto corrente con una consistente somma di denaro, un garage, un quadro di valore e altro.

Le donazioni che vengono poste in essere con scrittura privata sono nulle.

Se l’oggetto della donazione è costituito da beni mobili, ad esempio un gioiello, l’atto dovrà redigere il notaio dovrà indicare il loro valore.

In alternativa l’indicazione può essere riportata in una nota a parte sottoscritta dalle parti, vale a dire il donante, il donatario e il notaio.

AI fini della validità, la donazione deve avvenire alla presenza di due testimoni.

All’atto di donazione deve partecipare anche il donatario il quale deve accettare in modo esplicito il bene che gli viene donato, e una volta manifestata l’accettazione non si può più ritornare indietro. Non si può rinunciare a una donazione avvenuta così come il donante non ne può chiedere la restituzione, salvo in due casi, se sopraggiungono figli o se il donatario è ingrato.

La donazione senza notaio

Nonostante il codice civile faccia apparire la donazione senza notaio come l’eccezione, la stessa è in realtà la regola per l’ampia casistica alla quale è relativa.

La norma recita:

“la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione (vale a dire la consegna della cosa).

La modicità (del valore) deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.

Da questo si può dedurre che la donazione di beni immobili è sempre considerata di “non modico valore”, di conseguenza richiede sempre la presenza di un notaio, mentre la donazione di beni mobili può avvenire senza notaio se di modico valore, in caso contrario ci vuole l’atto pubblico.

Per valutare se un bene mobile è di modico valore o meno non si tiene conto solo del prezzo di acquisto o del valore di mercato ma anche delle capacità economiche del donate: se il patrimonio di quest’ultimo, a seguito della donazione, non si impoverisce troppo allora il bene si considera di “non modico valore”. E viceversa.

Del resto la presenza del notaio serve proprio a porre il donante – che a seguito della donazione vedrà la propria ricchezza diminuire considerevolmente – nella condizione di riflettere sulle conseguenze del proprio gesto. Un gesto che, a volte, potrebbe essere dettato da una generosità momentanea, magari frutto della riconoscenza per un beneficio ricevuto ma non effettiva e sincera.

La donazione di beni mobili di modico valore

In presenza di donazione di beni mobili di valore elevato, il notaio, nell’atto pubblico, deve individuare e specificare i beni donati indicandone il relativo valore, se non lo fa, l’atto è invalido,  se indica il valore di alcuni beni, l’atto è valido nei limiti degli stessi.

Se il donante intende donare beni mobili di modico valore lo può fare consegnando al donatario il bene in senso materiale, senza bisogno di concludere il contratto davanti a un notaio alla presenza di testimoni o di specificare i beni donati indicando il loro valore.

Il valore modico del bene deve essere rapportato alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio.

Anche in questo tipo di donazione si richiede necessaria l’accettazione da parte del donatario che può essere dedotta dall’avvenuta ricezione del bene donato o dal fatto che l’abbia trattenuto presso di sé.

La donazione di azienda

Se l’intento del donante è quello di donare un’azienda, l’atto di donazione è redatto dal notaio considerando la stessa come un’universalità di mobili, il quale valore deve essere relativo all’intero complesso di beni, mentre non è necessario descrivere e stimare in modo singolo i beni che la compongono.

La donazione di beni immobili

Se l’intento del donante è quello di donare un immobile è sempre necessario il notaio, la presenza del quale risulta essere determinante per l’atto pubblico che deve essere successivamente trascritto nei pubblici registri.

Il notaio incaricato di redigere l’atto deve anche porre in essere alcune verifiche preliminari, deve svolgere le cosiddette visure catastali e ipotecarie, al fine di individuare in modo esatto il bene.

Se si tratta di un fabbricato urbano, a pena di nullità, il notaio deve indicare i dati catastali, si deve rifare alle planimetrie depositate in catasto e ne deve dichiarare la conformità allo stato di fatto nel quale l’immobile si trova, e deve anche menzionare gli estremi delle autorizzazioni urbanistiche.

Sono necessari i documenti urbanistici previsti dalle disposizioni nazionali e comunali.

Dopo la stipula dell’atto, il notaio deve provvedere alla trascrizione e alla registrazione del contratto.

La donazione di denaro

Se la la donazione è diretta ed è di non modico valore Si deve ricorrere alla presenza di un notaio.

Ad esempio, Tizio dona a Caio cinquemila euro  senza nessun fine, quando al mese ne guadagna 500.

Se si tratta di una donazione indiretta, vale a dire finalizzata all’acquisto di uno specifico bene, la presenza del notaio non è necessaria neanche se di non modico valore.

A esempio, il padre di Tizio che regala al figlio 100 mila euro per comprare una casa, procedendoa fare un bonifico dell’importo sul conto di Tizio indicando nella causale “donazione per acquisto casa”.

Lo stesso se la somma viene bonificata sul conto del venditore della casa.

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