La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28084 del 12 luglio 2024, ha chiarito che il delitto di cui all’art. 617-bis cod. pen. è integrato solo se l’installazione è finalizzata disturbare le comunicazioni tra persone diverse dall’agente.
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Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dall’art. 617-bis, commi primo e secondo cod. pen. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Nello specifico, la condanna è stata emessa per avere l’imputato tenuto, fuori dai casi consentiti dalla legge, nell’autovettura da lui condotta, in un cassetto lato posto-guidatore, un disturbatore di frequenza c.d. jammer, in funzione, al fine di impedire le comunicazioni telefoniche e via radio tra altre persone, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, disturbando le comunicazioni via radio della pattuglia della volante del commissariato.
Avverso tale sentenza è stato proposto dall’imputato ricorso per Cassazione affidato a due motivi: con il primo si lamentava inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto contestato che, ad avviso della difesa, si configurerebbe solo se l’installazione sia finalizzata a impedire comunicazioni fra persone diverse dall’agente. L’installazione in questione era finalizzata ad impedire che qualcuno potesse ascoltare quanto accadeva all’interno del suo veicolo e, d’altra parte, il possesso dell’apparecchio, risultando in libera vendita, non costituirebbe di per sé reato.
Con il secondo motivo si lamentava, invece, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
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2. Disturbare comunicazioni tra persone diverse dall’agente: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di cui all’art. 617-bis cod. pen. si configura, effettivamente, soltanto se l’installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente. Pertanto, il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un jammer al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio.
Inoltre, la Corte chiarisce che il delitto in parola “si configura come un reato di pericolo che si perfeziona al momento della mera installazione degli apparecchi disturbatori di frequenze e, dunque, anche nel caso in cui essi non abbiano funzionato o non siano stati attivati“.
Ebbene, nel caso in esame, è emerso che l’imputato aveva occultato, nell’autovettura in cui viaggiava, il jammer con il quale erano state disturbate le comunicazioni audio tra la centrale operativa della Questura di Portogruaro e la pattuglia che lo seguiva, allertata dalla segnalazione di un rappresentante di gioielli che aveva notato come l’autoveicolo dell’imputato lo seguisse in modo sospetto.
Dal momento che tali comunicazioni radio risultavano tanto più disturbate quanto più la vettura in uso alla polizia giudiziaria si avvicinava al veicolo condotto dall’imputato, le sentenze di merito hanno logicamente concluso che il jammer non fosse usato “per uso personale” (cioè per tutelare la sua privacy), ma che fosse stato attivato proprio per ostacolare eventuali comunicazioni tra le Forze di polizia che lo avessero avvicinato e la centrale operativa della Questura.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mera prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, non poteva dimostrare che il disturbatore in questione fosse finalizzato a impedire che taluno potesse ascoltare quanto accadeva all’interno dell’auto dell’imputato.
Per questi motivi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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