Dissenso del PM alla proposta di definizione del processo

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È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis)

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 5974 del 21-10-2022

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Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Firenze confermava una decisione di primo grado che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, 61, n. 5 e 7, cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi addotti, deduceva violazione di legge per avere la Corte territoriale, senza acquisire l’obbligatorio parere del Procuratore generale, sostanzialmente rigettato la richiesta di concordato che la difesa dell’imputato aveva, non ritenendo che quanto comunicato dal medesimo Procuratore generale, rispetto alla precedente richiesta, potesse essere considerato un parere negativo, essendosi tradotto nella mera affermazione che «non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen.»: motivazione della quale si contestava la coerenza con la portata della norma.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il motivo summenzionato era ritenuto inammissibile, in punto di diritto, alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un precedente conforme, che è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
È dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, sostenere una censura di questo genere, ricorrendo in Cassazione.
Ad ogni modo il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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